Anno 1973
Numero 6
Data 03/03/1973
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note
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Legge Regionale 3 marzo 1973, n. 6

Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili - nido.



Art. 1


La legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044 e applicata nella Regione Puglia con l osservanza delle seguenti norme.


Art. 2


Spetta al Consiglio Regionale:

a) promuovere apposito studio per la valutazione del fabbisogno quinquennale di asili - nido nella Regione;

b) approvare il piano regionale degli asili - nido;

c) approvare la graduatoria tra i Comuni che richiedono i finanziamenti sulla base dei criteri precedentemente da esso stabiliti;

d) promuovere e determinare i programmi dei corsi di qualificazione e di aggiornamento del personale degli asili - nido.




Art. 3


Spetta alla Giunta Regionale:

a) esaminare le domande presentate dai comuni e dai Consorzi dei Comuni e formulare la graduatoria motivata dei finanziamenti;

b) elaborare il piano annuale dei finanziamenti per la costruzione e gestione degli asili - nido;

c) sottoporre entro il 30 giugno di ogni anno il piano stesso all approvazione del Consiglio Regionale;

d) presentare al Consiglio Regionale annualmente una relazione sullo stato di applicazione della presente legge.




Art. 4


Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni o Consorzi di Comuni inoltrano le richieste di finanziamento alla Regione per la costruzione di asili - nido o riadattamento di immobili gia esistenti per destinarli agli asili - nido. Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) domanda indirizzata al Presidente della Regione;

b) copia della deliberazione del Consiglio Comunale atta a comprovare la scelta di costruire o gestire almeno uno o piu asili - nido, con indicazione delle fonti di finanziamento;

c) attestazione della disponibilita di area idonea gia in proprieta o prevista da strumenti urbanistici vigenti (specificandone la natura);

d) articolata relazione tecnica in cui sia definito il tipo di soluzione prevista nella ipotesi di:

- costruzione, riadattamento di edifici gia in proprieta del Comune;

- ristrutturazione di locali in edifici residenziali;

- previsione di maggiore spesa;

e) planimetria in scala 1/ 500 su cui sia indicata l area riservata all asilo - nido, la sua superficie e la viabilita, principale; stralcio planimetrico riflettente gli insediamenti industriali compresi nel raggio di ml. 1.000 e gli eventuali plessi scolastici esistenti o in progetto.

Per l anno 1972, in deroga al primo comma, le domande con la documentazione dovranno essere inoltrate entro 15 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.




Art. 5


I contributi per la costruzione sono erogati in quote relative allo stato di avanzamento dei lavori secondo le norme che saranno previste in apposito regolamento da emanare entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge.



Art. 6


Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni o Consorzi di Comuni inoltreranno alla Regione le richieste di contributo per la gestione di asili - nido.

Le richieste devono essere corredate dalla documentazione seguente:

a) domanda indirizzata al Presidente della Regione;

b) deliberazione del Consiglio Comunale con cui sia stata a suo tempo autorizzata la gestione comunale dell asilo - nido; sua capienza potenziale ed effettiva;

c) bilancio consuntivo di gestione riferito allesercizio precedente a quello in corso, o bilancio di previsione per l asilo di imminente apertura in cui sia espressa alla corrispondente voce del titolo di entrata l entita del contributo del Comune, del concorso alle rette da parte delle famiglie e del concorso eventuale di datori di lavoro;

d) organigramma del personale adibito al servizio del nido;

e) tabella dietetica adottata.




Art. 7


Entro il termine di cui al primo comma dellart. 6 possono inoltrare richiesta di contributo per la gestione oltre ai Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano ottenuto il contributo per la costruzione, tutti i Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano costruito l asilo - nido prima della entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 o che non abbiano usufruito del contributo per la costruzione o che gestiscano asili - nido in immobili non di proprieta del Comune o del Consorzio di Comuni.



Art. 8


I contributi per la costruzione e per la gestione non vengono erogati a Comuni o Consorzi di Comuni che usufruiscono a questo fine di finanziamenti o sovvenzioni statali concessi in forza di altre norme legislative.



Art. 9


La programmazione pluriennale degli asili - nido deve mirare a realizzare strutture efficienti e corrispondenti alle esigenze delle popolazioni urbane e rurali e deve tendere a ridurre progressivamente gli squilibri esistenti tra popolazione regionale e posti bambino per asilo.

Ogni asilo non puo ospitare piu di cinquanta bambini e non puo avere meno di tre sezioni per bambini, rispettivamente compresi tra 0- 10 mesi, 10- 18 e 18- 36 mesi.

Il lotto minimo per la costruzione di un asilo - nido non puo essere inferiore a 1.500 mq.

