Legge Regionale 4 agosto 1973, n. 19 Intervento regionale per l' assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani, mutilati, invalidi e orfani di guerra.
Art. 1La regione Puglia eroga un
contributo secondo le disposizioni di cui all art. 2 e segg. per l assistenza
sanitaria farmaceutica sempre che non godano gia di assistenza indiretta con
contribuzione a carico dello Stato, dal primo giorno del mese successivo all
entrata in vigore della presente legge, ai:
a) coltivatori diretti in
attivita, coadiutori, titolari di pensione e rispettivi familiari iscritti
negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua ai sensi delle leggi 22- 11-
1954, n. 1136, 26- 10- 1957, n. 1047, 29- 5- 1967, n. 369, purche conviventi e
a carico;
b) artigiani in attivita,
coadiutori, titolari di pensione e rispettivi familiari assistiti a norma delle
leggi 29- 12- 1956, n. 1533 e 27- 2- 1963,
n. 260, purche conviventi e a carico;
c) commercianti in attivita,
coadiutori, titolari di pensione e rispettivi familiari iscritti negli elenchi
degli assistiti della Cassa Mutua ai sensi delle leggi 27- 11- 1960, n. 1397,
22- 7- 1966, n. 613, 25- 11- 1971, n. 1088, purche conviventi e a
carico;
d) mutilati e invalidi di
guerra disoccupati dalla 2a alla 8a categoria e rispettivi familiari, conviventi
e a carico, vedove orfani di guerra, minori e inabili non aventi titolo all
assistenza a norma della legge n. 944 del 20 ottobre 1971.
Art. 2Il contributo erogato sul costo
effettivo dell assistenza farmaceutica viene corrisposto alle rispettive Casse
Mutue Comunali per il tramite delle Casse Mutue Provinciali per le categorie di
cui alla lettera a), alle rispettive Casse Mutue Provinciali per le categorie di
cui alle lettere b) e c) dell art. 1 e alle direzioni provinciali dell ONIG
della Regione per le categorie di cui alla lettera d) dell art. 1 nella
seguente misura:
- con l assunzione di oneri di
spesa del 75% sulle somme eccedenti la fascia esente di L. 300 per ogni
prodotto, la quale rimane a carico dell assistito.
All onere residuo e a
copertura totale della spesa provvederanno le Casse Mutue ai sensi dell art. 32
del DL n. 475 del 26- 10- 1970.
Per le categorie di cui alla
lettera d) dell art. 1, ferma restando la fascia esente di L. 300, a carico
dell assistito l onere e a totale carico della Regione.
Sono ammesse a contributo solo
le spese per medicinali acquistati su prescrizione medica nominativa in data non
anteriore alla entrata in vigore della legge.
Art. 3Il contributo di cui al
precedente articolo viene corrisposto dalla Regione agli Enti erogatori in rate
semestrali, posticipate.
Detti Enti renderanno conto
alla fine di ogni semestre delle erogazioni effettuate, trasmettendo alla
Regione ogni documentazione necessaria relativa alle
stesse.
La Giunta Regionale e
autorizzata a corrispondere alle Casse Mutue interessate anticipazioni
complessivamente non superiori al 90% del contributo, presumibile, sulla scorta
dei bilanci precedenti.
Per il primo semestre di
applicazione della presente legge saranno corrisposte alle Casse Mutue, entro
sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, anticipazioni di importo non
superiore, complessivamente, al 40% del contributo annuo
dovuto.
Art. 4Il contributo della
Regione viene corrisposto fino a quando la spesa per l assistenza farmaceutica
agli aventi diritto di cui all art. 1 sara assunta totalmente dallo Stato
direttamente o nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 5La Giunta regionale, ai
fini dell erogazione assistenziale, di cui alla presente legge promuove
convenzioni con gli Enti erogatori, avvalendosi di apposita commissione tecnica
per la determinazione dell oggetto e
dei criteri relativi.
Art. 6Le convenzioni di cui
all art. 5 regoleranno le modalita di erogazione dell assistenza in armonia
con i principi legislativi statali che presiedono alla regolamentazione
assistenziale degli Enti erogatori.
Art. 7Alla copertura dell
onere finanziario l Ente erogatore provvedera con il contributo della Regione
nella misura prevista dall art. 2 della presente legge, avvalendosi degli
sconti di legge di cui all art. 32 del DL n. 745 del 26- 10-
1970.
Art. 8All onere derivante
dall attuazione della presente legge per l anno finanziario 1973 si provvede
mediante prelevamento di L. 2.000.000.000 dal cap. 230 del bilancio 73
<< Fondi a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi
regionali >> e contemporanea iscrizione di pari importo al cap. 149 bis
<< Spese per l assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani, mutilati, invalidi
ed orfani di guerra >> che con la presente legge si
istituisce.
Art. 9La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2° della
Costituzione e 60 dello Statuto.
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