Anno 1973
Numero 19
Data 04/08/1973
Abrogato No
Materia Servizio farmaceutico e veterinario;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 4 agosto 1973, n. 19

Intervento regionale per l' assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani, mutilati, invalidi e orfani di guerra.



Art. 1


La regione Puglia eroga un contributo secondo le disposizioni di cui all art. 2 e segg. per l assistenza sanitaria farmaceutica sempre che non godano gia di assistenza indiretta con contribuzione a carico dello Stato, dal primo giorno del mese successivo all entrata in vigore della presente legge, ai:

a) coltivatori diretti in attivita, coadiutori, titolari di pensione e rispettivi familiari iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua ai sensi delle leggi 22- 11- 1954, n. 1136, 26- 10- 1957, n. 1047, 29- 5- 1967, n. 369, purche conviventi e a carico;

b) artigiani in attivita, coadiutori, titolari di pensione e rispettivi familiari assistiti a norma delle leggi 29- 12- 1956, n. 1533 e 27- 2- 1963,  n. 260, purche conviventi e a carico;

c) commercianti in attivita, coadiutori, titolari di pensione e rispettivi familiari iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua ai sensi delle leggi 27- 11- 1960, n. 1397, 22- 7- 1966, n. 613, 25- 11- 1971, n. 1088, purche conviventi e a carico;

d) mutilati e invalidi di guerra disoccupati dalla 2a alla 8a categoria e rispettivi familiari, conviventi e a carico, vedove orfani di guerra, minori e inabili non aventi titolo all assistenza a norma della legge n. 944 del 20 ottobre 1971.




Art. 2


Il contributo erogato sul costo effettivo dell assistenza farmaceutica viene corrisposto alle rispettive Casse Mutue Comunali per il tramite delle Casse Mutue Provinciali per le categorie di cui alla lettera a), alle rispettive Casse Mutue Provinciali per le categorie di cui alle lettere b) e c) dell art. 1 e alle direzioni provinciali dell ONIG della Regione per le categorie di cui alla lettera d) dell art. 1 nella seguente misura:

- con l assunzione di oneri di spesa del 75% sulle somme eccedenti la fascia esente di L. 300 per ogni prodotto, la quale rimane a carico dell assistito.

All onere residuo e a copertura totale della spesa provvederanno le Casse Mutue ai sensi dell art. 32 del DL n. 475 del 26- 10- 1970.

Per le categorie di cui alla lettera d) dell art. 1, ferma restando la fascia esente di L. 300, a carico dell assistito l onere e a totale carico della Regione.

Sono ammesse a contributo solo le spese per medicinali acquistati su prescrizione medica nominativa in data non anteriore alla entrata in vigore della legge.




Art. 3


Il contributo di cui al precedente articolo viene corrisposto dalla Regione agli Enti erogatori in rate semestrali, posticipate.

Detti Enti renderanno conto alla fine di ogni semestre delle erogazioni effettuate, trasmettendo alla Regione ogni documentazione necessaria relativa alle stesse.

La Giunta Regionale e autorizzata a corrispondere alle Casse Mutue interessate anticipazioni complessivamente non superiori al 90% del contributo, presumibile, sulla scorta dei bilanci precedenti.

Per il primo semestre di applicazione della presente legge saranno corrisposte alle Casse Mutue, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, anticipazioni di importo non superiore, complessivamente, al 40% del contributo annuo dovuto.




Art. 4


Il contributo della Regione viene corrisposto fino a quando la spesa per l assistenza farmaceutica agli aventi diritto di cui all art. 1 sara assunta totalmente dallo Stato direttamente o nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale.


Art. 5


La Giunta regionale, ai fini dell erogazione assistenziale, di cui alla presente legge promuove convenzioni con gli Enti erogatori, avvalendosi di apposita commissione tecnica per la  determinazione dell oggetto e dei criteri relativi.



Art. 6


Le convenzioni di cui all art. 5 regoleranno le modalita di erogazione dell assistenza in armonia con i principi legislativi statali che presiedono alla regolamentazione assistenziale degli Enti erogatori.



Art. 7


Alla copertura dell onere finanziario l Ente erogatore provvedera con il contributo della Regione nella misura prevista dall art. 2 della presente legge, avvalendosi degli sconti di legge di cui all art. 32 del DL n. 745 del 26- 10- 1970.



Art. 8


All onere derivante dall attuazione della presente legge per l anno finanziario 1973 si provvede mediante prelevamento di L. 2.000.000.000 dal cap. 230 del bilancio 73 << Fondi a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali >> e contemporanea iscrizione di pari importo al cap. 149 bis << Spese per l assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti,  commercianti, artigiani, mutilati, invalidi ed orfani di guerra >> che con la presente legge si istituisce.



Art. 9


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2° della Costituzione e 60 dello Statuto.