Legge Regionale 25 febbraio 1972, n. 4 Determinazione delle indennita' di funzione o di carica e della indennita' di trasferta spettanti ai membri del Consiglio Regionale.
Art. 1L indennita per i membri del
Consiglio Regionale, stabilita in base al disposto dell art. 31 dello Statuto,
anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, e rapportata
all indennita spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della
legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura:
a) 100 per cento per i
Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali;
b) 85 per cento per il Vice
Presidente della Giunta regionale;
c) 80 per cento per gli altri
membri della Giunta regionale;
d) 70 per cento per i
componenti dell Ufficio di Presidenza del Consiglio e per i Presidenti delle
Commissioni Consiliari permanenti;
e) 60 per cento per i
Consiglieri regionali.
Sono fatte salve le norme di
cui alla legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078.
Art. 2La corresponsione dell
indennita prevista per i Consiglieri regionali al punto e) del precedente
articolo, decorre dal giorno della prima convocazione del Consiglio dopo la
proclamazione degli eletti.
Per i Presidenti e i Vice
Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, per i membri della Giunta
regionale, per i Segretari del Consiglio e per i Presidenti delle Commissioni
Consiliari permanenti, la differenza tra la misura dell indennita di cui al
punto e) dell art. 1 e la misura rispettivamente stabilita nello stesso
articolo ai punti a), b), c), d), decorre dalla loro elezione da parte degli
organi competenti e per tutta la durata della funzione o della
carica.
Art. 3L Ufficio di Presidenza
e delegato ad operare una trattenuta del 2 per cento sull indennita di cui al
punto e) dell art. 1 per ogni giornata di assenza dalle sedute del Consiglio e
delle Commissioni salvo che l assenza del Consigliere sia riferibile ai casi
previsti per il congedo a norma del Regolamento del Consiglio.
Art. 4Ai membri dell Ufficio di
Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali ed ai Consiglieri regionali
che, rispettivamente, per l espletamento del proprio mandato o per incarico del
Consiglio si rechino in missione fuori sede, sono rimborsate le spese di
viaggio; per i viaggi effettuati con mezzo proprio e corrisposto il rimborso di
L. 45 a km. Per ogni 24 ore di trasferta spetta inoltre una indennita di lire
15.000, per viaggi nel territorio nazionale e di L. 20.000, per viaggi all
estero, ridotta del 10 per cento per i Consiglieri, salvo che non siano in
missione in rappresentanza del Presidente del Consiglio. Per periodi inferiori
la indennita e proporzionalmente ridotta. La liquidazione e effettuata
rispettivamente dall Ufficio di Presidenza o dalla Giunta regionale, fatte
salve le disposizioni di cui alla legge statale 15 aprile 1961, n.
291.
Il presente articolo
sostituisce il provvedimento approvato in materia dal Consiglio regionale in
data 6 dicembre 1971.
Art. 5Agli oneri finanziari derivati
dall applicazione dell art. 1, secondo le modalita di cui all art.2 della
presente legge, previsti in lire 180.000.000 per l anno 1970 ed in L.
450.000.000 per l anno 1971 e all
onere derivante dall applicazione dellart. 4, previsto in lire 10.000.000 per
il 1970 e in L. 20.000.000 per il 1971, si fa fronte per gli anni 1970- 1971 con
il fondo per le spese di impianto e di funzionamento devoluto alla Regione ai
sensi dell art. 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e, per gli anni successivi, con una quota
delle entrate attribuite alla Regione in attuazione della stessa legge n.
281.
Per l esercizio finanziario
dell anno 1972, agli oneri derivanti dall applicazione degli artt. 1 e 4, si
fara fronte con i fondi stanziati ai capitoli 1 e 2 del Bilancio di previsione
1972;
Per gli anni successivi si
provvedera con relativi stanziamenti di Bilancio..
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