Regolamento Regionale 30 luglio 2024, n. 4 Regolamento attuativo dell’articolo 3, comma 1, lett. b), della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice
del Commercio): definizione degli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 978 del 08/07/2024 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
TITOLO 1DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1Oggetto del regolamento e definizioni 1. Oggetto del presente regolamento è l’attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera b) della
legge regionale 16 aprile 2015 , n. 24 (Codice del Commercio) come modificata dalla legge regionale 9
aprile 2018, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del commercio”) d’ora
innanzi, per brevità, citata come legge.
2. Le presenti norme danno attuazione altresì a quanto previsto nel regolamento regionale 10 settembre
2018, n. 11, (Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita), approvato
ai sensi delle lettere a), c) ed h) del comma 1 dell’art. 3 della legge.
3. Le definizioni contenute nel presente regolamento fanno riferimento a quanto previsto dalla legge ed
in particolare:
a. la superficie di vendita di un esercizio commerciale è definita dall’art. 4, comma 1, lettera e), della
legge;
b. i parametri di cui agli artt. 6, 7 e 8 del presente regolamento sono riferiti ai settori merceologici
alimentare e non alimentare in applicazione dell’art. 16, commi 2 e 3, della legge;
c. le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono definite dall’art. 16, comma 5, della legge che
ne fissa i limiti massimi di superficie di vendita;
d. le modalità insediative delle grandi strutture di vendita sono definite dall’art. 16, comma 6, della legge.
4. Nel presente regolamento per struttura complessa si intende una grande struttura di vendita formata
da più esercizi commerciali e cioè: il centro commerciale, l’area commerciale integrata e il parco
permanente attrezzato.
5. In applicazione dell’art. 17, comma 1, del regolamento regionale n. 11/2018 è considerata non alimentare la struttura che includa il settore merceologico alimentare e misto nei limiti della media
struttura e comunque in misura non superiore al 10% della superficie di vendita complessiva.
6. La dotazione di servizio di cui all’art. 6 è valutata con riferimento all’area territoriale costituita dal
comune oggetto di intervento e dai comuni contermini.
7. Le disposizioni del presente regolamento tengono conto delle finalità previste dal regolamento
regionale 15 luglio 2011, n. 15 (I Distretti urbani del commercio).
Art. 2Obiettivi e strumenti della programmazione 1. La programmazione delle grandi strutture di vendita persegue le finalità previste dall’art. 2 della legge
e in particolare:
- rendere sostenibile l’impatto delle grandi strutture di vendita sul territorio in termini: ambientali,
paesaggistici, urbanistici e sociali;
- consentire le modifiche delle strutture esistenti, anche attraverso la possibilità di riallocazione in aree
all’interno del comune, in cui possano sviluppare una maggiore capacità di servizio;
- favorire gli insediamenti nelle aree territoriali che presentano deficit di servizio;
- tener conto delle specificità territoriali e del livello di servizio all’utente presente e atteso;
- tener conto della mobilità determinata dal progetto, con particolare riguardo agli effetti sulla rete
stradale e sull’uso di mezzi di trasporto pubblici e privati;
- favorire iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione del territorio, di
innovazione della rete distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero di aree dismesse
o degradate;
- tutelare il diritto del consumatore ad avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per
tipologia e prossimità;
- favorire il risparmio del consumo di suolo, preferendo le aree già urbanizzate, degradate o dismesse,
sottoutilizzate, da riqualificare o rigenerare, anche al fine di non compromettere l’ambiente e il
paesaggio.
2. Le norme del presente regolamento, nel rispetto del principio di libertà di accesso, di organizzazione
e di svolgimento, individuano e tengono conto delle esigenze imperative di interesse generale,
costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento dell’Unione europea, ai fini della valutazione
delle domande e degli interventi previsti dagli articoli che seguono.
Art. 3Periodo di validità e procedure per il rinnovo 1. Le norme del presente regolamento hanno validità triennale dalla data della sua entrata in vigore e restano
valide fino all’entrata in vigore del regolamento successivo.
2. Ai fini della redazione del successivo documento di programmazione la Regione verifica gli effetti del
presente regolamento e la sua rispondenza alle finalità di legge e predispone eventuali proposte di
aggiornamento che vengono approvate con le modalità previste dalla legge.
3. La proposta di nuovo regolamento viene predisposta centoventi giorni prima della scadenza dei tre anni e
approvata con le modalità previste dalla legge, avvalendosi anche degli studi predisposti dall’Osservatorio
regionale sul commercio.
