Anno 1972
Numero 4
Data 25/02/1972
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 25 febbraio 1972, n. 4

Determinazione delle indennita' di funzione o di carica e della indennita' di trasferta spettanti ai membri del Consiglio Regionale.



Art. 1


L indennita per i membri del Consiglio Regionale, stabilita in base al disposto dell art. 31 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, e rapportata all indennita spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura:

a) 100 per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali;

b) 85 per cento per il Vice Presidente della Giunta regionale;

c) 80 per cento per gli altri membri della Giunta regionale;

d) 70 per cento per i componenti dell Ufficio di Presidenza del Consiglio e per i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti;

e) 60 per cento per i Consiglieri regionali.

Sono fatte salve le norme di cui alla legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078.




Art. 2


La corresponsione dell indennita prevista per i Consiglieri regionali al punto e) del precedente articolo, decorre dal giorno della prima convocazione del Consiglio dopo la proclamazione degli eletti.

Per i Presidenti e i Vice Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, per i membri della Giunta regionale, per i Segretari del Consiglio e per i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti, la differenza tra la misura dell indennita di cui al punto e) dell art. 1 e la misura rispettivamente stabilita nello stesso articolo ai punti a), b), c), d), decorre dalla loro elezione da parte degli organi competenti e per tutta la durata della funzione o della carica.




Art. 3


L Ufficio di Presidenza e delegato ad operare una trattenuta del 2 per cento sull indennita di cui al punto e) dell art. 1 per ogni giornata di assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni salvo che l assenza del Consigliere sia riferibile ai casi previsti per il congedo a norma del Regolamento del Consiglio.


Art. 4


Ai membri dell Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali ed ai Consiglieri regionali che, rispettivamente, per l espletamento del proprio mandato o per incarico del Consiglio si rechino in missione fuori sede, sono rimborsate le spese di viaggio; per i viaggi effettuati con mezzo proprio e corrisposto il rimborso di L. 45 a km. Per ogni 24 ore di trasferta spetta inoltre una indennita di lire 15.000, per viaggi nel territorio nazionale e di L. 20.000, per viaggi all estero, ridotta del 10 per cento per i Consiglieri, salvo che non siano in missione in rappresentanza del Presidente del Consiglio. Per periodi inferiori la indennita e proporzionalmente ridotta. La liquidazione e effettuata rispettivamente dall Ufficio di Presidenza o dalla Giunta regionale, fatte salve le disposizioni di cui alla legge statale 15 aprile 1961, n. 291.

Il presente articolo sostituisce il provvedimento approvato in materia dal Consiglio regionale in data 6 dicembre 1971. 




Art. 5


Agli oneri finanziari derivati dall applicazione dell art. 1, secondo le modalita di cui all art.2 della presente legge, previsti in lire 180.000.000 per l anno 1970 ed in L. 450.000.000 per l anno 1971  e all onere derivante dall applicazione dellart. 4, previsto in lire 10.000.000 per il 1970 e in L. 20.000.000 per il 1971, si fa fronte per gli anni 1970- 1971 con il fondo per le spese di impianto e di funzionamento devoluto alla Regione ai sensi dell art. 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281  e, per gli anni successivi, con una quota delle entrate attribuite alla Regione in attuazione della stessa legge n. 281.

Per l esercizio finanziario dell anno 1972, agli oneri derivanti dall applicazione degli artt. 1 e 4, si fara fronte con i fondi stanziati ai capitoli 1 e 2 del Bilancio di previsione 1972;

Per gli anni successivi si provvedera con relativi stanziamenti di Bilancio..