Anno 1973
Numero 24
Data 30/08/1973
Abrogato No
Materia Sport - Tempo libero;
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Legge Regionale 30 agosto 1973, n. 24

Provvidenze per gli impianti sportivi e per le attività dilettantistiche.



Art. 1


La Regione allo scopo di favorire lo sviluppo delle attivita sportive nel territorio regionale, con particolare riguardo a quelle dilettantistiche, e autorizzata a concedere le seguenti provvidenze per la costruzione, la ricostruzione, lo ampliamento e l ammodernamento di impianti ed attrezzature sportive:

a) contributo sugli interessi nella spesa riconosciuta ammissibile per l ammortamento del 50% del costo delle opere, mediante mutuo da contrarsi con istituti autorizzati. Detto contributo sara concesso sugli interessi eccedenti il 4% e non potra superare il 6% a carico della Regione. Per le iniziative degli enti pubblici la spesa ammissibile a mutuo potra raggiungere il 75% del costo delle opere.

b) contributo in conto capitale a fondo perduto nella misura non eccedente il 25% della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo di cui alla lettera a) e corrisposto in misura costante direttamente agli istituti mutuanti per tutto il periodo di ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo e che non potra superare i 10 anni.

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) e corrisposto in relazione all avanzamento dei lavori.

Le opere devono essere destinate ad uso pubblico, ancorche a pagamento.




Art. 2


Le provvidenze di cui all art. 1 possono essere concesse a favore delle Province, dei Comuni e dei loro Consorzi, nonche di enti, sodalizi ed associazioni che svolgono attivita sportiva o ricreativa, anche se privi di personalita giuridica. La concessione delle provvidenze viene attuata con criteri di priorita per richieste di impianti polivalenti, come palestre, campi, parchi attrezzati, piscine.

Le provvidenze sono cumulabili con analoghi incentivi concessi dallo Stato e da altri Enti Pubblici per le medesime iniziative.

In tali casi, pero, il finanziamento regionale deve essere determinato in misura tale che, sommato alle predette provvidenze, non superi la percentuale della spesa specificata dalle norme della presente legge.




Art. 3


Le domande per ottenere le provvidenze devono essere presentate all Amministrazione regionale entro due mesi dall entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande devono essere corredate:

a) del progetto di massima dell opera;

b) della relazione illustrativa, atta a dimostrare l utilita dell opera, in relazione alle finalita della presente legge;

c) del preventivo sommario di spesa;

d) del parere dell Ufficio Provinciale del CONI competente per territorio.




Art. 4


Le provvidenze sono concesse con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione Consiliare Permanente competente per materia.

Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate, nonche le modalita di concessione, liquidazione e pagamento del contributo stesso, in conformita del vigente Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LLPP e del relativo Regolamento, fintanto che la Regione  non avra adottato una autonoma normativa.

Per la progettazione, l esecuzione ed il collaudo delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche del CONI in quanto applicabili. 




Art. 5


La concessione delle provvidenze puo essere revocata:

a) quando l opera non venga eseguita conformemente al progetto indicato nel relativo decreto;

b) qualora vengano accertate irregolarita nella contabilizzazione della spesa;

c) quando l opera non venga eseguita nel termine stabilito ed in quello della proroga eventualmente concessa, salvo che cio non sia imputabile a causa di forza maggiore, debitamente documentata ed accertata.




Art. 6


Le attrezzature finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per un periodo non inferiore a 10 anni.

In caso di mutamento di destinazione delle opere, il Presidente della Giunta regionale disporra su conforme delibera della Giunta la revoca delle provvidenze concesse, nonche il recupero della parte di contributi eventualmente gia erogati.




Art. 7


Per la concessione delle provvidenze previste dalla legge sono autorizzati:

1) per i contributi di cui all art. 1, lett. a), i seguenti limiti di impegno decennale:

per l anno finanziario 1972 lire 50 milioni

1973 lire 50 milioni

1974 lire 30 milioni

1975 lire 15 milioni

2) per i contributi in conto capitale di cui allart. 1, lett. b), la somma di L. 1.050.000.000, ripartita in ragione di:

L. 350 milioni nell anno finanziario 1972

L. 400 milioni nell anno finanziario 1973

L. 150 milioni nell anno finanziario 1974

L. 150 milioni nell anno finanziario 1975




Art. 8


Gli oneri derivanti dall applicazione della presente legge, per la spesa di cui al punto 1) del precedente articolo, ammontanti a complessive L. 1.450.000.000, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1984, come segue:

 - esercizio 1972: al titolo 2° - sez. III - e istituito il capitolo 318/ bis << Contributi nel pagamento dell importo dei mutui decennali contratti per la costruzione, la ricostruzione, l ampliamento e l ammodernamento di impianti sportivi >>, con uno stanziamento di L. 50.000.000 al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal Cap. 308 << Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali >> del bilancio regionale per l esercizio 1972;

- esercizio 1973: al titolo 2° - sez. III - e istituito il capitolo 240/ bis << Contributi nel pagamento dell importo dei mutui decennali contratti per la costruzione, la ricostruzione, l ampliamento e l ammodernamento di impianti sportivi >>, con uno stanziamento di L. 100.000.000 al quale di provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 << Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali >> del bilancio regionale per l esercizio 1973;

- esercizio 1974: con uno stanziamento di L. 130.000.000

- esercizi dal 1975 al 1981: con uno stanziamento di L. 145.000.000 per ciascun esercizio per una spesa di L. 1.015.000.000

- esercizio 1982: con uno stanziamento di L. 95.000.000 - esercizio 1983: con uno stanziamento di L. 45.000.000

- esercizio 1984: con uno stanziamento di L. 15.000.000

Gli oneri derivanti dall applicazione della legge, per la spesa di cui al punto 2) del precedente articolo, ammontanti a complessive Lire 1.050.000.000, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1975 come segue:

- esercizio 1972: al titolo 2° - sez. III - e istituito il capitolo 318/ ter << Contributi in conto capitale per la costruzione, la ricostruzione, l ampliamento e l ammodernamento di impianti sportivi >>, con uno stanziamento di L. 350.000.000 al quale di provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 308 << Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali >>, del bilancio regionale per lo esercizio 1972;

- esercizio 1973: al titolo 2° - sez. III - e istituito il cap. 240/ ter << Contributi in conto capitale per la costruzione, la ricostruzione, lo ampliamento e l ammodernamento di impianti sportivi >> con uno stanziamento di L. 400.000.000 al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 << Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali >> del bilancio regionale per l esercizio 1973;

- esercizio 1974: con uno stanziamento di L. 150.000.000

- esercizio 1975: con uno stanziamento di L. 150.000.000

Gli stanziamenti previsti a carico degli esercizi dal 1974 al 1984 per la spesa di cui al punto 1) del precedente articolo, e quelli previsti a carico degli esercizi 1974 e 1975 per la spesa di cui al punto 2) dello stesso articolo, saranno iscritti in appositi capitoli dei relativi bilanci di previsione. Alla copertura del relativo onere si fara fronte con le maggiori entrate spettanti alla Regione per proventi per pene pecuniarie, per la normale espansione del gettito dei tributi propri e per l incremento naturale delle entrate a titolo di compartecipazione sulla tassa di circolazione autoveicoli.

Le somme stanziate in ciascun esercizio e non utilizzate nell esercizio medesimo, e quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, saranno trasferiti negli esercizi successivi.




Art. 9


La presente legge regionale e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell art. 127 della Costituzione e dell art. 60 dello Statuto.