Anno 1973
Numero 7
Data 26/03/1973
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 26 marzo 1973, n. 7

Personale in servizio presso la Regione per la prima costituzione degli uffici.



Art. 1


E riconosciuto al personale di ruolo degli Enti Locali e degli Uffici centrali e periferici dello Stato in posizione di comando o di distacco il diritto ad essere inquadrato a domanda nel ruolo regionale.

L inquadramento del personale in servizio ad altro titolo presso gli Uffici centrali e periferici della Regione sara regolato con la legge regionale.

Al personale di cui al primo comma sono estesi tutti i benefici previsti per gli impiegati dello Stato trasferiti alla Regione in applicazione dei decreti delegati, tenendo conto, per i dipendenti degli Enti locali, della posizione giuridica posseduta, all atto del comando o del distacco, presso gli Enti di provenienza.




Art. 2


La presente legge regionale e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2°, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione.


Art. 3


La presente legge regionale sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.