Legge Regionale 4 luglio 1973, n. 15 Interventi per la esecuzione di lavori, di sistemazione e di ampliamento della rete dell' Acquedotto.
Art. 1La Regione Puglia assume
a carico del proprio bilancio la spesa di L. 150.000.000 per la concessione di
un contributo in capitale integrativo a favore dell Ente Autonomo Acquedotto
Pugliese per la realizzazione di opere relative a diramazioni di condotte
idriche, opere gia ammesse al contributo statale in capitale nella misura del
70% in applicazione del DPR 11- 3-1968, n. 1090.
Art. 2La Giunta Regionale e
autorizzata a deliberare ed erogare il contributo di cui al precedente art. 1
direttamente all Ente Autonomo per l Acquedotto Pugliese in base agli stati di
avanzamento dei lavori, vistati dai competenti Uffici e con le stesse modalita
e con applicazione delle ritenute di garanzia previste per la erogazione del
contributo statale.
Art. 3La spesa di L. 150.000.000
derivante dalla presente legge fara carico al Cap. 335 bis del bilancio per l
esercizio finanziario 1972, che con la presente legge viene istituito sotto la
denominazione << Contributi integrativi in capitale nella misura del 30% a
favore dell Ente Autonomo per l Acquedotto Pugliese per la esecuzione delle
seguenti opere:
a) Derivazione dal Fortore per
il Sub - Appennino Dauno L. 150.000.000
b) Costruzione della
diramazione Andria - Trani L.
100.000.000
c) Costruzione della
derivazione Cerignola - Margherita di Savoia L.
150.000.000
d) Costruzione della
diramazione per Torremaggiore - Chieuti e S. Paolo Civitate L.
100.000.000
Conseguentemente il capitolo di
bilancio n. 332 << Contributi in conto capitale a favore di comuni ed enti
per la costruzione, ampliamento e sistemazione acquedotti, ecc. >> dell
esercizio finanziario 1972 subisce una variazione in diminuzione da L.
600.000.000 a L. 450.000.000.
Art. 4La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto.
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