Legge Regionale 3 marzo 1973, n. 6 Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili - nido.
Art. 1La legge statale 6
dicembre 1971, n. 1044 e applicata nella Regione Puglia con l osservanza delle
seguenti norme.
Art. 2Spetta al Consiglio
Regionale:
a) promuovere apposito studio
per la valutazione del fabbisogno quinquennale di asili - nido nella
Regione;
b) approvare il piano regionale
degli asili - nido;
c) approvare la graduatoria tra
i Comuni che richiedono i finanziamenti sulla base dei criteri precedentemente
da esso stabiliti;
d) promuovere e determinare i
programmi dei corsi di qualificazione e di aggiornamento del personale degli
asili - nido.
Art. 3Spetta alla Giunta
Regionale:
a) esaminare le domande
presentate dai comuni e dai Consorzi dei Comuni e formulare la graduatoria
motivata dei finanziamenti;
b) elaborare il piano annuale
dei finanziamenti per la costruzione e gestione degli asili -
nido;
c) sottoporre entro il 30
giugno di ogni anno il piano stesso all approvazione del Consiglio
Regionale;
d) presentare al Consiglio
Regionale annualmente una relazione sullo stato di applicazione della presente
legge.
Art. 4Entro il 30 aprile di ogni anno
i Comuni o Consorzi di Comuni inoltrano le richieste di finanziamento alla
Regione per la costruzione di asili - nido o riadattamento di immobili gia
esistenti per destinarli agli asili - nido. Le richieste devono essere corredate
dalla seguente documentazione:
a) domanda indirizzata al
Presidente della Regione;
b) copia della deliberazione
del Consiglio Comunale atta a comprovare la scelta di costruire o gestire almeno
uno o piu asili - nido, con indicazione delle fonti di
finanziamento;
c) attestazione della
disponibilita di area idonea gia in proprieta o prevista da strumenti
urbanistici vigenti (specificandone la natura);
d) articolata relazione tecnica
in cui sia definito il tipo di soluzione prevista nella ipotesi di:
- costruzione, riadattamento di
edifici gia in proprieta del Comune;
- ristrutturazione di locali in
edifici residenziali;
- previsione di maggiore
spesa;
e) planimetria in scala 1/ 500
su cui sia indicata l area riservata all asilo - nido, la sua superficie e la
viabilita, principale; stralcio planimetrico riflettente gli insediamenti
industriali compresi nel raggio di ml. 1.000 e gli eventuali plessi scolastici
esistenti o in progetto.
Per l anno 1972, in deroga al
primo comma, le domande con la documentazione dovranno essere inoltrate entro 15
giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente
legge.
Art. 5I contributi per la
costruzione sono erogati in quote relative allo stato di avanzamento dei lavori
secondo le norme che saranno previste in apposito regolamento da emanare entro
tre mesi dalla promulgazione della presente legge.
Art. 6Entro il 30 aprile di ogni anno
i Comuni o Consorzi di Comuni inoltreranno alla Regione le richieste di
contributo per la gestione di asili - nido.
Le richieste devono essere
corredate dalla documentazione seguente:
a) domanda indirizzata al
Presidente della Regione;
b) deliberazione del Consiglio
Comunale con cui sia stata a suo tempo autorizzata la gestione comunale dell
asilo - nido; sua capienza potenziale ed effettiva;
c) bilancio consuntivo di
gestione riferito allesercizio precedente a quello in corso, o bilancio di
previsione per l asilo di imminente apertura in cui sia espressa alla
corrispondente voce del titolo di entrata l entita del contributo del Comune,
del concorso alle rette da parte delle famiglie e del concorso eventuale di
datori di lavoro;
d) organigramma del personale
adibito al servizio del nido;
e) tabella dietetica
adottata.
Art. 7Entro il termine di cui
al primo comma dellart. 6 possono inoltrare richiesta di contributo per la
gestione oltre ai Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano ottenuto il contributo
per la costruzione, tutti i Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano costruito l
asilo - nido prima della entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1044
o che non abbiano usufruito del contributo per la costruzione o che gestiscano
asili - nido in immobili non di proprieta del Comune o del Consorzio di
Comuni.
Art. 8I contributi per la
costruzione e per la gestione non vengono erogati a Comuni o Consorzi di Comuni
che usufruiscono a questo fine di finanziamenti o sovvenzioni statali concessi
in forza di altre norme legislative.
Art. 9La programmazione pluriennale
degli asili - nido deve mirare a realizzare strutture efficienti e
corrispondenti alle esigenze delle popolazioni urbane e rurali e deve tendere a
ridurre progressivamente gli squilibri esistenti tra popolazione regionale e
posti bambino per asilo.
Ogni asilo non puo ospitare
piu di cinquanta bambini e non puo avere meno di tre sezioni per bambini,
rispettivamente compresi tra 0- 10 mesi, 10- 18 e 18- 36
mesi.
Il lotto minimo per la
costruzione di un asilo - nido non puo essere inferiore a 1.500 mq.
