Anno 1972
Numero 15
Data 18/11/1972
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
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Nessun allegato

Legge Regionale 18 novembre 1972, n. 15

Autorizzazione a prestazione di lavoro straordinario per il personale in servizio presso la Regione.



Art. 1


Per corrispondere ad effettive, indilazionabili esigenze connesse con l organizzazione dei servizi regionali e l avvio dell attivita istituzionale, il personale in servizio presso la Regione Puglia e autorizzato con effetto dal 1# novembre 1972 e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale sull ordinamento degli uffici e lo stato giuridico ed economico del personale dipendente, ad effettuare prestazioni di lavoro  straordinario per non oltre cinquanta ore mensili per ciascuna unita del personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva e per non oltre sessanta ore mensili per il personale ausiliario ed operaio.



Art. 2


La liquidazione dei compensi per lavoro straordinario effettivamente reso ai sensi dell art. 1 avverra sulla base delle quote orarie in vigore presso gli Enti di provenienza del personale.



Art. 3


In considerazione delle condizioni eccezionali di lavoro e di governo, relative ai primi periodi di attivita ed organizzazione regionale, la Giunta puo disporre la liquidazione dei compensi per il lavoro straordinario effettivamente prestato e richiesto dalla Amministrazione a partire dal 1° aprile 1972.



Art. 4


All onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato in L. 490.000.000, per l esercizio 1972, si fara fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4, 11, 49, 103, 154, 178, 211, 212, 244, 270 e 271 del bilancio del corrente esercizio e che vengono comunque così variati:

Capitolo 4, stanziamento L. 69.000.000, in diminuzione L. 0, in aumento L. 0, ammontare risultante L. 69.000.000;

Capitolo 11, stanziamento L. 370.000.000, in diminuzione  L.171.350.000, in aumento L. 0, ammontare risultante L. 198.650.000;

capitolo 49, stanziamento L. 4.952.140, in diminuzione L. 0, in aumento L. 4.948.750, ammontare risultante L. 9.900.890;

capitolo 103, stanziamento L. 15.310.000, in diminuzione L. 0, in aumento L. 15.310.000, ammontare risultante L. 30.620.000;

capitolo 154, stanziamento L. 7.806.250, in diminuzione L. 0, in aumento L. 7.806.250, ammontare risultante L. 15.612.500;

capitolo 178, stanziamento L. 35.000.000, in diminuzione L. 0, in aumento L. 35.000.000, ammontare risultante L. 70.000.000;

capitolo 211, stanziamento L. 8.500.000, in diminuzione L. 0, in aumento L. 8.500.000, ammontare risultante L. 17.000.000;

capitolo 212, stanziamento L. 39.460.000, in diminuzione L. 0, in aumento L. 39.460.000, ammontare risultante L. 78.920.000;

capitolo 244, stanziamento L. 1.725.000, in diminuzione L. 0, in aumento L. 1.725.000, ammontare risultante L. 3.450.000;

capitolo 270, stanziamento 57.000.000, in diminuzione L. 0, in aumento L. 57.000.000, ammontare risultante L. 114.000.000;

capitolo 271, stanziamento L. 1.600.000, in diminuzione L. 0, in aumento L. 1.600.000, ammontare risultante L. 3.200.000.

Totali: stanziamento, L. 610.350.390, in diminuzione L.171.350.000, in aumento L. 171.350.000, ammontare risultante L. 610.353.390. 




Art. 5


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto. 


Art. 6


La presente legge verra pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.