Legge Regionale 14 novembre 1972, n. 13 Norme sulla previdenza dei consiglieri della Regione Puglia.
Parte 1° FONDO DI PREVIDENZA
Art. 1(Istituzione del fondo di
previdenza) E istituito presso il
Consiglio Regionale il Fondo di previdenza dei Consiglieri della
Regione Puglia per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai
Consiglieri cessati dal mandato, o altri aventi diritto, secondo le norme della
presente legge.
Art. 2(Gestione del
fondo) Il fondo e amministrato
dall Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato da un rappresentante di
ciascun gruppo consiliare ed e alimentato dai contributi obbligatori dei
consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal
mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprieta
del fondo stesso o da eventuali elargizioni.
Art. 3(Contabilita del
fondo) Il bilancio del fondo e
allegato come gestione speciale al bilancio annuale del Consiglio Regionale.
Art. 4(Contributi previdenziali
obbligatori) Tutti i consiglieri regionali
sono assoggettati d ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal
giorno della corresponsione dell indennita consiliare.
I contributi sono trattenuti
ogni mese sulle indennita dall amministrazione del Consiglio Regionale nella
misura di un decimo dell indennita mensile lorda di cui all art. 1, secondo
comma, lett. e), della legge n. 4 << Indennita dei Consiglieri della
Regione Puglia >>.
Le trattenute verranno
contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all art. 1.
Art. 5(Diritto all assegno vitalizio
- Requisiti di eta e periodo di contribuzione) L assegno vitalizio mensile
spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di eta
ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato
esercitato nel Consiglio Regionale Pugliese.
Per ogni anno di mandato
consiliare oltre il quinto l eta richiesta per il conseguimento del diritto
all assegno vitalizio e diminuita di un anno, con il limite all eta di 55
anni.
La corresponsione dell assegno
puo essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del
mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di eta, ma in tal caso la misura
dell assegno e proporzionalmente ridotta del 5% per ogni anno di anticipazione
rispetto al sessantesimo anno di eta.
Art. 6(Consiglieri inabili al
lavoro) Hanno diritto all assegno
vitalizio, indipendentemente dall eta, i Consiglieri cessati dal mandato i
quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente, purche
abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno 5 anni, o abbiano comunque
effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.
L assegno spetta comunque,
indipendentemente dalla durata dell effettivo mandato consiliare, qualora l
inabilita al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dall
esercizio del mandato stesso.
Sull applicabilita dei
precedenti commi del presente articolo nel caso di inabilita parziale, decide
l Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell art.
2.
Art. 7(Accertamento dell inabilita
permanente) L accertamento di inabilita,
di cui al precedente art. 6, e compiuto da un collegio medico composto da tre
membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio e uno indicato dall interessato.
Sulle conclusioni del collegio
medico delibera inappellabilmente l Ufficio di Presidenza del Consiglio,
integrato ai sensi dell art. 2 della presente legge, il quale puo disporre,
prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
Qualora la delibera di cui al
comma precedente sia positiva, l assegno vitalizio spetta a decorrere dal
momento in cui si e verificato l evento che ha provocato l inabilita al
lavoro.
Art. 8(Ammontare dell assegno
vitalizio in caso di inabilita) Nell ipotesi prevista dal
primo comma dell art. 6, l ammontare dell assegno vitalizio e commisurato al
numero effettivo di anni di contribuzione.
Nell ipotesi prevista dal
secondo comma dello stesso art. 6, qualora il consigliere sia divenuto inabile
per cause dipendenti dall esercizio del mandato prima di avere raggiunto il
quinto anno di contribuzione, l ammontare
dell assegno vitalizio sara quello minimo previsto nel successivo art.
12.
Qualora gli anni di
contribuzione siano piu di cinque, si procedera a norma del comma precedente.
Art. 9(Contributi
volontari) Il Consigliere che abbia
versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a 5 anni ha facolta
di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il
versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all assegno
vitalizio minimo, che decorrera dal primo giorno del mese successivo a quello
in cui avra compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di
eta.
Il consigliere che subentra ad
altro consigliere dimissionario o dichiarato decaduto ha facolta di versare in
un unica soluzione l ammontare dei contributi maturati dall insediamento del
Consiglio.