Art. 4Norme di carattere generale 1. I centri commerciali di interesse locale di cui all’art. 16, comma 10, della legge e le piccole aree commerciali integrate con superficie di vendita massima di mq 4.000 sono previsti dai comuni all’interno degli strumenti
di programmazione comunale delle medie strutture di vendita e sono subordinati ai parametri di cui agli
articoli 7 e 8.
2. L’autorizzazione di aree commerciali integrate, anche se formate esclusivamente da esercizi di vicinato e
medie strutture di vendita non è consentita al di fuori delle esplicite previsioni del presente regolamento.
3. Il rilascio dell’autorizzazione per il Parco permanente attrezzato deve essere contestuale o successivo al
rilascio del permesso di costruire per l’intero parco. Non è consentita l’attivazione in tempi diversi della
superficie commerciale rispetto a quella destinata alle altre attività del parco.
TITOLO 2OBIETTIVI DI SVILUPPO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
Art. 5Obiettivi di sviluppo delle nuove strutture 1. Il presente titolo definisce i parametri di sostenibilità degli interventi e fissa la soglia minima per la loro
compatibilità ed ammissibilità. Il rilascio dell’autorizzazione è comunque subordinato al possesso dei
requisiti di legge.
2. I parametri e la soglia minima garantiscono il conseguimento delle finalità dell’art. 2 della legge e degli
obiettivi previsti dall’art. 2 del presente regolamento, con particolare riferimento: alla corretta articolazione
del servizio sul territorio ed al contemperamento della libertà di iniziativa economica privata con l’utilità
sociale della stessa ex art. 41 Cost.; all’equilibrio funzionale e insediativo delle strutture in rapporto con
l’uso del suolo e del territorio; al risparmio del consumo di suolo preferendo il riuso e la rigenerazione di
aree già urbanizzate degradate o dismesse e alla mitigazione degli impatti ambientali.
3. Il rilascio dell’autorizzazione per una nuova grande struttura di vendita avviene a condizione che l’impatto
della struttura sul territorio sia classificato sostenibile e quindi è accoglibile a condizione che siano ridotti
a zero gli impatti generati dall’insediamento.
4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo si procede a una valutazione integrata
degli impatti in concreto generati dalla struttura commerciale, attraverso le verifiche di compatibilità e
sostenibilità e le eventuali misure compensative e di mitigazione.
Art. 6Parametro n. 1: Impatto socioeconomico Razionalizzazione del servizio agli utenti e contemperamento
della libertà di iniziativa economica con l’utilità sociale 1. Dimensioni: superficie di vendita complessiva dell’insediamento:
a. superiore a 20.000 mq punti 0
b. superiore a 10.000 mq, ma inferiore/uguale a 20.000 mq punti 5
c. superiore a 5.000 mq., ma inferiore/uguale a 10.000 mq punti 8
d. fino a 5.000 mq punti 10
2. Presenza di strutture commerciali impattanti:
a. grandi strutture alimentari di tipo G2 punti 0
b. grandi strutture alimentari di tipo G1 punti 5
c. solo strutture non alimentari, con eventuale presenza di
una media struttura alimentare punti 10
3. Modalità insediative:
a. Struttura isolata punti 15 b. Centro commerciale punti 10 c. Area Commerciale Integrata punti 5
d. Parco permanente attrezzato punti 0
4. Coerenza fra insediamento commerciale e dimensioni dell’area, rapporto fra superfici di vendita esistenti
nell’area, con riferimento ai dati dell’ultima rilevazione effettuata ai sensi dell’art. 9, comma 4, articolato
per settore merceologico alimentare o non alimentare, inclusa la struttura da autorizzare, e popolazione
complessiva residente nell’area (comune sede di insediamento e comuni contermini):
a. rapporto >1 punti 0
b. rapporto >=0,4 e <= 1 punti 2
c. rapporto compreso tra >=0,2 e <0,4 punti 5
d. rapporto compreso tra >=0,1 e <0,2 punti 8
e. rapporto inferiore a 0,1 punti 10
4.1 Il dato anagrafico previsto al comma 4 è quello risultante dall’ultima rilevazione ISTAT disponibile.
Non si considerano nel computo i comuni contermini di altre regioni.
5. Riduzione di tempi di percorrenza per i consumatori
5.1 I tempi vanno calcolati, con riferimento alla velocità massima consentita dal Codice della Strada agli
autoveicoli calcolata sul percorso stradale più veloce, rispetto alla distanza dell’insediamento di cui
è richiesta l’autorizzazione da altre grandi strutture analoghe per tipologia e settore merceologico
(alimentare, non alimentare) esistenti o autorizzate, tenendo conto degli ingressi principali delle due
strutture. Il parametro assume i seguenti valori:
a. da 0 a 10 minuti punti 2
b. da 10 a 20 minuti punti 3
c. da 20 a 30 minuti punti 4
d. oltre 30 minuti punti 5
5.2 Il tempo di percorrenza deve essere incluso nella relazione prevista dall’art. 12 comma 1, lett. f)
del regolamento regionale n. 11/2018 ed essere asseverato dal tecnico che sottoscrive la relazione
medesima.
