Legge Regionale 4 luglio 1973, n. 17
Contributi agli Enti locali per le aziende speciali di trasporto.
Art. 1A decorrere dal 1° aprile 1972
e fino al 31 dicembre 1973 viene concesso alle aziende speciali di cui al TU
della legge sull assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e
delle Province, approvato con RD 15 ottobre 1925, n. 2573, che gestiscono il
servizio di trasporto un contributo annuo per la durata di 25 anni pari al 5%
della spesa relativa al finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende
stesse di intesa con gli Enti locali, in materiale mobile, attrezzature, fisse e
mobili, immobili ed aree comunque inerenti al servizio di trasporto.
In sede di erogazione dei
contributi saranno ritenute prioritarie le richieste delle aziende che adottano
fasce di trasporto gratuito per operai e studenti.
Nel caso di spese per
investimenti non ancora effettuati, la Giunta regionale rilascia il preventivo
affidamento di contributo sulla base della valutazione del programma e delle
deliberazioni definitive degli Enti richiedenti anche in riferimento alle linee
programmatiche della Regione in materia di trasporti ed effettua l erogazione
del contributo in proporzione alla realizzazione del programma di
investimenti.