Legge Regionale 4 luglio 1973, n. 13 Interventi regionali nei trasporti.
Art. 1Alle imprese titolari di
concessioni regionali, che esercitano professionalmente autoservizi di linea
ordinari per viaggiatori, possono essere accordati contributi dalla Regione in
relazione all esercizio svolto dal 1° aprile 1972 al 31
dicembre1972.
Tali contributi verranno
erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di
esercizio per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1972 di tutto il complesso di
autolinee ordinarie di gran turismo concesse all impresa dallo Stato, dalla
Regione e dai comuni.
Art. 2I contributi saranno erogati
entro il limite di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima e fissata
in L. 50 per autobus - Km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in L. 40
per autobus - Km. per le ditte che hanno oltre 50
dipendenti.
Nella graduazione della misura
del contributo si terra conto della proporzione dei viaggiatori pendolari,
lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.
Sono escluse dai contributi le
aziende che, all atto dell erogazione degli stessi, abbiano sospeso i servizi
relativi alle autolinee per le quali il contributo stesso e stato
richiesto.
Sono altresì escluse dal
contributo le imprese che non abbiano
assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano
rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi
sociali.
Art. 3Ai fini della
determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative alle linee
concorrenti coi servizi di trasporto a impianti fissi e quelle relative a
noleggi o prestazioni in sub - appalto. Le condizioni e le modalita per l
assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta,
sentita la 5a Commissione Consiliare Permanente, secondo i criteri sopra
espressi.
Art. 4Per l erogazione dei
contributi e autorizzata la spesa di L. 300 milioni.
Art. 5All onere di L. 300
milioni derivante dall attuazione della presente legge, per l anno finanziario
1972, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal Cap. 308 dello stato
di previsione della spesa di Bilancio
per l anno finanziario medesimo << Fondo a disposizione per interventi
economici e sociali da definire con leggi regionali >> e stanziamento
della somma al Cap.259/ bis che contemporaneamente si istituisce con la
denominazione << Erogazione di contributi straordinari agli esercenti
autoservizi di linea per viaggiatori in
concessione >>.
Art. 6La presente legge sara
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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