Anno 1972
Numero 7
Data 28/08/1972
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 28 agosto 1972, n. 7

Norme per l' esercizio delle funzioni amministrative statali trasferite alle Regioni.



Art. 1


L esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione con i decreti legislativi emanati in forza dell art. 17 della legge 16- 5- 1970, n. 281,  e disciplinato dalla presente legge fino alla entrata in vigore delle leggi regionali per la delega delle funzioni amministrative agli enti locali in base all art. 64 dello statuto.



Art. 2


Fino all entrata in vigore delle leggi regionali, recanti nuove norme sostanziali e procedurali per l esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione, si applicheranno le norme sostanziali e procedurali dello Stato vigenti nelle materie medesime, in quanto applicabili.



Art. 3


Gli organi della Regione svolgono le funzioni amministrative di cui all art. 1 nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto.

Gli uffici trasferiti alla Regione, in attesa della nuova disciplina legislativa regionale, continueranno ad esercitare le funzioni preparatorie, istruttorie ed esecutive in atto svolte nelle materie di competenza regionale.

I dirigenti e i funzionari dei medesimi uffici continuano, in attesa di nuova disciplina legislativa regionale, ad esercitare le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a Commissioni e Comitati previsti dalla legislazione vigente, relativamente ad attivita connesse con le materie di competenza regionale. 




Art. 4


La Giunta Regionale e autorizzata a delegare con propri provvedimenti l esercizio di determinate funzioni amministrative ai Capi degli uffici statali trasferiti o ad altri funzionari in servizio presso la Regione che le esercitano secondo direttive stabilite dalla Giunta regionale e sotto il controllo dell assessore preposto al settore.

La Giunta puo in qualsiasi momento revocare ed avocare a sè l esercizio della funzione amministrativa delegata.




Art. 5


Tutti i provvedimenti amministrativi che ineriscono alla funzione delegata e che comunque impegnano spese sono adottati dalla Giunta regionale secondo le leggi vigenti. La Giunta regionale con propri provvedimenti amministrativi accredita ai funzionari titolari degli Uffici nei limiti delle spese previste nel bilancio in rapporto alle esigenze di un trimestre.

Tali accreditamenti saranno aperti su appositi conti correnti presso istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale fino alla data di istituzione del servizio di tesoreria della Regione.

Per la esecuzione delle spese autorizzate i funzionari osserveranno le norme della legge di contabilita dello Stato e del relativo regolamento e presenteranno il relativo rendiconto alla Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.