Legge Regionale 25 giugno 1973, n. 12 Interventi per il potenziamento della medicina sportiva.
Art. 1Sino all entrata in
vigore della riforma sanitaria la Giunta Regionale e autorizzata a concedere,
sentito il parere della Prima Commissione Consiliare Permanente, contributi al
Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico Sportiva Italiana sulla
spesa per la gestione dei centri e degli ambulatori di medicina dello sport
sulla base di un piano finanziario presentato dal predetto Consiglio entro il 15
del mese di settembre di ciascun anno per l anno successivo.
Art. 2Contributi di particolare
entita potranno essere concessi per le previsioni di spesa inerenti l
acquisto, il rinnovo e l ammodernamento delle attrezzature sanitarie necessarie
per l adeguato espletamento delle attivita di tutela sanitaria dello sport
nella Regione.
Art. 3I contributi della Regione
hanno lo scopo di attuare una migliore tutela sanitaria, delle attivita
sportive, consentendo al Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico
Sportiva Italiana di perseguire i propri fini istituzionali e curare in
particolare:
a) l educazione sanitaria
della popolazione in materia di tutela sanitaria delle attivita
sportive;
b) il controllo sanitario
periodico dei bambini avviati o da avviare ai centri di addestramento allo
sport;
c) il controllo sanitario dei
gruppi scolastici sportivi o in fase di preparazione o avviamento allo
sport;
d) il controllo sanitario dei
gruppi appartenenti ad associazioni sportive anche non
riconosciute;
e) la riabilitazione funzionale
di atleti alla ripresa dell attivita sportiva.
Art. 4I contributi previsti dall
art. 1 saranno erogati in due rate entro il mese di giugno e dicembre di ciascun
anno.
I contributi previsti dall
art. 2 potranno essere erogati allo acquisto delle attrezzature, previo
controllo degli organi tecnici regionali.
Entro il mese di aprile di
ciascun anno il Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico Sportiva
Italiana presentera alla Giunta Regionale il Conto Consuntivo relativo
alla gestione dell anno
precedente.
Art. 5Entro tre anni dall
entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale Pugliese della
Federazione Medico Sportiva curera, mediante opportuna utilizzazione dei
contributi previsti dal precedente art. 2, che ogni provincia della Regione
venga dotata di un centro di medicina dello sport, mediante il potenziamento e
la trasformazione degli ambulatori esistenti in centri classificatori secondo i
regolamenti della F.S.M..
Art. 6Il piano finanziario
annuo di cui all art. 1 della presente legge deve essere accompagnato da una
relazione illustrativa del programma di interventi e di attivita del Consiglio
Regionale Pugliese della Federazione
Medico Sportiva Italiana riferita all anno medesimo.
Art. 7La spesa prevista dalla
presente legge, calcolata in lire cento milioni per l anno 1973, fara carico
al capitolo 137/ bis << interventi per il potenziamento della medicina
sportiva >> del bilancio
regionale, che viene istituito con la presente legge ed il cui importo viene
prelevato dal capitolo 232 << fondo a disposizione per far fronte ad oneri
derivanti da leggi regionali >>.
Per gli anni successivi si
provvedera mediante appositi stanziamenti nei bilanci dei relativi esercizi
finanziari, tenendo conto del piano finanziario di cui all art.
1.
Art. 8Per l anno 1973 il
termine previsto dall art. 1 della presente legge e differito al 30° giorno
successivo all entrata in vigore della presente legge e l erogazione dei
contributi sulla spesa per la gestione potra essere effettuata in unica
soluzione entro il mese di dicembre.
Art. 9La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto.
Art. 10La presente legge sara
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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