Anno 1972
Numero 12
Data 05/09/1972
Abrogato No
Materia Controlli amministrativi;
Note
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Legge Regionale 5 settembre 1972, n. 12

Determinazione delle indennita' dovute ai Presidenti ed ai componenti degli Organi di Controllo sugli atti degli Enti Locali della Regione.



Art. 1


Al Presidente del Comitato Regionale per il controllo sugli atti delle province, dei consorzi a partecipazione di amministrazioni provinciali e degli enti pubblici ospedalieri regionali, nonche ai Presidenti delle sezioni provinciali per il controllo sugli atti dei Comuni, dei consorzi dei Comuni e degli enti pubblici ospedalieri, provinciali e di zona, e dovuta la corresponsione di una indennita di lire 25.000 per ogni giornata di seduta.

Ai componenti esperti di nomina elettiva, e attribuita, per ogni giornata di seduta, una indennita di L. 15.000.

Agli altri componenti di diritto dei sopraindicati collegi, e dovuta, per ogni giornata di seduta, una indennita di L. 10.000.




Art. 2


Ai componenti supplenti compete l indennita prestabilita, in corrispondenza della categoria di appartenenza, anche quando, intervenendo alle sedute, non sostituiscono i componenti effettivi.



Art. 3


Per i componenti non residenti nel Comune ove ha sede l Organo di controllo, sono rimborsate le spese di viaggio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio e corrisposta una indennita di lire 45 a chilometro.



Art. 4


Per la partecipazione a riunioni o conferenze indette per il coordinamento dell attivita degli organi di controllo, di cui all art. 8 della legge regionale n. 2 del 21- 1- 1972, ai Presidenti, ai componenti esperti elettivi ed ai componenti di diritto, viene corrisposta rispettivamente l indennita stabilita dall art. 1 della presente legge.


Art. 5


Ai Presidenti ed ai componenti degli organi di controllo che, previa autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, si rechino in missione fuori sede per la partecipazione a convegni o incontri di studio, e dovuto il rimborso delle spese di viaggio; per i viaggi effettuati con mezzo proprio, e corrisposto il rimborso di L. 45 a chilometro.

Per ogni 24 ore di trasferta, spetta, inoltre, una indennita di L. 15.000.

Per periodi inferiori, l indennita e proporzionalmente ridotta.




Art. 6


La spesa per fronteggiare il pagamento delle sopraindicate indennita, grava sull apposito capitolo del bilancio approvato con legge regionale per il corrente esercizio e, analogamente, per i successivi.


Art. 7


La presente legge e dichiarata urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.