Legge Regionale 25 luglio 1973, n. 18
Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di servizi di autolinea nell' anno 1973.
Art. 1Per soddisfare le necessita di
trasporto delle popolazioni interessate ai servizi di autolinea affidati in
regime precario e di emergenza durante l anno 1973, la Giunta regionale e
autorizzata ad erogare la somma di L. 1.900.000.000.
La Regione Puglia assumera,
nei limiti dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, gli
oneri relativi alla copertura finanziaria dell eventuale disavanzo di gestione
degli esercizi afferenti alle autolinee suddette.