Legge Regionale 18 novembre 1972, n. 15 Autorizzazione a prestazione di lavoro straordinario per il personale in servizio presso la Regione.
Art. 1Per corrispondere ad
effettive, indilazionabili esigenze connesse con l organizzazione dei servizi
regionali e l avvio dell attivita istituzionale, il personale in servizio
presso la Regione Puglia e autorizzato con effetto dal 1# novembre 1972 e fino
alla data di entrata in vigore della legge regionale sull ordinamento degli
uffici e lo stato giuridico ed economico del personale dipendente, ad effettuare
prestazioni di lavoro straordinario per
non oltre cinquanta ore mensili per ciascuna unita del personale della carriera
direttiva, di concetto ed esecutiva e per non oltre sessanta ore mensili per il
personale ausiliario ed operaio.
Art. 2La liquidazione dei
compensi per lavoro straordinario effettivamente reso ai sensi dell art. 1
avverra sulla base delle quote orarie in vigore presso gli Enti di provenienza
del personale.
Art. 3In considerazione delle
condizioni eccezionali di lavoro e di governo, relative ai primi periodi di
attivita ed organizzazione regionale, la Giunta puo disporre la liquidazione
dei compensi per il lavoro straordinario effettivamente prestato e richiesto
dalla Amministrazione a partire dal 1° aprile 1972.
Art. 4All onere derivante dall
attuazione della presente legge, valutato in L. 490.000.000, per l esercizio
1972, si fara fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4, 11, 49, 103,
154, 178, 211, 212, 244, 270 e 271 del bilancio del corrente esercizio e che
vengono comunque così variati:
Capitolo 4, stanziamento L.
69.000.000, in diminuzione L. 0, in aumento L. 0, ammontare risultante L.
69.000.000;
Capitolo 11, stanziamento L.
370.000.000, in diminuzione
L.171.350.000, in aumento L. 0, ammontare risultante L.
198.650.000;
capitolo 49, stanziamento L.
4.952.140, in diminuzione L. 0, in aumento L. 4.948.750, ammontare risultante L.
9.900.890;
capitolo 103, stanziamento L.
15.310.000, in diminuzione L. 0, in aumento L. 15.310.000, ammontare risultante
L. 30.620.000;
capitolo 154, stanziamento L.
7.806.250, in diminuzione L. 0, in aumento L. 7.806.250, ammontare risultante L.
15.612.500;
capitolo 178, stanziamento L.
35.000.000, in diminuzione L. 0, in aumento L. 35.000.000, ammontare risultante
L. 70.000.000;
capitolo 211, stanziamento L.
8.500.000, in diminuzione L. 0, in aumento L. 8.500.000, ammontare risultante L.
17.000.000;
capitolo 212, stanziamento L.
39.460.000, in diminuzione L. 0, in aumento L. 39.460.000, ammontare risultante
L. 78.920.000;
capitolo 244, stanziamento L.
1.725.000, in diminuzione L. 0, in aumento L. 1.725.000, ammontare risultante L.
3.450.000;
capitolo 270, stanziamento
57.000.000, in diminuzione L. 0, in aumento L. 57.000.000, ammontare risultante
L. 114.000.000;
capitolo 271, stanziamento L.
1.600.000, in diminuzione L. 0, in aumento L. 1.600.000, ammontare risultante L.
3.200.000.
Totali: stanziamento, L.
610.350.390, in diminuzione L.171.350.000, in aumento L. 171.350.000, ammontare
risultante L. 610.353.390.
Art. 5La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto.
Art. 6La presente legge verra
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrera in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
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