Legge Regionale 30 agosto 1973, n. 24 Provvidenze per gli impianti sportivi e per le attività dilettantistiche.
Art. 1La Regione allo scopo di
favorire lo sviluppo delle attivita sportive nel territorio regionale, con
particolare riguardo a quelle dilettantistiche, e autorizzata a concedere le
seguenti provvidenze per la costruzione, la ricostruzione, lo ampliamento e l
ammodernamento di impianti ed attrezzature sportive:
a) contributo sugli interessi
nella spesa riconosciuta ammissibile per l ammortamento del 50% del costo delle
opere, mediante mutuo da contrarsi con istituti autorizzati. Detto contributo
sara concesso sugli interessi eccedenti il 4% e non potra superare il 6% a
carico della Regione. Per le iniziative degli enti pubblici la spesa ammissibile
a mutuo potra raggiungere il 75% del costo delle opere.
b) contributo in conto capitale
a fondo perduto nella misura non eccedente il 25% della spesa riconosciuta
ammissibile.
Il contributo di cui alla
lettera a) e corrisposto in misura costante direttamente agli istituti mutuanti
per tutto il periodo di ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo
e che non potra superare i 10 anni.
Il contributo in conto capitale
di cui alla lettera b) e corrisposto in relazione all avanzamento dei
lavori.
Le opere devono essere
destinate ad uso pubblico, ancorche a pagamento.
Art. 2Le provvidenze di cui all art.
1 possono essere concesse a favore delle Province, dei Comuni e dei loro
Consorzi, nonche di enti, sodalizi ed associazioni che svolgono attivita
sportiva o ricreativa, anche se privi di personalita giuridica. La concessione
delle provvidenze viene attuata con criteri di priorita per richieste di
impianti polivalenti, come palestre, campi, parchi attrezzati,
piscine.
Le provvidenze sono cumulabili
con analoghi incentivi concessi dallo Stato e da altri Enti Pubblici per le
medesime iniziative.
In tali casi, pero, il
finanziamento regionale deve essere determinato in misura tale che, sommato alle
predette provvidenze, non superi la percentuale della spesa specificata dalle
norme della presente legge.
Art. 3Le domande per ottenere le
provvidenze devono essere presentate all Amministrazione regionale entro due
mesi dall entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi,
entro il 31 marzo di ogni anno.
Le domande devono essere
corredate:
a) del progetto di massima
dell opera;
b) della relazione
illustrativa, atta a dimostrare l utilita dell opera, in relazione alle
finalita della presente legge;
c) del preventivo sommario di
spesa;
d) del parere dell Ufficio
Provinciale del CONI competente per territorio.
Art. 4Le provvidenze sono concesse
con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione
della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione Consiliare Permanente
competente per materia.
Con il provvedimento di
concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere
debbono essere iniziate ed ultimate, nonche le modalita di concessione,
liquidazione e pagamento del contributo stesso, in conformita del vigente
Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LLPP
e del relativo Regolamento, fintanto che la Regione non avra adottato una autonoma
normativa.
Per la progettazione, l
esecuzione ed il collaudo delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni
tecniche del CONI in quanto applicabili.
Art. 5La concessione delle
provvidenze puo essere revocata:
a) quando l opera non venga
eseguita conformemente al progetto indicato nel relativo
decreto;
b) qualora vengano accertate
irregolarita nella contabilizzazione della spesa;
c) quando l opera non venga
eseguita nel termine stabilito ed in quello della proroga eventualmente
concessa, salvo che cio non sia imputabile a causa di forza maggiore,
debitamente documentata ed accertata.
Art. 6Le attrezzature finanziate ai
sensi della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per
un periodo non inferiore a 10 anni.
In caso di mutamento di
destinazione delle opere, il Presidente della Giunta regionale disporra su
conforme delibera della Giunta la revoca delle provvidenze concesse, nonche il
recupero della parte di contributi eventualmente gia erogati.
