Anno 1973
Numero 12
Data 25/06/1973
Abrogato No
Materia Sport - Tempo libero;
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Nessun allegato

Legge Regionale 25 giugno 1973, n. 12

Interventi per il potenziamento della medicina sportiva.



Art. 1


Sino all entrata in vigore della riforma sanitaria la Giunta Regionale e autorizzata a concedere, sentito il parere della Prima Commissione Consiliare Permanente, contributi al Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico Sportiva Italiana sulla spesa per la gestione dei centri e degli ambulatori di medicina dello sport sulla base di un piano finanziario presentato dal predetto Consiglio entro il 15 del mese di settembre di ciascun anno per l anno successivo.



Art. 2


Contributi di particolare entita potranno essere concessi per le previsioni di spesa inerenti l acquisto, il rinnovo e l ammodernamento delle attrezzature sanitarie necessarie per l adeguato espletamento delle attivita di tutela sanitaria dello sport nella Regione.



Art. 3


I contributi della Regione hanno lo scopo di attuare una migliore tutela sanitaria, delle attivita sportive, consentendo al Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico Sportiva Italiana di perseguire i propri fini istituzionali e curare in particolare:

a) l educazione sanitaria della popolazione in materia di tutela sanitaria delle attivita sportive;

b) il controllo sanitario periodico dei bambini avviati o da avviare ai centri di addestramento allo sport;

c) il controllo sanitario dei gruppi scolastici sportivi o in fase di preparazione o avviamento allo sport;

d) il controllo sanitario dei gruppi appartenenti ad associazioni sportive anche non riconosciute;

e) la riabilitazione funzionale di atleti alla ripresa dell attivita sportiva.




Art. 4


I contributi previsti dall art. 1 saranno erogati in due rate entro il mese di giugno e dicembre di ciascun anno.

I contributi previsti dall art. 2 potranno essere erogati allo acquisto delle attrezzature, previo controllo degli organi tecnici regionali.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico Sportiva Italiana presentera alla Giunta Regionale il Conto Consuntivo relativo alla  gestione dell anno precedente.




Art. 5


Entro tre anni dall entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico Sportiva curera, mediante opportuna utilizzazione dei contributi previsti dal precedente art. 2, che ogni provincia della Regione venga dotata di un centro di medicina dello sport, mediante il potenziamento e la trasformazione degli ambulatori esistenti in centri classificatori secondo i regolamenti della F.S.M..



Art. 6


Il piano finanziario annuo di cui all art. 1 della presente legge deve essere accompagnato da una relazione illustrativa del programma di interventi e di attivita del Consiglio Regionale   Pugliese della Federazione Medico Sportiva Italiana riferita all anno medesimo.



Art. 7


La spesa prevista dalla presente legge, calcolata in lire cento milioni per l anno 1973, fara carico al capitolo 137/ bis << interventi per il potenziamento della medicina sportiva >> del  bilancio regionale, che viene istituito con la presente legge ed il cui importo viene prelevato dal capitolo 232 << fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali >>.

Per gli anni successivi si provvedera mediante appositi stanziamenti nei bilanci dei relativi esercizi finanziari, tenendo conto del piano finanziario di cui all art. 1.




Art. 8


Per l anno 1973 il termine previsto dall art. 1 della presente legge e differito al 30° giorno successivo all entrata in vigore della presente legge e l erogazione dei contributi sulla spesa per la gestione potra essere effettuata in unica soluzione entro il mese di dicembre.



Art. 9


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto. 


Art. 10


La presente legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.