6. Dotazione di servizio al consumatore
6.1 Il criterio mira a favorire gli insediamenti di nuove strutture nelle aree con minore dotazione di
servizio in rapporto ai residenti. L’obiettivo di servizio è calcolato in relazione alla dotazione di superficie di
vendita di grandi strutture esistenti nei comuni contermini, ossia territorialmente confinanti, rapportato
ai residenti dei medesimi comuni e articolato per tipologia e settore merceologico.
6.2 L’obiettivo di servizio regionale è fissato a 50 mq ogni 1000 abitanti per il settore alimentare e 100 mq
ogni 1000 abitanti per il settore non alimentare.
6.3 Ai fini della valutazione dei progetti, il punteggio viene assegnato tenendo conto della sola superficie
di vendita non alimentare, qualora la struttura includa una media struttura alimentare:
a) valore dell’area a seguito dell’insediamento proposto superiore
all’obiettivo di servizio punti 0
b) valore dell’area a seguito dell’insediamento proposto inferiore
all’obiettivo di servizio regionale punti 10
6.4 La dotazione di servizio al consumatore viene calcolata sulla base della ricognizione prevista
dall’articolo 9, comma 4, del presente regolamento e dell’ultima rilevazione demografica disponibile
dell’ISTAT.
7. La soglia minima del parametro n. 1 è di 35 punti su 60.
8. Ai soli fini della valutazione del presente parametro viene considerata non alimentare anche la struttura
che includa una media struttura alimentare. Nel caso la superficie di vendita del settore merceologico
alimentare sia superiore al 10% della superficie complessiva la struttura è classificata alimentare.
Art. 7Parametro n. 2: Impatto territoriale 1. Aree di insediamento, criteri di preferenza:
a. intervento previsto in area urbana punti 7
b. intervento che preveda un progetto finalizzato alla valorizzazione della rete commerciale previsto dalla pianificazione commerciale o definito in apposita convenzione da stipularsi tra il proponente e l’autorità competente punti 10 c. intervento previsto all’interno dell’accordo di DUC (Distretto Urbano del Commercio) se punti 15
1.1 I punteggi di cui al comma 1 sono alternativi e non cumulabili.
2. Presenza di alternative di accessibilità esistenti o realizzate a carico del proponente:
d. fermata di mezzi pubblici su rotaia collocata a
meno di un chilometro dall’ingresso della struttura
commerciale punti 2
e. servizio di mezzi di trasporto collettivo su gomma
con fermata collocata a meno di 500 metri dall’ingresso della struttura commerciale punti 2
f. presenza di percorsi ciclabili e pedonali che colleghino l’area con il centro urbano più vicino e le
eventuali fermate ferroviarie in modo rapido, comodo e sicuro punti 2
g. accessibilità: casello autostradale o uscita tangenziale a meno di un chilometro dall’ingresso della
struttura commerciale punti 2
2.1 I punteggi previsti dal comma 2 sono cumulabili fra loro.
3. Ottimizzazione dell’uso del territorio finalizzata al contenimento del consumo di suolo:
3.1 Rigenerazione – Intervento realizzato con il recupero di:
h. aree o strutture degradate e dismesse da altri usi punti
15
i. strutture degradate e dismesse già esistenti e con destinazione commerciale o produttiva alla data di entrata in vigore del regolamento. Punti 20
3.1.1 I punteggi di cui al comma 3.1 non sono fra loro cumulabili.
3.2 Dotazione di parcheggi a. parcheggi a raso che garantiscano la permeabilità dei
suoli dotati di opportuna alberatura punti 5
b. prevalenza di parcheggi multipiano (almeno 50% dei
posti auto) punti 7
c. prevalenza di parcheggi interrati (almeno 50% dei posti auto) punti 10
3.2.1 I punteggi di cui al precedente comma non sono fra loro cumulabili.
3.3 Servizi opzionali e aggiuntivi al consumatore:
a. area wi-fi gratuita e/o segnaletica per non vedenti
e/o stalli riservati alle biciclette punti 1 b. parcheggi extra, rispetto alle dotazioni minime previste dalle normative di settore, dedicati a donne in
gravidanza e/o disabili punti 1
c. punti di ricarica per veicoli elettrici punti 1
3.3.1 I punteggi di cui alle lett. a), b) e c) del comma 3.3 sono cumulabili fra loro, fino ad un massimo di punti 3.
4. Impatto sui sistemi urbani esistenti. Impegni assunti dal proponente per ridurre l’impatto della nuova
struttura rispetto ai sistemi urbani esistenti, favorendone la riqualificazione e la dotazione di servizi.
