Legge Regionale 29 gennaio 1973, n. 1 Ulteriori interventi in favore dell' agricoltura.
Art. 1La Regione Puglia, a termine
dell ultimo comma dell art. 4 della legge 25- 5- 1970, n. 364, puo assumere a
suo totale carico le spese occorrenti per l attuazione di misure di pronto
intervento rivolte all immediato ripristino di opere pubbliche di bonifica
montana, gravemente danneggiate o distrutte dalle eccezionali calamita naturali
verificatesi nel suo territorio durante il mese di luglio del
1972.
Tali misure saranno attuate
nelle zone delimitate per gli interventi previsti dalla predetta legge 25- 5-
1970, n. 364, con le modalita di cui all art.
19 del decreto legge 18- 11- 1966, n. 976, convertito nella legge 23- 12-
1966, n. 1142.
Per l attuazione delle misure
di cui al 1° comma del presente articolo e autorizzata, per l anno finanziario
1972, la spesa di L. 1.000 milioni.
Art. 2Per l attuazione degli
interventi previsti dallart. 1 della legge regionale 21 dicembre 1972, n. 16 e
autorizzata la ulteriore spesa di L. 1.400 milioni come appresso distinta per le
attivita di cui ai sottoindicati articoli della legge 27 ottobre1966, n. 910:
Art. 8
Interventi per la concessione
di prestiti a tasso agevolato alle Cooperative agricole per la corresponsione di
acconti ai soci e ai produttori conferenti. L. 100 milioni
Art. 11
Interventi per la concessione
di prestiti di conduzione a tasso agevolato a favore di imprenditori agricoli,
singoli o associati. L. 1.000 milioni Art. 17 Contributi in conto capitale per
la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonche per
la costruzione di acquedotti rurali. L. 150 milioni
Art. 19
Contributi in conto capitale
per lo sviluppo ed il potenziamento della elettrificazione rurale. L. 150
milioni
Art. 3I prestiti a tasso
agevolato di cui alla presente legge, nonche quelli previsti dalla legge
regionale 21 dicembre 1972, n. 16, sono assistiti, ai sensi dell art. 56 della
legge 27- 10- 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla
garanzia sussidiaria del << Fondo Interbancario >>, istituito con l
art. 36 della legge 2- 6- 1961, n. 454.
Art. 4Per l attuazione di tutti gli
interventi previsti dalla presente legge, nonche per quelli previsti dal 2°
comma dell art. 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, valgono le disposizioni
contenute nell art. 3 della legge regionale 21 dicembre 1972, n. 16.
Gli interventi in materia di
miglioramenti fondiari, previsti dall art. 16 della legge 27- 10- 1966, n. 910,
ancorche ricadenti nei territori classificati montani, vengono attribuiti alla
competenza degli Ispettori Provinciali dell Agricoltura e dell Ispettore
Agrario Compartimentale, entro i limiti fissati dall art. 40 della predetta
legge.
I benefici previsti dalla
presente legge hanno decorrenza dal 15 novembre 1972.
Art. 5Nel titolo II dello stato di
previsione dell entrata del bilancio regionale per l anno finanziario 1972 e
introdotta la seguente variazione:
Capitolo 6 - <<
Contributo dello Stato per il finanziamento del programma regionale di sviluppo
>> (art. 9 legge 16- 5- 1970, n.
281)
a) stanziamento attuale L.
PM.
b) variazione in aumento L.
2.400.000.000
TOTALE L.
2.400.000.000
Per effetto della variazione
apportata, l ammontare complessivo dello stato di previsione dell entrata
risulta L. 51.325.168.622. Correlativamente, si provvede ad istituire al titolo
II dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l anno
finanziario 1972 il Capitolo 324/ ter <<Ulteriori interventi nel settore
dell Agricoltura >> con una previsione di L. 2.400.000.000 al quale fara
carico l onere previsto dalla presente legge.
Per effetto della variazione
apportata l ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta
di L. 51.325.168.622.
Art. 6La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi dell art. 127 della Costituzione e dell art. 60
dello Statuto regionale ed entrera in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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