Anno 1973
Numero 17
Data 04/07/1973
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 4 luglio 1973, n. 17

Contributi agli Enti locali per le aziende speciali di trasporto.



Art. 1


A decorrere dal 1° aprile 1972 e fino al 31 dicembre 1973 viene concesso alle aziende speciali di cui al TU della legge sull assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con RD 15 ottobre 1925, n. 2573, che gestiscono il servizio di trasporto un contributo annuo per la durata di 25 anni pari al 5% della spesa relativa al finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende stesse di intesa con gli Enti locali, in materiale mobile, attrezzature, fisse e mobili, immobili ed aree comunque inerenti al servizio di trasporto.

In sede di erogazione dei contributi saranno ritenute prioritarie le richieste delle aziende che adottano fasce di trasporto gratuito per operai e studenti.

Nel caso di spese per investimenti non ancora effettuati, la Giunta regionale rilascia il preventivo affidamento di contributo sulla base della valutazione del programma e delle deliberazioni definitive degli Enti richiedenti anche in riferimento alle linee programmatiche della Regione in materia di trasporti ed effettua l erogazione del contributo in proporzione alla realizzazione del programma di investimenti.




Art. 2


Le modalita per l assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta Regionale, avendo presenti i criteri di cui all art. 1 della presente legge nonche i limiti di spesa di cui al successivo art. 3.
Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale.



Art. 3


Per la concessione del contributo di cui all art. 1 e autorizzata la spesa di L. 222.750.000 per l esercizio 1972 e di L. 300.000.000 per l esercizio 1973. Le somme non impegnate nell  esercizio finanziario 1972 potranno essere impegnate nel successivo esercizio finanziario.



Art. 4


All onere di L. 222.750.000 derivante dallattuazione della presente legge per l anno finanziario 1972, si provvede mediante l utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 326 del bilancio di previsione per il 1972.
Agli oneri per gli anni successivi si provvedera con l iscrizione di analogo capitolo nel bilancio preventivo della Regione.



Art. 5


La presente legge regionale e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.
La presente legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.