Legge Regionale 16 ottobre 2024, n. 27
Disposizioni per la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato
della Regione e di enti strumentali, agenzie regionali e aziende del Servizio sanitario regionale. (1)
(1) Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Legge, vedi l'art. 3, comma 1, della L.R. 15/2025
Art. 1Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione e
di enti strumentali, agenzie regionali e aziende del Servizio sanitario regionale (2)
1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l’efficienza amministrativa, nell’ottica
di garantire il buon andamento e il contenimento della spesa regionale, l’efficacia delle graduatorie, la cui
scadenza è prevista nel corso dell’anno 2024, approvate all’esito delle procedure concorsuali indette dalla
Regione Puglia è prorogata di un anno dalla relativa scadenza.
2. La proroga è estesa anche alle graduatorie approvate da enti strumentali, agenzie regionali e aziende
del Servizio sanitario regionale.
(2) A norma dell'art. 178, comma 1, della L.R. 42/2024, al comma 1 della presente l'espressione "l'efficacia delle graduatorie, la cui scadenza è prevista nel corso dell'anno 2024" si interpreta riferita a tutte le graduatorie la cui scadenza è prevista tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024. A norma dell'art. 178, comma 2, della L.R. 42/2024, le disposizioni di cui alla presente si applicano anche alle graduatorie in scadenza nell'anno 2025.