− contribuzione aggiuntiva, rispetto agli importi previsti dall’art. 18, comma 1, del presente
regolamento, in favore dei comuni contermini con il comune di insediamento, proporzionalmente
alla popolazione residente, per la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete
commerciale:
1 punto ogni 30 euro a mq di superficie di vendita in caso di struttura di nuova costruzione e
1 punto ogni 20 euro a mq di superficie di vendita in caso di struttura già esistente fino ad un
massimo di punti 4.
5. Impatto occupazionale. Impegni assunti dal proponente sui livelli occupazionali diretti (con l’esclusione
dell’indotto), garantiti, con applicazione di regolare contratto di lavoro, previsti all’avvio e valutati in
proporzione alle ore lavorate: il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorativa-anno
(ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre
quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.
a. impegno all’assunzione di personale nella struttura commerciale nel rispetto del CCNL, di almeno 25 ULA per strutture non
alimentari e almeno 50 ULA per strutture alimentari, 1 punto
per ogni 25 ULA per strutture non alimentari e per ogni 50 ULA
per strutture alimentari, fino a un massimo di punti 4
b. impegno al riassorbimento di mano d’opera nel settore a rischio di disoccupazione nel rispetto del CCNL di almeno 25
ULA per strutture non alimentari e almeno 50 ULA per strutture alimentari punti 2 c. intervento proposto all’interno di un progetto di più ampio sviluppo del territorio che complessivamente, insieme agli interventi di natura non commerciale, garantisca almeno 800 (ULA)
nuovi occupati nel rispetto del CCNL punti 2
6. I punteggi di cui al comma 5 sono tra loro cumulabili per un massimo di punti 6
7. Qualora, in fase di attivazione dell’autorizzazione, il Comune verifichi il mancato rispetto dell’impegno
assunto ai sensi del comma 5 il proponente è tenuto a compensare con la contribuzione aggiuntiva
prevista al comma 4. 8. La soglia minima del presente parametro è di 23 punti su 66.
Art. 8Parametro n. 3: impatto ambientale 1. Gli elementi per la valutazione del presente parametro devono essere contenuti nella documentazione
della procedura di verifica di assoggettabilità degli interventi a valutazione di impatto ambientale
prevista dall’articolo, 12 comma 1, lett. d) e lettere a), b) c) ed e) del regolamento regionale n.
11/2018.
2. Impatto paesaggistico e ambientale
a. molto impattante: con criticità evidenziate dalle valutazioni d’impatto e non completamente
risolvibili o risolte a livello:
i. paesaggistico: presenza o vicinanza di beni
paesaggistici e/o ulteriori contesti paesaggistici come
individuati nel vigente Piano paesaggistico territoriale
regionale (PPTR) ovvero di elementi di pregio storico,
ambientale, urbanistico/architettonico individuati
dagli strumenti urbanistici comunali o provinciali;
ii. di criticità della rete stradale già esistenti o previste
a seguito della nuova apertura (probabilità di
congestione della rete, innesti sulla rete pubblica);
iii. di sensibilità dell’area all’incremento di inquinamento
(atmosferico o acustico) derivante dall’insediamento
della struttura, anche per la presenza di insediamenti
particolari (ospedali, scuole, residenze protette ecc.);
iv. rischi idrogeologici o per le falde acquifere punti 0
b. poco impattante: senza criticità rilevanti e con soluzioni progettuali che eliminino le criticità già
esistenti di cui alla lettera a attraverso azioni mirate a:
i. creare fasce di mitigazione paesistica;
ii. raggiungere un’elevata qualità delle tipologie edilizie e dei materiali da costruzione;
iii. favorire la relazione con le aree agricole circostanti;
iv. riqualificare gli spazi aperti punti 10
3. Impatto energetico e sulle risorse
3.1 Consumi idrici - Obiettivo: riduzione dei consumi idrici attraverso:
a. realizzazione di una rete duale per l’approvvigionamento idrico: per l’acqua potabile ed
per usi non potabili (scarico wc, irrigazione, lavaggio, raffrescamento, antincendio, etc.)
alimentata con acque di recupero o impiegando acque meteoriche raccolte da “tetti verdi”;
b. adozione di dispositivi tecnologici per la riduzione del consumo di acqua.
