Legge Regionale 31 marzo 1973, n. 8 Istituzione in ogni Provincia dell' Ufficio regionale del Contenzioso.
Art. 1E istituito presso ogni
capoluogo di Provincia l Ufficio regionale del Contenzioso.
Ad esso sono demandate le
seguenti competenze:
1) istruttoria ed emanazione
dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della
legge regionale n. 1 del 13-1- 72;
2) istruttoria ed emanazione
dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della
normativa regionale sull orario dei negozi e delle altre attivita esercenti la
vendita al dettaglio;
3) istruttoria delle
controversie fra province, comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di
diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalita, di soccorso
e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di leggi e di
statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a
norma del RD 19- 11- 1889 n. 6535.
Art. 2I provvedimenti di cui ai
numeri 1) e 2) del precedente articolo assumono la forma di:
1) Avviso premonitorio, con il
quale il trasgressore viene invitato a definire il contesto mediante pagamento,
entro 15 giorni dalla notifica, del tributo evaso (quando dovuto) nonche della
pena pecuniaria massima ridotta ad 1/ 6 quando si procede per infrazioni alle
norme tributarie e della pena pecuniaria fissa di L. 30.000 quando si procede
per infrazione alla normativa sull orario dei negozi e delle altre attivita
esercenti la vendita al dettaglio;
2) ordinanza, con la quale l
Ufficio, decorso inutilmente il termine di cui sopra, determina in concreto la
pena pecuniaria sulla base di ogni elemento di valutazione attinente alla
personalita del trasgressore, alle sue condizioni economiche e familiari.
Entro 30 giorni dalla notifica
dell ordinanza, il trasgressore puo proporre motivato ricorso al Presidente
della Giunta Regionale, solo quando la pena pecuniaria determinata in concreto,
risulti superiore a Lire 50.000. Il Presidente della Giunta Regionale decide con
proprio decreto.
Avverso l ordinanza
inoppugnabile e non impugnata e avverso il decreto del Presidente della Giunta
Regionale e ammesso il ricorso al Tribunale competente, da proporsi entro e non
oltre 180 giorni dalla notifica del provvedimento
amministrativo.
Per quanto non previsto dalla
presente legge valgono le norme contenute nella legge regionale 13- 1- 72 n. 1
o, in quanto applicabili, quelle contenute nella legge dello Stato 7- 1- 29, n.
4.
Art. 3Ai sensi e per gli effetti
dell art. 2 del DPR 15- 1- 72, n. 9 la Commissione prevista dall art. 80 della
legge 17- 7- 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, ha sede
presso l Ufficio provinciale del Contenzioso.
Di essa fanno parte il
dirigente l Ufficio, con funzioni di Presidente, il medico provinciale e il
direttore dell ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Le funzioni di segretario sono
esercitate da un impiegato dell Ufficio del Contenzioso di carriera non
inferiore a quella di concetto.
La costituzione della
Commissione avviene con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Col medesimo decreto sono
nominati i membri supplenti ed il vice segretario della Commissione, da
scegliersi quest ultimo, fra il personale in servizio presso l Ufficio del
Contenzioso, di carriera non inferiore a quella esecutiva.
La Commissione, dopo l esame
delle controversie di cui al n. 3) del precedente art. 1, formula per ciascuna
di esse un parere, in conformita del quale il Presidente della Giunta Regionale
deve decidere con proprio decreto.
Ove l avviso dei due Organi
dovesse divergere, compete al Presidente della Giunta Regionale la
determinazione finale, dopo aver sentito il parere vincolante della Giunta
Regionale.
Il provvedimento e definitivo.
Contro di esso e ammesso ricorso solo per motivi di legittimita.
Art. 4Salvi rimanendo i sistemi di
riscossione previsti dalla legge regionale n. 1 del 13- 1- 72, le somme dovute
per effetto dei provvedimenti emessi in materia di violazione alla legge 28
luglio 1971, n. 558, sono corrisposte dai trasgressori mediante versamento al
Tesoriere Regionale, che e tenuto a comunicare il conseguito introito anche al
competente Ufficio del Contenzioso.
Per la riscossione coattiva il
Tesoriere regionale si avvale delle norme contenute nel Testo Unico 14- 4- 1910,
n. 639.
Art. 5La Giunta Regionale, con
propria deliberazione, disciplinera l organizzazione iniziale dell Ufficio,
procedendo alla scelta del personale occorrente tra quello in servizio presso
gli Uffici Centrali e Provinciali della Regione, la cui nomina avverra con
decreto del Presidente della Giunta medesima.
L Ufficio dovra
improrogabilmente iniziare il funzionamento non oltre il trentesimo giorno
successivo all entrata in vigore della presente legge.
Entro e non oltre un anno dall
entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale dovra regolamentare
l organizzazione definitiva dell Ufficio.
Art. 6Alla spesa occorrente per il
primo impianto degli Uffici sara provveduto con atti deliberativi della Giunta
Regionale, mediante prelievo dellimporto occorrente dal fondo di riserva per le
spese impreviste del bilancio di previsione per l anno finanziario
1973.
Per gli anni finanziari
successivi la spesa occorrente sara prevista sui capitoli di bilancio
riguardanti, per l amministrazione generale, le spese per il personale in
attivita di servizio e le spese per l acquisto di beni e servizi.
Alla copertura dell onere si
fara fronte con le maggiori entrate, tenuto conto dei proventi per pene
pecuniarie e dell incremento nel gettito dei tributi propri.
Art. 7La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2°,
della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.
Art. 8La presente legge sara
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrera in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
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