Legge Regionale 28 agosto 1972, n. 7 Norme per l' esercizio delle funzioni amministrative statali trasferite alle Regioni.
Art. 1L esercizio delle
funzioni amministrative trasferite alla Regione con i decreti legislativi
emanati in forza dell art. 17 della legge 16- 5- 1970, n. 281, e disciplinato dalla presente legge fino
alla entrata in vigore delle leggi regionali per la delega delle funzioni
amministrative agli enti locali in base all art. 64 dello
statuto.
Art. 2Fino all entrata in
vigore delle leggi regionali, recanti nuove norme sostanziali e procedurali per
l esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione, si
applicheranno le norme sostanziali e procedurali dello Stato vigenti nelle
materie medesime, in quanto applicabili.
Art. 3Gli organi della Regione
svolgono le funzioni amministrative di cui all art. 1 nel rispetto delle
competenze attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto.
Gli uffici trasferiti alla
Regione, in attesa della nuova disciplina legislativa regionale, continueranno
ad esercitare le funzioni preparatorie, istruttorie ed esecutive in atto svolte
nelle materie di competenza regionale.
I dirigenti e i funzionari dei
medesimi uffici continuano, in attesa di nuova disciplina legislativa regionale,
ad esercitare le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a
Commissioni e Comitati previsti dalla legislazione vigente, relativamente ad
attivita connesse con le materie di competenza regionale.
Art. 4La Giunta Regionale e
autorizzata a delegare con propri provvedimenti l esercizio di determinate
funzioni amministrative ai Capi degli uffici statali trasferiti o ad altri
funzionari in servizio presso la Regione che le esercitano secondo direttive
stabilite dalla Giunta regionale e sotto il controllo dell assessore preposto
al settore.
La Giunta puo in qualsiasi
momento revocare ed avocare a sè l esercizio della funzione amministrativa
delegata.
Art. 5Tutti i provvedimenti
amministrativi che ineriscono alla funzione delegata e che comunque impegnano
spese sono adottati dalla Giunta regionale secondo le leggi vigenti. La Giunta
regionale con propri provvedimenti amministrativi accredita ai funzionari
titolari degli Uffici nei limiti delle spese previste nel bilancio in rapporto
alle esigenze di un trimestre.
Tali accreditamenti saranno
aperti su appositi conti correnti presso istituti di credito di diritto pubblico
e banche di interesse nazionale fino alla data di istituzione del servizio di
tesoreria della Regione.
Per la esecuzione delle spese
autorizzate i funzionari osserveranno le norme della legge di contabilita dello
Stato e del relativo regolamento e presenteranno il relativo rendiconto alla
Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.
|