Valutazione:
se viene realizzato almeno uno dei punti sopra riportati punti 1
se vengono realizzati entrambi i punti punti 2
3.2 Acque sotterranee - Obiettivo: Riduzione dello scarico delle acque reflue attraverso:
a. reti fognarie separate (acque nere, acque bianche, acque grigie);
b. idonei interventi per la gestione delle acque di prima pioggia e separazione e conferimento
a fogne acque nere o depurazione;
c. realizzazione di impianti di fitodepurazione.
3.2.1 I sistemi per la laminazione delle acque meteoriche e gli eventuali impianti di fitodepurazione devono
essere integrati nel territorio dal punto di vista paesaggistico
Valutazione: se viene realizzato almeno uno dei punti sopra riportati punti 1
se vengono realizzati tutti i punti punti 2
3.3 Energia - Obiettivo: ridurre i consumi attraverso interventi per:
a. ridurre i consumi di energia primaria per riscaldamento e/o raffrescamento e garantire il
comfort termoigrometrico negli ambienti interni, mediante l’adozione di sistemi naturali di
climatizzazione (es. free cooling) in grado, anche di consentire una significativa riduzione
delle emissioni di CO2. Dovranno comunque essere assicurati i requisiti energetici stabiliti
dal D. Lgs. n. 311 del 29/12/2006 e s.m.i., con riferimento ai parametri indicati per la zona climatica C;
b. garantire almeno il livello energetico a) di cui al decreto legislativo 29 novembre 2006, n. 311
(Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia);
c. ridurre l’utilizzo delle fonti non rinnovabili per l’approvvigionamento energetico e
massimizzare l’utilizzo di fonti rinnovabili. Soddisfare con fonti rinnovabili almeno il 70% del
fabbisogno di acqua calda sanitaria. Predisporre l’edificio ad ospitare pannelli solari termici
e fotovoltaici adeguata struttura della copertura e necessarie dotazioni impiantistiche
o altre soluzioni di risparmio energetico (geotermico, micro eolico, biomassa) Realizzare
impianti centralizzati, con generatori termici ad alta efficienza modulari. Per l’illuminazione
artificiale, per le insegne e luci di arredo, utilizzare sistemi ad alto rendimento, basso
consumo e risparmio di energia rispetto a convenzionali lampade alogene (es. lampade a
iuduri metallici; tecnologia a LED colorati);
d. ottimizzare le prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale e artificiale negli ambienti
interni ai fini del risparmio energetico e del comfort visivo. Garantire un adeguato livello di
illuminazione naturale per contenere al massimo l’uso della luce artificiale nelle ore diurne.
Adottare dispositivi che permettano di controllare/razionalizzare i consumi di energia
elettrica per illuminazione;
e. perseguire il risparmio energetico e il contenimento dell’inquinamento luminoso negli
ambienti esterni pubblici e privati. Realizzare impianti di illuminazione pubblica con
tecnologie a basso consumo e possibilmente alimentati con fonti rinnovabili e utilizzare
corpi illuminanti che non consentano la dispersione dei flussi luminosi verso l’alto.
Valutazione:
se vengono realizzati almeno tre dei punti sopra riportati punti 1
se vengono realizzati tutti i punti punti 2
4. Gestione dei Rifiuti
4.1 Rifiuti - Obiettivo: ridurre l’impatto dei rifiuti prodotti in fase di realizzazione della struttura:
a. garantire la qualità ambientale e la salubrità dei materiali da costruzione utilizzati;
b. ridurre il consumo di materia e la produzione di rifiuti tendendo alla chiusura del ciclo: ridurre,
recuperare e riutilizzare i rifiuti inerti risultanti da demolizioni o scarti di lavorazione; stabilire
e definire le modalità attraverso cui dovrà essere effettuata la raccolta e la gestione dei rifiuti
internamente all’area di cantiere;
c. ridurre i rischi e garantire la sicurezza nella gestione rifiuti realizzando adeguate aree per il
deposito temporaneo e differenziato dei rifiuti prodotti;
d. scegliere i materiali da costruzione, i rivestimenti e gli arredi che più rispondono ai concetti
della bio-edilizia, facilmente riciclabili e privi di pericolosità e tossicità;
e. garantire il corretto ed efficace recupero - riciclo degli sfridi e scarti di costruzione e dei
rifiuti inerti derivanti da scavi e demolizioni; assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, lo
smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, derivanti da tutte le attività di cantiere;
f. massimizzare il riutilizzo delle terre e rocce da scavo generate durante la realizzazione
dell’opera, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120
(Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai
sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).