La superficie coperta non puo essere superiore al 40% di quella totale del lotto; la superficie che deve essere lasciata libera per le attrezzature a verde, a giuoco ed alle attivita di conoscenza non puo essere inferiore a 900 mq.

All interno dell asilo - nido devono considerarsi fondamentali i seguenti spazi:

atrio; spazio per i lattanti; spazio per i semidivezzi;

spazio per i divezzi; spazio per le attivita organizzative dei bambini; spazio adatto per il riposo; spazio per isolamento per casi improvvisi di malattie contagiose;

 spazio per i servizi generali e visite mediche.

Il rapporto minimo superficie utile - ricettivita non deve essere inferiore a mq 8 per ogni posto bambino.

Il numero dei piani fuori terra non puo essere superiore ad uno. Un piano seminterrato e ammesso esclusivamente per magazzini e lavanderie.

Gli stessi rapporti edilizi sono mantenuti anche nel caso di accorpamento di piu asili.

La aree destinate alla costruzione degli asili - nido, sono scelte, con delibera del Consiglio Comunale, nell ambito degli strumenti urbanistici vigenti, anche se semplicemente adottati; esse debbono essere reperite in zone aperte, soleggiate, distanti da fonti di inquinamento e di rumore, da scarichi industriali, da sede di traffico intenso e preferibilmente in zone attrezzate a verde.

Qualora l area prescelta non sia gia vincolata ad uso pubblico per servizio, la delibera consiliare in caso di idoneita della area stessa, come dal comma precedente, assume valore di adozione di variante dello strumento urbanistico.

La delibera di variante e approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Nei centri urbani, ove non siano reperibili aree libere ed idonee, possono essere utilizzati edifici esistenti purche presentino la necessaria garanzia di igiene e di spazio. 




Art. 10


Per l acquisizione delle aree o degli immobili, la dichiarazione di pubblica utilita dell opera, l urgenza e l indifferibilita e la determinazione dell indennita di esproprio, si applicano le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.



Art. 11


Entro 90 giorni dell avvenuta comunicazione del finanziamento concesso, i Comuni o loro Consorzi, devono inoltrare alla Regione, il progetto esecutivo dell opera corredato dalla relativa  delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

In caso di inadempienza i Comuni o loro Consorzi decadranno dal diritto al finanziamento.  




Art. 12


L edificio sara dimensionato come un organismo architettonico omogeneo, tale da poter contenere gli arredi e le attrezzature necessarie all armonico sviluppo psico - motorio e conoscitivo del bambino e dovra disporre di impianto di condizionamento tecnico adeguato.



Art. 13


Gli asili - nido costruiti ai sensi della presente legge sono di proprieta dei Comuni o dei Consorzi dei Comuni.


Art. 14


L asilo - nido accoglie i bambini da 0 a tre anni.

Non possono costituire causa di esclusione minorazioni psico - motorie o sensoriali. 




Art. 15


L asilo nido restera aperto per l intero anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e per un minimo di otto ore giornaliere.

L orario di frequenza degli asili e stabilito dal Comune in relazione alle esigenze locali o di carattere straordinario, sentito il parere del Consiglio di gestione di cui al successivo articolo 18.




Art. 16


I bambini sono ammessi a frequentare gli asili - nido gratuitamente e hanno diritto alla refezione.

Il Consiglio Comunale, su parere del Consiglio di Gestione, puo stabilire rette di frequenza nel caso di redditi familiari elevati.




Art. 17


Il Consiglio Comunale o l Assemblea Consorziale dei Comuni, nel rispetto delle norme stabilite dalla presente legge, formula il regolamento per la gestione degli asili - nido.

Il regolamento stabilira i criteri di precedenza per l ammissione agli asili - nido ed indichera il numero dei componenti del Consiglio di Gestione.

I criteri di precedenza dovranno assicurare il servizio ai bambini che non trovano adeguata assistenza nell ambito familiare, avuto riguardo sia alle condizioni economiche della famiglia, sia  alla composizione del nucleo familiare.




Art. 18


La gestione dell asilo - nido e affidata dal Regolamento ad un Consiglio di Gestione nominato dal Consiglio Comunale o dall Assemblea Consorziale dei Comuni e composto da almeno:

a) una rappresentanza del Consiglio Comunale o dell Assemblea Consorziale, con la presenza della minoranza;

b) una rappresentanza delle famiglie degli utenti;

c) una rappresentanza designata dalle organizzazioni sindacali;

d) una rappresentanza del personale addetto all’asilo - nido designata dal personale stesso.




Art. 19


L organico dell asilo - nido, al fine di garantire l armonico sviluppo psico - fisico del bambino, dovra prevedere oltre al personale per il normale funzionamento:

a) una vigilatrice d infanzia con funzioni di coordinatrice;

b) una puericultrice ogni otto bambini divezzi ed una ogni cinque bambini lattanti.

