Legge Regionale 5 settembre 1972, n. 12 Determinazione delle indennita' dovute ai Presidenti ed ai componenti degli Organi di Controllo sugli atti degli Enti Locali della Regione.
Art. 1Al Presidente del Comitato
Regionale per il controllo sugli atti delle province, dei consorzi a
partecipazione di amministrazioni provinciali e degli enti pubblici ospedalieri
regionali, nonche ai Presidenti delle sezioni provinciali per il controllo
sugli atti dei Comuni, dei consorzi dei Comuni e degli enti pubblici
ospedalieri, provinciali e di zona, e dovuta la corresponsione di una
indennita di lire 25.000 per ogni giornata di seduta.
Ai componenti esperti di nomina
elettiva, e attribuita, per ogni giornata di seduta, una indennita di L.
15.000.
Agli altri componenti di
diritto dei sopraindicati collegi, e dovuta, per ogni giornata di seduta, una
indennita di L. 10.000.
Art. 2Ai componenti supplenti
compete l indennita prestabilita, in corrispondenza della categoria di
appartenenza, anche quando, intervenendo alle sedute, non sostituiscono i
componenti effettivi.
Art. 3Per i componenti non
residenti nel Comune ove ha sede l Organo di controllo, sono rimborsate le
spese di viaggio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio e corrisposta una
indennita di lire 45 a chilometro.
Art. 4Per la partecipazione a
riunioni o conferenze indette per il coordinamento dell attivita degli organi
di controllo, di cui all art. 8 della legge regionale n. 2 del 21- 1- 1972, ai
Presidenti, ai componenti esperti elettivi ed ai componenti di diritto, viene
corrisposta rispettivamente l indennita stabilita dall art. 1 della presente
legge.
Art. 5Ai Presidenti ed ai componenti
degli organi di controllo che, previa autorizzazione del Presidente della Giunta
Regionale, si rechino in missione fuori sede per la partecipazione a convegni o
incontri di studio, e dovuto il rimborso delle spese di viaggio; per i viaggi
effettuati con mezzo proprio, e corrisposto il rimborso di L. 45 a
chilometro.
Per ogni 24 ore di trasferta,
spetta, inoltre, una indennita di L. 15.000.
Per periodi inferiori, l
indennita e proporzionalmente ridotta.
Art. 6La spesa per fronteggiare
il pagamento delle sopraindicate indennita, grava sull apposito capitolo del
bilancio approvato con legge regionale per il corrente esercizio e,
analogamente, per i successivi.
Art. 7La presente legge e
dichiarata urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto.
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