Anno 1973
Numero 8
Data 31/03/1973
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
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Legge Regionale 31 marzo 1973, n. 8

Istituzione in ogni Provincia dell' Ufficio regionale del Contenzioso.



Art. 1


E istituito presso ogni capoluogo di Provincia l Ufficio regionale del Contenzioso.

Ad esso sono demandate le seguenti competenze:

1) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della legge regionale n. 1 del 13-1- 72;

2) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della normativa regionale sull orario dei negozi e delle altre attivita esercenti la vendita al dettaglio;

3) istruttoria delle controversie fra province, comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalita, di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di leggi e di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del RD 19- 11- 1889 n. 6535.




Art. 2


I provvedimenti di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo assumono la forma di:

1) Avviso premonitorio, con il quale il trasgressore viene invitato a definire il contesto mediante pagamento, entro 15 giorni dalla notifica, del tributo evaso (quando dovuto) nonche della pena pecuniaria massima ridotta ad 1/ 6 quando si procede per infrazioni alle norme tributarie e della pena pecuniaria fissa di L. 30.000 quando si procede per infrazione alla normativa sull orario dei negozi e delle altre attivita esercenti la vendita al dettaglio;

2) ordinanza, con la quale l Ufficio, decorso inutilmente il termine di cui sopra, determina in concreto la pena pecuniaria sulla base di ogni elemento di valutazione attinente alla personalita del trasgressore, alle sue condizioni economiche e familiari.

Entro 30 giorni dalla notifica dell ordinanza, il trasgressore puo proporre motivato ricorso al Presidente della Giunta Regionale, solo quando la pena pecuniaria determinata in concreto, risulti superiore a Lire 50.000. Il Presidente della Giunta Regionale decide con proprio decreto.

Avverso l ordinanza inoppugnabile e non impugnata e avverso il decreto del Presidente della Giunta Regionale e ammesso il ricorso al Tribunale competente, da proporsi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nella legge regionale 13- 1- 72 n. 1 o, in quanto applicabili, quelle contenute nella legge dello Stato 7- 1- 29, n. 4. 




Art. 3


Ai sensi e per gli effetti dell art. 2 del DPR 15- 1- 72, n. 9 la Commissione prevista dall art. 80 della legge 17- 7- 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, ha sede presso l Ufficio provinciale del Contenzioso.

Di essa fanno parte il dirigente l Ufficio, con funzioni di Presidente, il medico provinciale e il direttore dell ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell Ufficio del Contenzioso di carriera non inferiore a quella di concetto.

La costituzione della Commissione avviene con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Col medesimo decreto sono nominati i membri supplenti ed il vice segretario della Commissione, da scegliersi quest ultimo, fra il personale in servizio presso l Ufficio del Contenzioso, di carriera non inferiore a quella esecutiva.

La Commissione, dopo l esame delle controversie di cui al n. 3) del precedente art. 1, formula per ciascuna di esse un parere, in conformita del quale il Presidente della Giunta Regionale deve decidere con proprio decreto.

Ove l avviso dei due Organi dovesse divergere, compete al Presidente della Giunta Regionale la determinazione finale, dopo aver sentito il parere vincolante della Giunta Regionale.

Il provvedimento e definitivo. Contro di esso e ammesso ricorso solo per motivi di legittimita.  




Art. 4


Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla legge regionale n. 1 del 13- 1- 72, le somme dovute per effetto dei provvedimenti emessi in materia di violazione alla legge 28 luglio 1971, n. 558, sono corrisposte dai trasgressori mediante versamento al Tesoriere Regionale, che e tenuto a comunicare il conseguito introito anche al competente Ufficio del Contenzioso.

Per la riscossione coattiva il Tesoriere regionale si avvale delle norme contenute nel Testo Unico 14- 4- 1910, n. 639. 




Art. 5


La Giunta Regionale, con propria deliberazione, disciplinera l organizzazione iniziale dell Ufficio, procedendo alla scelta del personale occorrente tra quello in servizio presso gli Uffici Centrali e Provinciali della Regione, la cui nomina avverra con decreto del Presidente della Giunta medesima.

L Ufficio dovra improrogabilmente iniziare il funzionamento non oltre il trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della presente legge.

Entro e non oltre un anno dall entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale dovra regolamentare l organizzazione definitiva dell Ufficio. 




Art. 6


Alla spesa occorrente per il primo impianto degli Uffici sara provveduto con atti deliberativi della Giunta Regionale, mediante prelievo dellimporto occorrente dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio di previsione per l anno finanziario 1973.

Per gli anni finanziari successivi la spesa occorrente sara prevista sui capitoli di bilancio riguardanti, per l amministrazione generale, le spese per il personale in attivita di servizio e le spese per l acquisto di beni e servizi.

Alla copertura dell onere si fara fronte con le maggiori entrate, tenuto conto dei proventi per pene pecuniarie e dell incremento nel gettito dei tributi propri.




Art. 7


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2°, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia. 


Art. 8


La presente legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.