Anno 1973
Numero 11
Data 29/05/1973
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 29 maggio 1973, n. 11

Applicazione legge statale recante disposizioni relative alla durata del bilancio di previsione 1972.



Art. 1


La durata del bilancio di previsione dell esercizio finanziario 1972 della Regione Puglia e protratta fino al 31 dicembre 1973 ai fini dell accertamento delle entrata, dell impegno delle spese di competenza previste nel bilancio stesso e per apportare al medesimo, entro il termine di cui sopra, con leggi regionali, le variazioni eventualmente necessarie.



Art. 2


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell art. 127 della Costituzione e dell art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.