Valutazione:
se vengono realizzati almeno tre dei punti sopra riportati punti 1
se vengono realizzati tutti i punti punti 2
4.2 Rifiuti - Obiettivo: ridurre l’impatto dei rifiuti prodotti durante la gestione della struttura:
a. Organizzare un corretto sistema di raccolta differenziata e intercettazione- separazione almeno
delle seguenti tipologie di rifiuto prodotte: carta e cartone, plastica e metalli, vetro, frazione organica. Garantire l’avvio a recupero della frazione dei rifiuti solidi urbani e assimilati su indicati
in misura almeno pari alla percentuale-obiettivo del 65% dei rifiuti prodotti, in conformità alle
previsioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
b. Impegnarsi attraverso specifici accordi di fornitura / forme di cooperazione ad attuare le
seguenti misure di prevenzione della produzione dei rifiuti:
1. riduzione degli sprechi alimentari e del consumo di risorse naturali dei prodotti che
hanno perso il loro valore commerciale e la loro distribuzione per il sostentamento
alimentare delle fasce più deboli della popolazione.
2. dotazione di auto-compostiere per effettuare il trattamento e recupero di rifiuti
organici prodotti dai reparti ortofrutticoli e dalle attività di ristorazione, trasformandoli
in compost.
3. riduzione della produzione di rifiuti costituiti da carta minimizzando la produzione di
cataloghi e volantini pubblicitari cartacei e sostituendo gli stessi con azioni di pubblicità
digitale (posta elettronica, sms e mms, spot televisivi o radiofonici, ecc.).
4. riduzione dell’utilizzo degli imballaggi a vantaggio per esempio della “vendita alla
spina” di detersivi, bevande, legumi, zucchero, farina, cereali ecc.
5. selezione di fornitori che garantiscano una maggiore eco-compatibilità degli imballaggi
nella fase di fabbricazione (attraverso la riduzione della quantità e dello spessore
del materiale utilizzato e l’utilizzo di materiali riciclati), e nella fase di consumo
(promuovendo il loro riutilizzo).
6. adesione alla campagna “plastic free” negli esercizi di ristorazione attraverso la
sostituzione della plastica con materiale biodegradabile e/o con materiali durevoli.
c. Promuovere la filiera corta tramite l’offerta di prodotti agricoli “dal produttore al consumatore”,
favorendo la riduzione delle emissioni legata ai trasporti e la riduzione della produzione di
rifiuti associata agli imballaggi e alle confezioni.
Valutazione:
Punto a: obbligatorio
Punto b: se vengono realizzate almeno due misure sopra riportate punti 4
Punto c: punti 1
5. Rumore - Obiettivo: garantire un buon clima acustico:
5.1 In coerenza con la disciplina della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento
acustico) come modificata dal decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia
di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico , a norma
dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d) e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161) deve
essere assicurato un “buon clima acustico”:
a. esternamente all’area (sorgenti interne/esterne, ricettori esterni) (fatta salva la presenza di
sorgenti esterne di inquinamento acustico);
b. all’interno dell’area (sorgenti interne, ricettori interni);
c. all’interno degli edifici, con particolare attenzione agli ambienti sensibili presenti.
5.2 Per “buon clima acustico” si fa riferimento alle soglie normate dal DPCM 14/11/1997 e precisamente: a. III classe per le residenze, interne ed esterne all’area;
b. IV classe per aree, spazi, unità con permanenza per motivi di lavoro e non (uffici, mense bar,
ecc.), interni ed esterni all’area;
c. 3dB (A) in meno rispetto ai limiti di emissione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori delle sorgenti sonore), in corrispondenza
dei confini di ogni struttura.
Valutazione:
se vengono realizzati almeno due dei punti sopra riportati punti 1
se vengono realizzati tutti i punti punti 2
6. La soglia minima del presente parametro è di 15 punti su 24
Art. 9Disposizioni relative agli obblighi, impegni e condizioni attestate 1. Le condizioni di sussistenza dei parametri oggetto di valutazione sono attestate dal proponente, in sede
di presentazione della domanda, nelle relazioni di cui al comma 1 art. 12 del regolamento regionale
11/2018 e sono asseverate dal comune all’interno delle valutazioni di conformità di cui all’art. 12, commi
5 e 6, del medesimo regolamento.
2. Le informazioni per il calcolo dei parametri di cui agli artt. 6, 7 e 8 sono desunte:
a. dall’ultima rilevazione regionale ai sensi del comma 4, che risulta pubblicata alla data di presentazione
della domanda;
b. dalla valutazione di conformità prevista dall’art. 12, comma 5, del regolamento regionale n. 11/2018.