Analoga facolta compete agli
aventi diritto di cui al successivo articolo 14 del consigliere deceduto senza
aver maturato il periodo per l assegno vitalizio.
Art. 10(Rinunzia ai contributi
volontari) Il consigliere che cessi dal
mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento
dell assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel
versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo
stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100
per cento, senza attribuzione di interessi.
Analoga facolta compete agli
aventi diritto del consigliere nel caso di decesso.
Art. 11(Sospensione del pagamento
degli assegni vitalizi) Qualora il consigliere gia
cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio Regionale Pugliese, il
pagamento dell assegno vitalizio di cui eventualmente gia gode, resta sospeso
per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest ultimo, l
assegno sara ripristinato tenendo conto dell ulteriore periodo di
contribuzione.
Il pagamento viene anche
sospeso qualora il titolare dell assegno vitalizio venga eletto al Parlamento
Nazionale o ad altro Consiglio Regionale.
Art. 12(Misura degli assegni
vitalizi) L ammontare mensile dell
assegno vitalizio e determinato in base alla seguente tabella, in percentuale,
rispetto agli anni di contribuzione, sull indennita mensile lorda (di cui all
art. 1, secondo comma, lettera e), della legge n. 4), pagata ai consiglieri in
carica nello stesso mese in cui si riferisce l assegno
vitalizio:
Per ciascuno degli anni di
contribuzione sotto elencati e fissata la seguente percentuale sull indennita
mensile lorda:
anni 5, percentuale 20;
anni 6, percentuale 22;
anni 7, percentuale 24;
anni 8, percentuale 26;
anni 9, percentuale 28;
anni 10, percentuale 30;
anni 11, percentuale 32;
anni 12, percentuale 34;
anni 13, percentuale 36;
anni 14, percentuale 38;
anni 15, percentuale 40;
anni 16, percentuale 42;
anni 17, percentuale 44;
anni 18, percentuale 46;
anni 19, percentuale 48;
anni 20 ed oltre, percentuale
50.
Art. 13(Decorrenza dell assegno
vitalizio) L assegno vitalizio e
corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il
consigliere cessato dal mandato ha compiuto l eta richiesta per conseguire il
diritto.
Nel caso in cui il consigliere
al momento della cessazione del mandato sia gia in possesso dei requisiti di
cui all art. 5, l assegno vitalizio e corrisposto a partire dal primo giorno
del mese successivo.
Nel caso di cessazione del
mandato per fine legislatura, coloro che abbiano gia maturato il diritto all
assegno percepiscono l assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a
quello della fine della legislatura stessa.
Art. 14(Assegni di
riversibilita) In caso di morte del titolare
di assegno vitalizio diretto, l assegno stesso viene riservato a
favore:
a) del coniuge finche nello
stato vedovile, purche non sia stata pronunciata sentenza definitiva di
divorzio o di separazione personale per sua colpa, salvo diversa disposizione
dell autorita giudiziaria;
b) dei figli legittimi o
legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati,
finche minorenni;
c) degli affiliati, in mancanza
dei figli di cui alla lettera precedente, finche minorenni;
d) dei figli di cui alla
lettera b) o, in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera c) anche se
maggiorenni purche studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di eta,
o inabili al lavoro in modo permanente che convivevano a carico dell ex
consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno,
accertate dall Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi dell art.
2.
Qualora non sopravvivano ne il
coniuge, ne i figli o affiliati aventi diritto, l assegno di riversibilita
spetta al padre o in mancanza alla madre, che siano di eta superiore a sessanta
anni o inabili a proficuo lavoro.
Art. 15(Assegno di riversibilita in
caso di morte per cause di servizio) L assegno compete agli aventi
diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno
cinque anni, se il decesso avviene per cause di servizio.
L Ufficio di Presidenza del
Consiglio, integrato ai sensi dell art. 2, verifica se sussistono i requisiti
di cui al comma precedente.
Art. 16(Condizioni per l assegno di
riversibilita) Le condizioni per la
concessione dell assegno vitalizio di riversibilita devono sussistere al
momento del decesso del Consigliere.
Qualora vengano a cessare l
assegno vitalizio e revocato.
L ufficio di Presidenza del
Consiglio puo richiedere ai beneficiari di un assegno di riversibilita di
presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle
condizioni suddette.