La superficie coperta non puo
essere superiore al 40% di quella totale del lotto; la superficie che deve
essere lasciata libera per le attrezzature a verde, a giuoco ed alle attivita
di conoscenza non puo essere inferiore a 900 mq.
All interno dell asilo - nido
devono considerarsi fondamentali i seguenti spazi:
atrio; spazio per i lattanti;
spazio per i semidivezzi;
spazio per i divezzi; spazio
per le attivita organizzative dei bambini; spazio adatto per il riposo; spazio
per isolamento per casi improvvisi di malattie contagiose;
spazio per i servizi generali e visite
mediche.
Il rapporto minimo superficie
utile - ricettivita non deve essere inferiore a mq 8 per ogni posto bambino.
Il numero dei piani fuori terra
non puo essere superiore ad uno. Un piano seminterrato e ammesso
esclusivamente per magazzini e lavanderie.
Gli stessi rapporti edilizi
sono mantenuti anche nel caso di accorpamento di piu
asili.
La aree destinate alla
costruzione degli asili - nido, sono scelte, con delibera del Consiglio
Comunale, nell ambito degli strumenti urbanistici vigenti, anche se
semplicemente adottati; esse debbono essere reperite in zone aperte, soleggiate,
distanti da fonti di inquinamento e di rumore, da scarichi industriali, da sede
di traffico intenso e preferibilmente in zone attrezzate a verde.
Qualora l area prescelta non
sia gia vincolata ad uso pubblico per servizio, la delibera consiliare in caso
di idoneita della area stessa, come dal comma precedente, assume valore di
adozione di variante dello strumento urbanistico.
La delibera di variante e
approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Nei centri urbani,
ove non siano reperibili aree libere ed idonee, possono essere utilizzati
edifici esistenti purche presentino la necessaria garanzia di igiene e di
spazio.
Art. 10Per l acquisizione delle
aree o degli immobili, la dichiarazione di pubblica utilita dell opera, l
urgenza e l indifferibilita e la determinazione dell indennita di esproprio,
si applicano le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, n.
865.
Art. 11Entro 90 giorni dell avvenuta
comunicazione del finanziamento concesso, i Comuni o loro Consorzi, devono
inoltrare alla Regione, il progetto esecutivo dell opera corredato dalla
relativa delibera di approvazione del
Consiglio Comunale.
In caso di inadempienza i
Comuni o loro Consorzi decadranno dal diritto al finanziamento.
Art. 12L edificio sara
dimensionato come un organismo architettonico omogeneo, tale da poter contenere
gli arredi e le attrezzature necessarie all armonico sviluppo psico - motorio e
conoscitivo del bambino e dovra disporre di impianto di condizionamento tecnico
adeguato.
Art. 13Gli asili - nido
costruiti ai sensi della presente legge sono di proprieta dei Comuni o dei
Consorzi dei Comuni.
Art. 14L asilo - nido accoglie i
bambini da 0 a tre anni.
Non possono costituire causa di
esclusione minorazioni psico - motorie o sensoriali.
Art. 15L asilo nido restera aperto
per l intero anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e per un
minimo di otto ore giornaliere.
L orario di frequenza degli
asili e stabilito dal Comune in relazione alle esigenze locali o di carattere
straordinario, sentito il parere del Consiglio di gestione di cui al successivo
articolo 18.
Art. 16I bambini sono ammessi a
frequentare gli asili - nido gratuitamente e hanno diritto alla refezione.
Il Consiglio Comunale, su
parere del Consiglio di Gestione, puo stabilire rette di frequenza nel caso di
redditi familiari elevati.
Art. 17Il Consiglio Comunale o l
Assemblea Consorziale dei Comuni, nel rispetto delle norme stabilite dalla
presente legge, formula il regolamento per la gestione degli asili -
nido.
Il regolamento stabilira i
criteri di precedenza per l ammissione agli asili - nido ed indichera il
numero dei componenti del Consiglio di Gestione.
I criteri di precedenza
dovranno assicurare il servizio ai bambini che non trovano adeguata assistenza
nell ambito familiare, avuto riguardo sia alle condizioni economiche della
famiglia, sia alla composizione del
nucleo familiare.
Art. 18La gestione dell asilo - nido
e affidata dal Regolamento ad un Consiglio di Gestione nominato dal Consiglio
Comunale o dall Assemblea Consorziale dei Comuni e composto da
almeno:
a) una rappresentanza del
Consiglio Comunale o dell Assemblea Consorziale, con la presenza della
minoranza;
b) una rappresentanza delle
famiglie degli utenti;
c) una rappresentanza designata
dalle organizzazioni sindacali;
d) una rappresentanza del
personale addetto all’asilo - nido designata dal personale
stesso.
Art. 19L organico dell asilo - nido,
al fine di garantire l armonico sviluppo psico - fisico del bambino, dovra
prevedere oltre al personale per il normale funzionamento:
a) una vigilatrice d infanzia
con funzioni di coordinatrice;
b) una puericultrice ogni otto
bambini divezzi ed una ogni cinque bambini lattanti.
