Anno 1972
Numero 14
Data 14/11/1972
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 14 novembre 1972, n. 14

Integrazioni alla legge regionale n. 4: « Indennita' dei Consiglieri della Regione Puglia ».



Art. 1

(Rimborso spese di trasporto)


Ai Consiglieri viene corrisposto un rimborso forfetario mensile per spese di trasporto variabile in relazione alla distanza fra la loro residenza abituale e la sede del Consiglio Regionale, nella seguente misura netta:

lire 20.000 fino a 20 Km.;

lire 40.000 fino a 40 Km.;

lire 60.000 fino a 60 Km.;

lire 90.000 fino a 90 Km.;

lire 110.000 fino a 120 Km.;

lire 130.000 fino a 140 Km.;

lire 160.000 fino a 170 Km.;

lire 190.000 oltre i 170 Km.

I Consiglieri Regionali che hanno a propria disposizione in via permanente un autovettura di servizio non hanno diritto a rimborso per spese di trasporto.




Art. 2

(Diaria)


Ai Consiglieri Regionali e corrisposta per attivita inerenti il loro mandato una diaria di L. 120.000 mensili presuntivamente calcolata sulla base di 15 giorni di presenza media al mese.

L Ufficio di Presidenza puo decidere di non corrispondere in tutto o in parte la diaria ai Consiglieri Regionali assenti senza giustificato motivo.




Art. 3

(Decorrenza)


Il rimborso per spese di trasporto e la diaria spettano ai Consiglieri Regionali dal giorno della rispettiva elezione e per tutto e solo il periodo di effettiva durata delle singole cariche.



Art. 4

(Norma finanziaria)


L onere relativo all applicazione della presente legge fa carico al capitolo 1 del bilancio della Regione per l anno 1972.  Per gli anni successivi gli oneri faranno carico  ai corrispondenti capitoli di spesa.



Art. 5

(Norma finale)


La presente legge regionale sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.