Gli asili - nido multipli saranno diretti da una coordinatrice assistita dalle coordinatrici degli asili accorpati.

A garanzia della protezione sanitaria degli utenti del servizio (0- 3 anni) l Ente gestore dovra assicurare l assistenza sanitaria mediante un pediatra.

La vigilanza sanitaria dell asilo - nido, fino a quando non saranno istituite le unita sanitarie locali, e esercitata dal Comune, tramite l Ufficiale Sanitario, che e diretto responsabile dell andamento igienico - sanitario dell asilo.




Art. 20


Il personale degli asili - nido dipende dal Comune o dai Consorzi di Comuni.

Esso e assunto tramite pubblico concorso per esame e per titoli.

Sino al 31 dicembre 1974 il personale degli asili - nido verra assunto tramite concorso per soli titoli. I vincitori del concorso dovranno frequentare un corso di formazione di sei mesi presso un asilo - nido funzionante.

I requisiti culturali minimi richiesti sono:

a) diploma di vigilatrice d infanzia o diploma di assistente sanitaria visitatrice o di assistente sociale per gli incarichi di coordinatrice;

b) diploma di puericultrice per gli incarichi di puericultrice.

Possono partecipare al concorso per coordinatrici d asilo le vigilatrici d infanzia e le assistenti sanitarie visitatrici che abbiano effettuato cinque anni di servizio continuativo presso gli asili - nido e le insegnanti di scuola materna statali, regionali o comunali con sei anni di servizio continuativo purche fornite di diploma di puericultrice. 




Art. 21


La Regione in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali organizza corsi di formazione professionale per puericultrici e vigilatrici d infanzia nel rispetto delle leggi statali vigenti in materia di professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie. 



Art. 22


I Comuni ed i Consorzi, oltre ai contributi statali di cui all art. 1 della legge statale n. 1044, e a quelli regionali, possono avvalersi dei contributi finanziari, provenienti da Enti o Aziende pubbliche e private, da destinare alla costruzione e alla gestione degli asili.

Alle restanti esigenze provvedono con il proprio bilancio.

Le spese di gestione e di manutenzione degli asili - nido sono a carico dei Comuni e sono obbligatorie.  




Art. 23


Per gli anni finanziari dal 1972 al 1976 e autorizzata la spesa annua di L. 400.000.000 a titolo integrativo delle somme che lo Stato assegna per le finalita di cui all art. 2 della legge 6- 12- 1971 n. 1044.

Per l anno finanziario 1972 l assegnazione dello Stato, affluita al Capitolo n. 11 dell entrata << Assegnazione per riparto del fondo di cui all art. 2 della legge 6- 12- 1971, n. 1044 >> e quella integrativa della Regione sono esclusivamente destinate per spese in conto capitale.

Per gli anni finanziari dal 1974 al 1976 con la legge di bilancio sara ripartito il fondo complessivo risultante, attribuendo parte di esse alle spese correnti e il rimanente importo alle spese in conto capitale.

Per l anno finanziario 1973 il Consiglio Regionale provvedera con legge alle necessarie variazioni di bilancio occorrenti per l attuazione della presente legge, ivi compresa la ripartizione dell assegnazione complessiva risultante fra << spese correnti >> e << spese in conto capitale >>. 




Art. 24


All onere a carico della Regione per l anno finanziario 1972 autorizzato con l articolo precedente e alla sua destinazione al capitolo n. 320 << Fondo per la costruzione e gestione degli asili-nido >> si provvede mediante utilizzazione di pari importo del fondo di cui al capitolo 308, istituendo nel bilancio le seguenti variazioni le quali comprendono anche la destinazione dello stanziamento complessivo per la sola finalita di costruzione, riattamento ed impianto di asili - nido;

cap. 308 << Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale >> (in meno L. 400.000.000);

cap. 320 (modificata la denominazione) << Fondo per la costruzione, riattamento ed impianti degli asili - nido >> (in piu) L. 400.000.000.

Alla copertura dell onere ricadente negli anni finanziari dal 1973 al 1976 si provvede con il fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali ed occorrendo, con le maggiori entrate spettanti alla Regione, tenuto conto della normale espansione del gettito delle stesse, ivi compresi gli interessi che si realizzeranno sulle disponibilita di cassa con l affidamento in corso del relativo servizio della Regione.




Art. 25


Le agevolazioni previste dalla presente legge, sono esclusivamente a favore dei Comuni o dei Consorzi dei Comuni. 


Art. 26


Le agevolazioni previste dalla presente legge, sono esclusivamente a favore dei Comuni o dei Consorzi dei Comuni. 


Art. 27


La presente legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.