Anno 1973
Numero 13
Data 04/07/1973
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 4 luglio 1973, n. 13

Interventi regionali nei trasporti.



Art. 1


Alle imprese titolari di concessioni regionali, che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori, possono essere accordati contributi dalla Regione in relazione all esercizio svolto dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre1972.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1972 di tutto il complesso di autolinee ordinarie di gran turismo concesse all impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.




Art. 2


I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima e fissata in L. 50 per autobus - Km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in L. 40 per autobus - Km. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terra conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dai contributi le aziende che, all atto dell erogazione degli stessi, abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo stesso e stato richiesto.

Sono altresì escluse dal contributo le imprese  che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.




Art. 3


Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative alle linee concorrenti coi servizi di trasporto a impianti fissi e quelle relative a noleggi o prestazioni in sub - appalto. Le condizioni e le modalita per l assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta, sentita la 5a Commissione Consiliare Permanente, secondo i criteri sopra espressi.



Art. 4


Per l erogazione dei contributi e autorizzata la spesa di L. 300 milioni. 


Art. 5


All onere di L. 300 milioni derivante dall attuazione della presente legge, per l anno finanziario 1972, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal Cap. 308 dello stato di  previsione della spesa di Bilancio per l anno finanziario medesimo << Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali >> e stanziamento della somma  al Cap.259/ bis  che contemporaneamente si istituisce con la denominazione << Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi  di linea per viaggiatori in concessione >>.



Art. 6


La presente legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.