Anno 1973
Numero 20
Data 06/08/1973
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 6 agosto 1973, n. 20

Proroga della indennita' di missione al personale comandato.



Art. 1


Al personale comandato, ai sensi dell art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, a prestare servizio presso la Regione, proveniente da altre sedi di servizio, e corrisposto il trattamento economico di missione fino alla data di inquadramento nel ruolo regionale.

La Giunta regionale e autorizzata alla relativa liquidazione nel rispetto della normativa statale contenuta nella legge 15- 4- 1961, n. 291 e nell intesa che le somme erogate debbano considerarsi comprensive dei benefici economici previsti dagli artt. 15, 16, 17 e 18 della suddetta legge. 




Art. 2


All onere presunto complessivo di Lire 216.000.000 derivante dalla presente legge si fara fronte:

- con le disponibilita residue di cui al Cap. 59/3 del bilancio1971 L. 11.000.000

- con i fondi disponibili al Cap. 16 del bilancio 1972 approvato con legge regionale 25- 1- 1972, n. 3 la cui gestione e stata prorogata al 31- 12- 1973 con legge regionale 29- 5- 1973, n. 11 L. 75.000.000

- con i fondi disponibili al Cap. 23 del bilancio 1973 approvato con legge regionale del 5- 5- 1973, n. 10 L. 130.000.000

In uno L. 216.000.000

Alla copertura degli eventuali oneri per gli anni finanziari dal 1974 in poi si provvedera con normale stanziamento da riportare nel bilancio regionale integrato, occorrendo, con le maggiori entrate spettanti alla Regione per effetto della normale espansione delle sue entrate e in particolare del gettito della tassa regionale di circolazione. 




Art. 3


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto. 


Art. 4


La presente legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.