Art. 7Per la concessione delle
provvidenze previste dalla legge sono autorizzati:
1) per i contributi di cui all
art. 1, lett. a), i seguenti limiti di impegno decennale:
per l anno finanziario 1972
lire 50 milioni
1973 lire 50
milioni
1974 lire 30
milioni
1975 lire 15
milioni
2) per i contributi in conto
capitale di cui allart. 1, lett. b), la somma di L. 1.050.000.000, ripartita in
ragione di:
L. 350 milioni nell anno
finanziario 1972
L. 400 milioni nell anno
finanziario 1973
L. 150 milioni nell anno
finanziario 1974
L. 150 milioni nell anno
finanziario 1975
Art. 8Gli oneri derivanti dall
applicazione della presente legge, per la spesa di cui al punto 1) del
precedente articolo, ammontanti a complessive L. 1.450.000.000, saranno a carico
degli esercizi dal 1972 al 1984, come segue:
- esercizio 1972: al titolo 2° - sez. III - e
istituito il capitolo 318/ bis << Contributi nel pagamento dell importo
dei mutui decennali contratti per la costruzione, la ricostruzione, l
ampliamento e l ammodernamento di impianti sportivi >>, con uno
stanziamento di L. 50.000.000 al quale si provvede mediante prelevamento di pari
importo dal Cap. 308 << Fondo a disposizione per interventi economici e
sociali da definire con leggi regionali >> del bilancio regionale per l
esercizio 1972;
- esercizio 1973: al titolo 2°
- sez. III - e istituito il capitolo 240/ bis << Contributi nel pagamento
dell importo dei mutui decennali contratti per la costruzione, la
ricostruzione, l ampliamento e l ammodernamento di impianti sportivi >>,
con uno stanziamento di L. 100.000.000 al quale di provvede mediante
prelevamento di pari importo dal cap. 230 << Fondo a disposizione per
interventi economici e sociali da definire con leggi regionali >> del
bilancio regionale per l esercizio 1973;
- esercizio 1974: con uno
stanziamento di L. 130.000.000
- esercizi dal 1975 al 1981:
con uno stanziamento di L. 145.000.000 per ciascun esercizio per una spesa di L.
1.015.000.000
- esercizio 1982: con uno
stanziamento di L. 95.000.000 - esercizio 1983: con uno stanziamento di L.
45.000.000
- esercizio 1984: con uno
stanziamento di L. 15.000.000
Gli oneri derivanti dall
applicazione della legge, per la spesa di cui al punto 2) del precedente
articolo, ammontanti a complessive Lire 1.050.000.000, saranno a carico degli
esercizi dal 1972 al 1975 come segue:
- esercizio 1972: al titolo 2°
- sez. III - e istituito il capitolo 318/ ter << Contributi in conto
capitale per la costruzione, la ricostruzione, l ampliamento e l
ammodernamento di impianti sportivi >>, con uno stanziamento di L.
350.000.000 al quale di provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap.
308 << Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire
con leggi regionali >>, del bilancio regionale per lo esercizio
1972;
- esercizio 1973: al titolo 2°
- sez. III - e istituito il cap. 240/ ter << Contributi in conto capitale
per la costruzione, la ricostruzione, lo ampliamento e l ammodernamento di
impianti sportivi >> con uno stanziamento di L. 400.000.000 al quale si
provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 << Fondo a
disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali
>> del bilancio regionale per l esercizio 1973;
- esercizio 1974: con uno
stanziamento di L. 150.000.000
- esercizio 1975: con uno
stanziamento di L. 150.000.000
Gli stanziamenti previsti a
carico degli esercizi dal 1974 al 1984 per la spesa di cui al punto 1) del
precedente articolo, e quelli previsti a carico degli esercizi 1974 e 1975 per
la spesa di cui al punto 2) dello stesso articolo, saranno iscritti in appositi
capitoli dei relativi bilanci di previsione. Alla copertura del relativo onere
si fara fronte con le maggiori entrate spettanti alla Regione per proventi per
pene pecuniarie, per la normale espansione del gettito dei tributi propri e per
l incremento naturale delle entrate a titolo di compartecipazione sulla tassa
di circolazione autoveicoli.
Le somme stanziate in ciascun
esercizio e non utilizzate nell esercizio medesimo, e quelle che si rendano
disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, saranno
trasferiti negli esercizi successivi.
Art. 9La presente legge
regionale e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell art. 127 della Costituzione e dell art. 60 dello
Statuto.
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