Anno 1973
Numero 25
Data 30/08/1973
Abrogato No
Materia Sport - Tempo libero;
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Legge Regionale 30 agosto 1973, n. 25

Provvidenze per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico.



Art. 1


Ai Comuni e agli altri enti pubblici nonche ai privati titolari di concessioni di uso del demanio marittimo che assumono iniziative dirette a costruire, ammodernare, o comunque a potenziare attrezzature per il diporto nautico nel territorio della Regione Puglia, la Regione medesima concede le seguenti provvidenze:

a) contributo sugli interessi nella spesa riconosciuta ammissibile, per l ammortamento del 50% del costo delle opere mediante mutuo da contrarsi con Istituti autorizzati.

Detto contributo sara concesso sugli interessi eccedenti il 4% e non potra superare il 6% a carico della Regione. Per le iniziative degli enti pubblici la spesa ammissibile a mutuo potra raggiungere il 75% del costo delle opere;

b) contributo in conto capitale a fondo perduto nella misura non eccedente il 25% della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo di cui alla lettera a) e corrisposto in misura costante direttamente agli istituti mutuanti per tutto il periodo di ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo e che non potra superare i 10 anni.

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) e corrisposto al titolare della concessione delle opere e in relazione all avanzamento dei lavori. 




Art. 2


Coloro che provvedono al finanziamento delle opere riconosciute ammissibili senza ricorrere a stipulazioni di mutuo possono ottenere che il contributo previsto alla lettera b) dell art. 1 sia elevato al 30%.


Art. 3


I contributi previsti dalla presente legge sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici per le medesime opere.

In tali casi, pero, il contributo regionale deve essere determinato in misura tale che, sommato alle predette provvidenze non superi i limiti massimi degli interventi specificati nel precedente art. 1.




Art. 4


Coloro che intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla presente legge debbono presentare domanda diretta all Amministrazione regionale.

La domanda deve essere corredata:

a) del progetto di massima dell opera provvisto dell autorizzazione del comune competente;

b) della relazione tecnica illustrativa atta, altresì, a dimostrare l utilita dell opera in relazione alle finalita della presente legge;

c) del preventivo di spesa;

d) dell indicazione dell istituto finanziario prescelto per l operazione o dichiarazione di provvedervi con mezzi propri;

e) della concessione di uso del demanio marittimo.

Le opere per le quali si richiedono i contributi devono essere destinate ad uso pubblico, ancorche a pagamento.




Art. 5


I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa sentita la Commissione Consiliare Permanente competente per materia.

Nella determinazione della misura delle provvidenze si tiene conto, in modo particolare, delle iniziative comprese in programmi organici di tipo comprensoriale, zonale e provinciale, ed interessanti localita incluse nei comprensori turistici e fornite di adeguata ricettivita.

La progettazione, l esecuzione e il collaudo delle attrezzature di cui all art. 1 devono rispettare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti.

Con il provvedimento di concessione dei contributi si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate. 




Art. 6


I mutui ed i contributi di cui al precedente art. 1 possono essere concessi per opere ed impianti da iniziare dopo l entrata in vigore della presente legge.


Art. 7


Le attrezzature finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per un periodo non inferiore a dieci anni.

In caso di mutamento di destinazione delle opere, il Presidente della Giunta regionale disporra, su conforme delibera della Giunta, la revoca delle provvidenze concesse, nonche il recupero della parte dei contributi eventualmente gia erogati.




Art. 8


Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge sono autorizzati:

1) per i contributi di cui all art. 1, lett. a), i seguenti limiti di impegno decennale:

1972 lire 50 milioni

1973 lire 50 milioni

1974 lire 20 milioni

1975 lire 10 milioni

2) per i contributi in conto capitale di cui  all’art. 1, lett. b), la somma di L. 750 milioni, ripartita in ragione di:

L. 250 milioni nell anno finanziario 1972

L. 340 milioni nell anno finanziario 1973

L. 80 milioni nell anno finanziario 1974

L. 80 milioni nell anno finanziario 1975




Art. 9


Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, per la spesa di cui al punto 1) del precedente articolo, ammontanti a complessive L. 1.300 milioni, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1984, come segue:

- esercizio 1972: al titolo 2° - sez. VI - rubrica IV - e istituito  il Cap. 329/ bis << Contributi nel pagamento dellimporto di mutui decennali contratti per la realizzazione di attrezzature per il << diporto nautico >> con uno stanziamento di L. 50.000.000 al quale di provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 308 << Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali >> del 1972;

- esercizio 1973: al titolo 2° - sez. VI - rubrica IV e istituito il capitolo 268/ bis << Contributi nel pagamento dell importo dei mutui decennali contratti per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico >> con uno stanziamento di L. 100.000.000 al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 << Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali >> del bilancio regionale per l esercizio 1973;

- esercizio 1974: con uno stanziamento di L. 120.000.000

- esercizi dal 1975 al 1981:  con uno stanziamento di L.130.000.000 in ciascun esercizio, per una spesa complessiva di L. 910.000.000

- esercizio 1982: con uno stanziamento di L. 80.000.000

- esercizio 1983: con uno stanziamento di L. 30.000.000

- esercizio 1984: con uno stanziamento di L. 10.000.000

Gli oneri derivanti dall applicazione della legge, per la spesa di cui al punto 2) del precedente articolo, ammontanti a complessive Lire 750.000.000, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1975, come segue:

- esercizio 1972: al titolo 2° - sez. VI - rubrica IV - e istituito il capitolo 329/ ter << Contributi in conto capitale per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico >>, con uno stanziamento di L. 250.000.000 al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 308 << Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali >>, del bilancio regionale per l esercizio1972; 

- esercizio 1973: al titolo 2° - sez. VI - rubrica IV e istituito il cap. 268/ ter << Contributi in conto capitale per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico >> con uno stanziamento di L. 340.000.000 al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo da cap. 230 << Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali >> per l esercizio 1973.

- esercizio 1974: con uno stanziamento di L. 80.000.000

- esercizio 1975: con uno stanziamento di L. 80.000.000

Gli stanziamenti previsti a carico degli esercizi dal 1974 al 1984 per la spesa di cui al punto 1) del precedente articolo e quelli previsti a carico degli esercizi 1974 e 1975 per la spesa di cui al punto 2) dello stesso articolo, saranno iscritti in appositi capitoli dei relativi bilanci di previsione. Alla copertura del relativo onere si fara fronte con le maggiori entrate spettanti alla Regione per proventi per pene pecuniarie, per la normale espansione del gettito dei tributi propri e per l incremento naturale delle entrate a titolo di compartecipazione sulla tassa di circolazione autoveicoli.

Le somme stanziate in ciascun esercizio e non utilizzate nell esercizio medesimo, e quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, saranno trasferiti negli esercizi successivi.




Art. 10


La presente legge regionale e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.