Nel caso di figli maggiorenni
inabili al lavoro in modo permanente puo inoltre essere loro richiesto di
sottoporsi a visita del collegio medico di cui al precedente art.
7.
Art. 17(Documentazione per ottenere l
assegno di riversibilita) Per la liquidazione dell
assegno di riversibilita il coniuge del consigliere inviera domanda in carta
libera diretta all Ufficio di Presidenza del Consiglio corredata dei seguenti
documenti:
1) certificato di morte del
coniuge;
2) certificato di
matrimonio;
3) atto notorio dal quale
risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudicato
sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge
superstite;
4) stato di
famiglia.
Per la liquidazione dell
assegno di riversibilita a favore dei figli quando il coniuge manchi o non ne
abbia diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai
figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni. Alla
domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato di morte del
consigliere ovvero di entrambi i coniugi;
2) certificato di nascita dei
figli;
3) stato di
famiglia;
4) certificato dell ufficio
distrettuale delle imposte dirette;
5) atto notorio da cui risulti,
per i figli maggiorenni, la convivenza a carico del consigliere
defunto.
Per i figli maggiorenni la
concessione dell assegno e condizionato all accertamento dell inabilita al
lavoro in modo permanente ai sensi del precedente art. 7.
Le domande per la liquidazione
dell assegno di riversibilita dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto
entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante
causa.
Art. 18(Ammontare dell assegno di
riversibilita) L ammontare dell assegno di
riversibilita al coniuge, ai figli o agli aventi diritto e stabilito in
percentuale sull assegno vitalizio liquidato che sarebbe spettato al
consigliere, nella misura seguente:
a) al coniuge superstite senza
figli aventi diritto
all assegno: 60 per
cento;
b) al coniuge superstite con
figli aventi diritto all assegno: 60 per cento, con aumento progressivo nella
misura del 15 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del cento
per cento;
c) al figlio superstite avente
diritto all assegno 60 per cento, quando i figli siano piu di uno, l assegno
e aumentato del 15 per cento per ogni unita successiva fino ad un massimo del
cento per cento ed e ripartito tra di essi in parti
uguali;
d) negli altri casi: 50 per
cento.
L assegno di riversibilita
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.
Art. 19(Prescrizione dei ratei di
assegno) I ratei di assegni diretti o di
riversibilita non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi
mandati si intendono prescritti.
Qualora la mancata riscossione
dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l Ufficio di
Presidenza del Consiglio.
Art. 20(Sequestro, pignoramento e
cessione dell assegno vitalizio) Per il sequestro, il
pignoramento e la cessione dell assegno vitalizio, si applicano le disposizioni
delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello
Stato.
Art. 21(Contributo una tantum in caso
di decesso) Alla morte del
consigliere in carica il fondo corrisponde agli aventi diritto una mensilita
dell indennita consiliare di cui all art. 1, lettera e), della legge
regionale n. 4.
Art. 22(Disposizioni
transitorie) Tutti i consiglieri in
carica verseranno al fondo di previdenza i contributi di cui all art. 4
arretrati, relativi al periodo compreso tra il giorno della loro elezione e
quello dell entrata in vigore della presente legge.
Parte l l FONDO DI SOLIDARIETA
Art. 23(Istituzione del fondo di
solidarieta) E istituito presso il
Consiglio Regionale un Fondo di solidarieta tra i consiglieri della
Regione Puglia con lo scopo di liquidare un premio di reinserimento
nella vita professionale a quei consiglieri che non verranno rieletti nella
successiva legislatura o che non si ripresenteranno candidati, escluso se per
cause di ineleggibilita.
I Consiglieri dimissionari
hanno diritto al recupero delle somme versate senza il conteggio di interesse
alcuno.
Il fondo di solidarieta e
alimentato da trattenute mensili, pari al tre per cento dell indennita
consiliare, a carico dei consiglieri, dagli interessi maturati sulle somme di
proprieta del fondo e da eventuali elargizioni.
L Ufficio di Presidenza del
Consiglio integrato ai sensi dell art. 2 della presente legge ha mandato di
dettare norme per la gestione e la ripartizione del fondo.
Art. 24(Norma
finale) La presente legge
regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
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