3. A fini ricognitivi e conoscitivi il proponente, all’atto di presentazione della domanda, è tenuto a produrre
dettagliata rilevazione delle grandi strutture esistenti sul territorio provinciale di riferimento. La
rilevazione dovrà tener conto di tutte le strutture aventi superficie di vendita complessiva superiore a
mq 2500 previste dall’art. 16, comma 5, lett. c), e dall’art. 16, comma 6, lett. a), b), c) e d) della legge.
4. La Regione aggiorna al 30 giugno e al 31 gennaio di ogni anno i dati riferiti alla presenza di grandi strutture
di vendita a seguito delle aperture, degli ampliamenti, delle cessazioni o trasformazioni intervenute.
5. Gli impegni dei proponenti al rispetto dei requisiti di cui agli artt. 6, 7 e 8 devono essere dimostrati anche
attraverso l’atto unilaterale d’obbligo di cui all’art. 17, comma 10, della legge.
6. Il mancato rispetto di quanto sottoscritto con l’atto d’obbligo, costituisce causa di non conformità
dell’autorizzazione rilasciata e comporta l’applicazione dei commi 4, 5, 6 dell’art. 62 della legge, previa
riconvocazione della conferenza dei servizi per esprimersi sulle difformità o sugli inadempimenti
individuati. 7. L’attivazione dell’autorizzazione è subordinata alla trasmissione, da parte del Comune sede di
insediamento, della relazione prevista dall’art. 14, comma 9, del regolamento regionale n.11/2018.
Art. 10Presentazione delle domande 1. Le domande per autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento possono essere liberamente
presentate nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dal regolamento regionale n. 11/2018 e dal
presente regolamento.
2. La dotazione di servizio per la valutazione dell’impatto socioeconomico è quella di cui all’art. 9, comma 4
Art. 11Modalità di invio 1. La domanda è presentata a mezzo posta elettronica certificata, a cura dell’interessato, al Suap del
Comune competente per territorio che la inoltra alla Città Metropolitana o alla Provincia competente
per territorio ed alla Regione.
2. Per la Regione, la domanda completa della documentazione di cui all’art. 12 del regolamento regionale
n. 11/2018 inerente il procedimento viene inviata dal Suap del Comune alla Sezione Promozione del
Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese, alla Sezione Urbanistica nonché́, nel caso
in cui il Comune non sia delegato allo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistica ex art. 146 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10
della L. 137/2002), alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
Art. 12Conferenza di servizi e termini del procedimento 1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda la Regione - Sezione Promozione del Commercio,
Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese convoca la conferenza di servizi di cui all’art. 17 co. 7
della l.r. n. 24/2015 e comunica il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale la domanda
deve ritenersi accolta ai sensi dell’art. 17, comma 9, lett. d), della Legge.
2. Ai fini del calcolo dei termini di cui al comma 1 fa fede la data di consegna della PEC del Suap alla Sezione
regionale Promozione del Commercio e internazionalizzazione delle imprese.
3. La Sezione regionale Promozione del Commercio e Internazionalizzazione delle imprese acquisisce per
iscritto, preliminarmente all’espressione del proprio parere e senza modifica dei termini di legge, il parere
della Sezione regionale urbanistica, nonché della Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio nel caso
in cui il Comune territorialmente interessato non sia delegato allo svolgimento delle funzioni in materia
paesaggistica ex art. 146 del D.lgs. 42/2004.
Art. 13Esame delle domande in conferenza dei servizi 1. Le domande vengono presentate con i contenuti e le modalità previste dal presente regolamento e dal
regolamento regionale n. 11/2018.
2. I comuni trasmettono alla Regione le proprie valutazioni sulle domande presentate sul proprio territorio,
in conformità con quanto previsto dall’art. 12 del regolamento regionale n. 11/2018. In caso di mancato
inoltro del parere entro il termine determinato ai sensi del comma 2 dell’art. 12 del r.r. n. 11/2018, il
parere si intende positivo.
3. L’esame delle domande avviene in sede di conferenza ai sensi dell’art. 17, comma 7, della legge.
TITOLO 3MODIFICHE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
Art. 14Norme generali 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 18, comma 5, del regolamento regionale n. 11/2018, gli
ampliamenti e le modifiche delle grandi strutture di vendita sono soggette alle procedure della conferenza
di servizi prevista dall’art. 17, comma 7, della legge, sono subordinate al possesso dei requisiti di legge,
alle disposizioni dell’art. 18 del regolamento regionale e sono soggette ai parametri di cui agli artt. 6, 7 e
8 ove non diversamente stabilito dal presente regolamento.
