Legge Regionale 26 marzo 1973, n. 7
Personale in servizio presso la Regione per la prima costituzione degli uffici.
Art. 1E riconosciuto al personale di
ruolo degli Enti Locali e degli Uffici centrali e periferici dello Stato in
posizione di comando o di distacco il diritto ad essere inquadrato a domanda nel
ruolo regionale.
L inquadramento del personale
in servizio ad altro titolo presso gli Uffici centrali e periferici della
Regione sara regolato con la legge regionale.
Al personale di cui al primo
comma sono estesi tutti i benefici previsti per gli impiegati dello Stato
trasferiti alla Regione in applicazione dei decreti delegati, tenendo conto, per
i dipendenti degli Enti locali, della posizione giuridica posseduta, all atto
del comando o del distacco, presso gli Enti di provenienza.