Anno 1973
Numero 15
Data 04/07/1973
Abrogato No
Materia Lavori pubblici;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 4 luglio 1973, n. 15

Interventi per la esecuzione di lavori, di sistemazione e di ampliamento della rete dell' Acquedotto.



Art. 1


La Regione Puglia assume a carico del proprio bilancio la spesa di L. 150.000.000 per la concessione di un contributo in capitale integrativo a favore dell Ente Autonomo Acquedotto Pugliese per la realizzazione di opere relative a diramazioni di condotte idriche, opere gia ammesse al contributo statale in capitale nella misura del 70% in applicazione del DPR 11- 3-1968, n. 1090.



Art. 2


La Giunta Regionale e autorizzata a deliberare ed erogare il contributo di cui al precedente art. 1 direttamente all Ente Autonomo per l Acquedotto Pugliese in base agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dai competenti Uffici e con le stesse modalita e con applicazione delle ritenute di garanzia previste per la erogazione del contributo statale.



Art. 3


La spesa di L. 150.000.000 derivante dalla presente legge fara carico al Cap. 335 bis del bilancio per l esercizio finanziario 1972, che con la presente legge viene istituito sotto la denominazione << Contributi integrativi in capitale nella misura del 30% a favore dell Ente Autonomo per l Acquedotto Pugliese per la esecuzione delle seguenti opere:

a) Derivazione dal Fortore per il Sub - Appennino Dauno L. 150.000.000

b) Costruzione della diramazione  Andria - Trani L. 100.000.000

c) Costruzione della derivazione Cerignola - Margherita di Savoia L. 150.000.000

d) Costruzione della diramazione per Torremaggiore - Chieuti e S. Paolo Civitate L. 100.000.000

Conseguentemente il capitolo di bilancio n. 332 << Contributi in conto capitale a favore di comuni ed enti per la costruzione, ampliamento e sistemazione acquedotti, ecc. >> dell esercizio finanziario 1972 subisce una variazione in diminuzione da L. 600.000.000 a L. 450.000.000.




Art. 4


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.