Anno 1973
Numero 18
Data 25/07/1973
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 25 luglio 1973, n. 18

Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di servizi di autolinea nell' anno 1973.



Art. 1


Per soddisfare le necessita di trasporto delle popolazioni interessate ai servizi di autolinea affidati in regime precario e di emergenza durante l anno 1973, la Giunta regionale e autorizzata ad erogare la somma di L. 1.900.000.000.

La Regione Puglia assumera, nei limiti dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell eventuale disavanzo di gestione degli esercizi afferenti alle autolinee suddette.




Art. 2


Le imprese titolari dell affidamento precario dei servizi di autolinea, potranno usufruire dell intervento finanziario regionale a seguito degli accertamenti tecnico - contabili da espletarsi a cura di funzionari ispettivi nominati dall Assessore ai Trasporti e Comunicazioni, i quali acclareranno le risultanze dell effettiva gestione che dovra essere tenuta separatamente da quella relativa ad altri servizi delle stesse imprese.

Gli interventi finanziari saranno subordinati all accertamento del rispetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e delle leggi sociali.

Le ulteriori modalita e condizioni di tali interventi saranno stabilite, ove occorra, con deliberazione della Giunta regionale nei limiti dei criteri sopra fissati sentita la competente  Commissione Consiliare.




Art. 3


All onere derivante dall attuazione della presente legge, per l anno finanziario 1973, si provvede mediante prelevamento della somma di L. 1.900.000.000 dal capitolo 230 del bilancio 1973 << Fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali >> e contemporanea iscrizione di pari importo al cap. 265 bis << Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza dei servizi di autolinee >> che con la presente legge si istituisce.


Art. 4


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.


Art. 5


La presente legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.