Gli asili - nido multipli
saranno diretti da una coordinatrice assistita dalle coordinatrici degli asili
accorpati.
A garanzia della protezione
sanitaria degli utenti del servizio (0- 3 anni) l Ente gestore dovra
assicurare l assistenza sanitaria mediante un pediatra.
La vigilanza sanitaria dell
asilo - nido, fino a quando non saranno istituite le unita sanitarie locali, e
esercitata dal Comune, tramite l Ufficiale Sanitario, che e diretto
responsabile dell andamento igienico - sanitario dell
asilo.
Art. 20Il personale degli asili - nido
dipende dal Comune o dai Consorzi di Comuni.
Esso e assunto tramite
pubblico concorso per esame e per titoli.
Sino al 31 dicembre 1974 il
personale degli asili - nido verra assunto tramite concorso per soli titoli. I
vincitori del concorso dovranno frequentare un corso di formazione di sei mesi
presso un asilo - nido funzionante.
I requisiti culturali minimi
richiesti sono:
a) diploma di vigilatrice d
infanzia o diploma di assistente sanitaria visitatrice o di assistente sociale
per gli incarichi di coordinatrice;
b) diploma di puericultrice per
gli incarichi di puericultrice.
Possono partecipare al concorso
per coordinatrici d asilo le vigilatrici d infanzia e le assistenti sanitarie
visitatrici che abbiano effettuato cinque anni di servizio continuativo presso
gli asili - nido e le insegnanti di scuola materna statali, regionali o comunali
con sei anni di servizio continuativo purche fornite di diploma di
puericultrice.
Art. 21La Regione in
collaborazione con le Amministrazioni Provinciali organizza corsi di formazione
professionale per puericultrici e vigilatrici d infanzia nel rispetto delle
leggi statali vigenti in materia di professioni sanitarie ausiliarie ed arti
ausiliarie delle professioni sanitarie.
Art. 22I Comuni ed i Consorzi, oltre
ai contributi statali di cui all art. 1 della legge statale n. 1044, e a quelli
regionali, possono avvalersi dei contributi finanziari, provenienti da Enti o
Aziende pubbliche e private, da destinare alla costruzione e alla gestione degli
asili.
Alle restanti esigenze
provvedono con il proprio bilancio.
Le spese di gestione e di
manutenzione degli asili - nido sono a carico dei Comuni e sono obbligatorie.
Art. 23Per gli anni finanziari dal
1972 al 1976 e autorizzata la spesa annua di L. 400.000.000 a titolo
integrativo delle somme che lo Stato assegna per le finalita di cui all art. 2
della legge 6- 12- 1971 n. 1044.
Per l anno finanziario 1972 l
assegnazione dello Stato, affluita al Capitolo n. 11 dell entrata <<
Assegnazione per riparto del fondo di cui all art. 2 della legge 6- 12- 1971,
n. 1044 >> e quella integrativa della Regione sono esclusivamente
destinate per spese in conto capitale.
Per gli anni finanziari dal
1974 al 1976 con la legge di bilancio sara ripartito il fondo complessivo
risultante, attribuendo parte di esse alle spese correnti e il rimanente importo
alle spese in conto capitale.
Per l anno finanziario 1973 il
Consiglio Regionale provvedera con legge alle necessarie variazioni di bilancio
occorrenti per l attuazione della presente legge, ivi compresa la ripartizione
dell assegnazione complessiva risultante fra << spese correnti >> e
<< spese in conto capitale >>.
Art. 24All onere a carico della
Regione per l anno finanziario 1972 autorizzato con l articolo precedente e
alla sua destinazione al capitolo n. 320 << Fondo per la costruzione e
gestione degli asili-nido >> si provvede mediante utilizzazione di pari
importo del fondo di cui al capitolo 308, istituendo nel bilancio le seguenti
variazioni le quali comprendono anche la destinazione dello stanziamento
complessivo per la sola finalita di costruzione, riattamento ed impianto di
asili - nido;
cap. 308 << Fondo a
disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale
>> (in meno L. 400.000.000);
cap. 320 (modificata la
denominazione) << Fondo per la costruzione, riattamento ed impianti degli
asili - nido >> (in piu) L. 400.000.000.
Alla copertura dell onere
ricadente negli anni finanziari dal 1973 al 1976 si provvede con il fondo a
disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali ed occorrendo,
con le maggiori entrate spettanti alla Regione, tenuto conto della normale
espansione del gettito delle stesse, ivi compresi gli interessi che si
realizzeranno sulle disponibilita di cassa con l affidamento in corso del
relativo servizio della Regione.
Art. 25Le agevolazioni previste
dalla presente legge, sono esclusivamente a favore dei Comuni o dei Consorzi dei
Comuni.
Art. 26Le agevolazioni previste
dalla presente legge, sono esclusivamente a favore dei Comuni o dei Consorzi dei
Comuni.
Art. 27La presente legge sara
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrera in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
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