Legge Regionale 1 agosto 1972, n. 6
Norme integrative della legge regionale 21- 2- 1972, n. 2 sul funzionamento degli Organi di Controllo.
Articolo unico L art. 1 della legge regionale
21- 2- 1972, n. 2 sul funzionamento degli Organi di Controllo e sostituito con
il seguente articolo:
Nella Regione Puglia il
controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e di tutti gli altri Enti Locali
che esercitano funzioni nell ambito delle materie trasferite o comunque
attribuite alla Regione e esercitato:
a) dal Comitato Regionale con
sede in Bari per il controllo sugli atti delle Province, dei Consorzi a
partecipazione di Amministrazioni Provinciali, degli Enti Pubblici Ospedalieri e
degli altri Enti Locali Pubblici che esercitano la loro attivita oltre i limiti
della circoscrizione provinciale;
b) dalle sezioni provinciali
con sede nei capoluoghi delle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e
Taranto, per il controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi di Comuni, comprese le comunita montane, degli
Enti Pubblici Ospedalieri provinciali e di zona, delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, degli enti comunali di assistenza, dei patronati
scolastici, dei consorzi di strade vicinali di uso pubblico e di tutti gli altri
enti locali pubblici che esercitano la loro attivita entro i limiti della
circoscrizione della rispettiva provincia.
Il Comitato e le sezioni sono
costituite con decreti del Presidente della Giunta Regionale.
La presente legge e dichiarata
urgente a norma del combinato disposto dell art. 127 della Costituzione e dell
art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore nel giorno della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.