Legge Regionale 6 agosto 1973, n. 20
Proroga della indennita' di missione al personale comandato.
Art. 1Al personale comandato, ai
sensi dell art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, a prestare servizio
presso la Regione, proveniente da altre sedi di servizio, e corrisposto il
trattamento economico di missione fino alla data di inquadramento nel ruolo
regionale.
La Giunta regionale e
autorizzata alla relativa liquidazione nel rispetto della normativa statale
contenuta nella legge 15- 4- 1961, n. 291 e nell intesa che le somme erogate
debbano considerarsi comprensive dei benefici economici previsti dagli artt. 15,
16, 17 e 18 della suddetta legge.