Legge Regionale 4 luglio 1973, n. 14 Conferimento di consulenze in favore del Consiglio regionale, ai soggetti estranei all' Amministrazione regionale. Organizzazione di convegni di studio su problemi regionali.
Art. 1Lo studio di problemi di
particolare importanza attinenti agli affari di competenza del Consiglio, dell
Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Consiliari, ordinarie o speciali, non
riconducibili alla normale attivita degli uffici del Consiglio, puo essere
affidato a soggetti estranei all Amministrazione regionale, ai quali sia
riconosciuta una specifica competenza in materia.
Art. 2Gli incarichi possono
essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed
organizzazioni che diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei
compiti speciali loro affidati.
Art. 3Gli incarichi previsti dal
precedente articolo sono conferiti con deliberazione motivata dall Ufficio di
Presidenza per oggetto definito e a tempo determinato, non possono superare l
anno finanziario e possono essere rinnovati non piu di due
volte.
Complessivamente non possono
affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti uno o piu organi consiliari
o uffici per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la
materia oggetto dell incarico.
E comunque escluso il cumulo
degli incarichi nello stesso esercizio finanziario anche se da assolversi per
conto di Amministrazioni diverse.
Per l osservanza dei predetti
limiti l incaricando e tenuto a dichiarare per iscritto sotto la personale
responsabilita che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di
esclusione stabilite dal precedente comma.
Nella stessa deliberazione
dovra essere indicato l ammontare del compenso globale da corrispondere al
soggetto incaricato che, fuori dai casi di applicazione delle tariffe
professionali, ove il carattere della prestazione lo consenta, sara determinato
in relazione all importanza dell incarico conferito.
Art. 4La corresponsione del
compenso viene effettuata soltanto al termine dell incarico, dopo la consegna
del lavoro eseguito.
Art. 5L Ufficio di Presidenza,
sentita la competente Commissione Consiliare, e autorizzato a promuovere con
propria deliberazione convegni di studio, in ordine a problemi riguardanti la
vita e l attivita della Regione o di Enti e Istituti di interesse
regionale.
Art. 6Agli oneri derivanti
dall applicazione della presente legge previsto in lire 50.000.000 annue si fa
fronte con i fondi stanziati nel Bilancio della Regione - Es. 1973 - Titolo I
Spese correnti - Sez. I Amministrazione generale - Rub. I Presidenza del
Consiglio - Cap. 6 e nei capitoli corrispondenti dei successivi
bilanci.
Art. 7La presente legge sara
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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