Regolamento Regionale 23 luglio 2024, n. 3 Attuazione del prorogato Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44; VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1026 del 17/07/2024 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 11. Il presente regolamento è adottato in ottemperanza all’art. 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 20 dicembre 2017, nonché a seguito di adozione della DGR n. 783/2024 e della DDS n. 00450/2024. 2. Il presente regolamento è attuativo del Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023 prorogato con DDS n. 00450/2024, adottata in ottemperanza alla DGR n. 783/2024, ed è valido fino al 30 giugno 2025.
Art. 21. La Regione con il Piano faunistico venatorio regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria del
territorio agro-silvo-pastorale regionale.
2. Ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale concorrono, ai sensi dell’art. 7,
comma 3 della legge regionale n. 59/2017, anche le aree protette già istituite da leggi statali o regionali.
3. La Regione provvede a eventuali modifiche e revisioni del Piano faunistico-venatorio regionale e del
presente Regolamento di attuazione in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, comma 6, della L.R. n.
59 del 20.12.2017.
Art. 31. Resta confermato che è fatto obbligo agli Organi di gestione dei singoli Istituti, individuati e riportati nel
Piano faunistico-venatorio regionale 2018/2023, dare attuazione ai compiti loro attribuiti, a decorrere
dalla data di pubblicazione del Piano medesimo nel BURP.
2. La Regione con il predetto Piano faunistico-venatorio regionale istituisce tutti gli Istituti previsti dal Piano
con le prescrizioni esplicitate nello stesso.
3. In ottemperanza dei Regolamenti attuativi della predetta normativa regionale, giusto quanto previsto
al comma 2 art. 58 L.R. 59/2017, e nel rispetto dei criteri determinati dal Piano faunistico-venatorio
regionale, la Regione provvederà alla revoca degli Istituti a gestione privatistica non conformi alla vigente
normativa nonché ad istituire nuove aree a gestione privatistica. Le predette aree, unitamente a quelle
già esistenti, concorrono al raggiungimento del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale secondo le
percentuali previste dalla legge regionale n. 59/2017 .
Art. 41. In attuazione della L. n. 157/92 – art. 7, la costituzione e la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)
sono disciplinati dal Regolamento Regionali n. 5/2021.
2. Al fine di consentire l’imminente inizio della prossima stagione 2024/2025 i nuovi ATC previsti nel
Piano faunistico-venatorio 2018/2023 avranno decorrenza dal 01.07.2025. Nelle more, il competente
Assessorato porrà in essere le necessarie iniziative e relativi provvedimenti in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 5/2021, volendo garantire l’eventuale nomina dei
C.d.G. dei nuovi ATC pugliesi nel rispetto dei termini previsti, fermo restando che restano in vigore i
vigenti cinque ATC pugliesi.
Art. 51. Con il presente Regolamento viene abrogato il Regolamento Regionale 7 ottobre 2021, n. 10 “Attuazione
del Piano faunistico-venatorio regionale 2018/2023”, così come modificato dal Regolamento n. 2/2022 e
n. 6/2023.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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