2. Per le modifiche che non comportino variazioni di superficie di vendita e complessive si applica l’art. 18,
comma 5, del regolamento regionale n. 11/2018.
3. La domanda di qualsiasi modifica di aree commerciali integrate può essere presentata da un promotore
comune oppure anche da singoli esercenti presenti nell’area. La modifica delle strutture incluse nelle
strutture complesse comporta la verifica e l’adeguamento degli standard di parcheggio dell’intera area.
Art. 15Ampliamenti e trasferimenti di strutture esistenti 1. Il trasferimento di una grande struttura di vendita nello stesso territorio comunale, anche all’interno di strutture complesse già esistenti, non modifica l’impatto dell’esistente a condizione che la struttura
trasferita sia stata attiva per almeno tre anni e non è subordinato alla verifica del parametro di cui all’art.
6. La domanda di trasferimento è esaminata in sede di conferenza dei servizi ed è soggetta al versamento
del contributo di cui all’art. 18, comma 1, del regolamento per ogni mq di superficie trasferita.
2. Il trasferimento di una grande struttura di vendita al di fuori del territorio comunale segue le procedure
previste per le nuove autorizzazioni.
3. Gli ampliamenti delle strutture attive da almeno tre anni, che siano contenuti nei limiti del 20% della
superficie complessiva, sono subordinati al possesso dei parametri di cui agli artt. 7 e 8. Oltre tale limite
l’ampliamento è subordinato anche al possesso del parametro di cui all’art. 6. Ai fini del calcolo del
contributo di cui all’art. 18, comma 1, del regolamento si tiene conto della sola superficie di vendita
ampliata.
Art. 16Trasformazioni e modifiche di modalità insediativa di strutture esistenti 1. La modifica della modalità insediativa ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge consentita a parità o in
riduzione della superficie di vendita, con le condizioni previste per la tipologia di trasformazione e non è
soggetta ai parametri di cui agli artt. 6, 7 e 8. 2. Alle modifiche di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall’art. 18, comma 5, del regolamento
regionale n. 11/2018.
Art. 17Esercizi che commercializzano beni a basso impatto urbanistico 1. La vendita, all’interno di esercizi del settore a basso impatto urbanistico di cui all’art. 16, comma 3, lett. b),
della legge, di prodotti complementari o accessori appartenenti al settore merceologico “non alimentare
altri beni” di cui all’art. 16, comma 3, lett. c), non comporta il mutamento del settore merceologico della
struttura, alla quale restano quindi applicabili le procedure semplificate e le norme relative ai prodotti a
basso impatto, se avviene entro i seguenti limiti e condizioni:
a. la vendita interessi al massimo del 30% della superficie di vendita, senza necessità di
separazione o delimitazione per merceologie;
b. la superficie di vendita complessiva dell’esercizio non superi gli 8.000 mq.;
c. il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti a basso impatto sia prevalente;
d. l’azienda si impegni a versare il contributo di cui all’art. 18, con riferimento alla superficie di
vendita effettiva;
e. siano garantiti gli standard di parcheggio previsti dalla legge con riferimento alla superficie di
vendita effettiva;
f. l’esercizio a basso impatto non sia incluso all’interno di strutture complesse.
TITOLO 4DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18Fondi destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva 1. L’importo del contributo previsto dall’art. 17, comma 10, della legge deve essere almeno pari a € 40
per ogni mq di superficie di vendita ampliata, trasferita o trasformata e di € 50 per ogni mq di nuova superficie autorizzata.
2. Le somme versate ai sensi del comma 1 del presente articolo e dell’art. 7, comma 4 sono destinate alla
creazione ed al funzionamento dei distretti urbani del commercio di cui all’art. 13 della legge.
3. Le somme dovute ai sensi del comma 1 del presente articolo e dell’art. 7, comma 4 sono versate prima o
contestualmente al rilascio dell’autorizzazione cui si riferiscono, fatto salvo quanto previsto dall’art. 17,
comma 11, della legge. Le somme introitate a detti titoli non possono in nessun caso essere oggetto di
restituzione.
4. Il versamento è fatto in favore della Regione Puglia sull’apposito capitolo di entrata ed il 30% della
dotazione del predetto capitolo è destinato alle attività dell’Osservatorio Regionale del Commercio e al
rafforzamento della governance dei Distretti Urbani del Commercio (DUC).
Art. 19Disposizioni finali e disciplina transitoria 1. È abrogato il regolamento regionale 20 luglio 2020, n.11 (Regolamento attuativo ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lett. b): “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita”.
2. Tutti i procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere
disciplinati e sono definiti secondo le norme e la disciplina del regolamento regionale n. 11/2020.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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