Legge Regionale 5 settembre 1972, n. 11
Norme per il finanziamento dei Gruppi Consiliari.
Art. 1Per l assolvimento delle
funzioni dei Gruppi Consiliari, determinate dal regolamento del Consiglio
Regionale, la Regione Puglia assicura ai Gruppi medesimi la disponibilita di
locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro funzionamento e assegna
contributi a carico del bilancio, con provvedimento consiliare adottato all
inizio di ogni anno, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la
consistenza numerica dei Gruppi stessi, nei limiti dei fondi stanziati all uopo
nei bilanci della Regione.