Legge Regionale 5 settembre 1972, n. 10 Conferimento borse di studio agli alunni delle scuole medie di secondo grado.
Art. 1In attesa che tutta la materia
relativa all assistenza scolastica sia organicamente disciplinata, per
consentire agli alunni capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche di
famiglia il proseguimento degli studi nelle scuole di istruzione secondaria di
secondo grado ed artistica, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio
riconosciuti dallo Stato, la Regione bandisce per l anno scolastico 1972 - 73
concorsi provinciali, per l assegnazione di borse di studio.
Ai concorsi sono ammessi gli
alunni che hanno conseguito la licenza media e, nelle scuole di secondo grado,
coloro che hanno conseguito la promozione per scrutinio o, se candidati esterni,
la idoneita alla classe successiva nella prima sessione.
La Giunta Regionale effettua la
ripartizione delle borse per provincia in proporzione alla rispettiva
popolazione scolastica ed ai vari tipi di scuola.
Per gli alunni che hanno
conseguito la licenza media e concorrono alle borse di studio, si prescinde dal
tipo di scuola a cui si iscrivono.
Art. 2L importo della borsa di
studio e di L. 150.000 da corrispondere nel mese di gennaio previa
certificazione di frequenza.
La borsa e confermabile per l
intera durata del corso prescelto, comprese le classi di sperimentazione, di
specializzazione o di perfezionamento, a condizione che lalunno, permanendo le
disagiate condizioni economiche di famiglia, consegua la promozione per
scrutinio finale e che si iscriva all anno di corso successivo.
Possono altresì beneficiare
della conferma gli alunni che attraverso esami anche integrativi sostenuti in
unica sessione, si iscrivano ad altro tipo di scuola, purche il cambio di
indirizzo scolastico rappresenti una progressione negli studi.
Art. 3Ai fini dell ammissione al
concorso si considerano sussistere le disagiate condizioni di famiglia quando il
reddito imponibile della famiglia del concorrente, agli effetti dell
applicazione dell imposta complementare, non sia
superiore:
a L. 1.300.000 con 1 figlio a
carico;
a L. 1.600.000 con 2 figli a
carico;
a L. 1.900.000 con 3 figli a
carico;
a L. 2.200.000 con 4 figli a
carico;
per ogni altro figlio si
aggiungono L. 300.000.
E fatto obbligo al capo -
famiglia presentare inoltre apposita dichiarazione attestante tutti i cespiti
del nucleo familiare.
Art. 4Il Presidente della Giunta
Regionale, su proposta dell Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura nomina
con proprio decreto le Commissioni provinciali per la formazione delle
graduatorie degli aspiranti alle borse di studio.
La Commissione provinciale si
compone:
a) di un Preside di ruolo, che
ha le funzioni di Presidente, scelto da una terna designata dal Provveditore
agli studi;
b) di un professore di ruolo,
scelto da una terna designata dal Provveditore agli studi;
c) di tre rappresentanti di
sindacati della scuola;
d) di un rappresentante del
Consorzio Provinciale dei Patronati scolastici;
e) di un rappresentante delle
scuole non Statali;
f) di un rappresentante delle
Associazioni dei genitori;
g) di un rappresentante degli
studenti;
Le funzioni di segretario
vengono svolte da un funzionario della Regione designato dall Assessore alla
Pubblica Istruzione.
Art. 5Le Commissioni provinciali
formulano le graduatorie che, a cura dell Assessorato vengono trasmesse ai Capi
di Istituto per la pubblicazione nell Albo per 15 giorni.
Avverso le graduatorie e
ammesso ricorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione delle
graduatorie medesime, all Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione e
Cultura, che decide con provvedimento definitivo e promuove dal Presidente della
Giunta Regionale il Decreto di approvazione delle graduatorie.
Art. 6L Amministrazione
Regionale e autorizzata a conferire borse di studio in eccedenza al numero di
1.340 di cui al successivo art. 7, osservando sempre la proporzionalita
stabilita per provincia, di cui al precedente art. 1, agli studenti che seguono
nell ordine delle graduatorie, nei limiti delle disponibilita derivanti sia
dalla non conferma di precedenti borse assegnate, sia nei limiti di maggiori
stanziamenti che potranno essere assegnati con la legge di approvazione del
bilancio.
Art. 7Per l anno scolastico 1972-73
la spesa complessiva per il conferimento delle nuove borse di studio in L.
201.000.000 pari a n. 1.340 borse di L. 150.000 ciascuna, fara carico all
apposito capitolo 91 del bilancio della Regione per l esercizio finanziario
dell anno 1972.
Allo stesso fara carico la
spesa di L. 931.500.000 per l erogazione di borse impegnate in precedenti
esercizi della quale si e tenuto conto per la determinazione della quota
devoluta alle borse di nuova istituzione.
Art. 8Le borse di studio di cui alla
presente legge non sono cumulabili con altre, salvo quelle previste dai
regolamenti interni di ciascun Istituto purche non superino le L.
25.000.
E data all alunno facolta di
opzione.
Art. 9La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto.
Art. 10La presente legge sara
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrera in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
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