Legge Regionale 22 febbraio 2024, n. 12
Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio).
Art. 1Modifica all’articolo 52 della l.r. 24/2015
1. L’articolo 52 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), è sostituito dal
seguente:
“Art. 52 (Collaudo impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade
e sui raccordi autostradali)
1. I nuovi impianti sulla rete stradale ordinaria e quelli modificati soggetti all’autorizzazione di cui
all’articolo 46, comma 1, lettere c) ed f), non possono essere posti in esercizio prima della effettuazione
del collaudo previsto nel comma 2.
2. Il titolare dell’autorizzazione trasmette allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), ai sensi
dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento
per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai
sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La
trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l’immediato esercizio dell’attività, fatti salvi i
controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento.
3. I nuovi impianti sulla rete autostradale, sui raccordi autostradali e quelli modificati soggetti a
concessione di cui all’articolo 46, comma 1, lettere c) ed f) non possono essere posti in esercizio prima
della effettuazione del collaudo previsto nel comma 4.
4. Il titolare della concessione trasmette agli uffici regionali competenti il certificato di collaudo effettuato
da un professionista abilitato. La trasmissione del certificato di collaudo consente l’immediato esercizio
dell’attività.”.