Legge Regionale 30 agosto 1973, n. 25 Provvidenze per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico.
Art. 1Ai Comuni e agli altri enti
pubblici nonche ai privati titolari di concessioni di uso del demanio marittimo
che assumono iniziative dirette a costruire, ammodernare, o comunque a
potenziare attrezzature per il diporto nautico nel territorio della Regione
Puglia, la Regione medesima concede le seguenti provvidenze:
a) contributo sugli interessi
nella spesa riconosciuta ammissibile, per l ammortamento del 50% del costo
delle opere mediante mutuo da contrarsi con Istituti autorizzati.
Detto contributo sara concesso
sugli interessi eccedenti il 4% e non potra superare il 6% a carico della
Regione. Per le iniziative degli enti pubblici la spesa ammissibile a mutuo
potra raggiungere il 75% del costo delle opere;
b) contributo in conto capitale
a fondo perduto nella misura non eccedente il 25% della spesa riconosciuta
ammissibile.
Il contributo di cui alla
lettera a) e corrisposto in misura costante direttamente agli istituti mutuanti
per tutto il periodo di ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo
e che non potra superare i 10 anni.
Il contributo in conto capitale
di cui alla lettera b) e corrisposto al titolare della concessione delle opere
e in relazione all avanzamento dei lavori.
Art. 2Coloro che provvedono al
finanziamento delle opere riconosciute ammissibili senza ricorrere a
stipulazioni di mutuo possono ottenere che il contributo previsto alla lettera
b) dell art. 1 sia elevato al 30%.
Art. 3I contributi previsti dalla
presente legge sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o
da altri Enti pubblici per le medesime opere.
In tali casi, pero, il
contributo regionale deve essere determinato in misura tale che, sommato alle
predette provvidenze non superi i limiti massimi degli interventi specificati
nel precedente art. 1.
Art. 4Coloro che intendono avvalersi
delle provvidenze previste dalla presente legge debbono presentare domanda
diretta all Amministrazione regionale.
La domanda deve essere
corredata:
a) del progetto di massima
dell opera provvisto dell autorizzazione del comune
competente;
b) della relazione tecnica
illustrativa atta, altresì, a dimostrare l utilita dell opera in relazione
alle finalita della presente legge;
c) del preventivo di spesa;
d) dell indicazione dell
istituto finanziario prescelto per l operazione o dichiarazione di provvedervi
con mezzi propri;
e) della concessione di uso del
demanio marittimo.
Le opere per le quali si
richiedono i contributi devono essere destinate ad uso pubblico, ancorche a
pagamento.
Art. 5I contributi sono concessi con
decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della
Giunta stessa sentita la Commissione Consiliare Permanente competente per
materia.
Nella determinazione della
misura delle provvidenze si tiene conto, in modo particolare, delle iniziative
comprese in programmi organici di tipo comprensoriale, zonale e provinciale, ed
interessanti localita incluse nei comprensori turistici e fornite di adeguata
ricettivita.
La progettazione, l esecuzione
e il collaudo delle attrezzature di cui all art. 1 devono rispettare tutte le
prescrizioni previste dalle norme vigenti.
Con il provvedimento di
concessione dei contributi si stabiliscono i termini entro i quali le opere
debbono essere iniziate ed ultimate.
Art. 6I mutui ed i contributi
di cui al precedente art. 1 possono essere concessi per opere ed impianti da
iniziare dopo l entrata in vigore della presente legge.
Art. 7Le attrezzature finanziate ai
sensi della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per
un periodo non inferiore a dieci anni.
In caso di mutamento di
destinazione delle opere, il Presidente della Giunta regionale disporra, su
conforme delibera della Giunta, la revoca delle provvidenze concesse, nonche il
recupero della parte dei contributi eventualmente gia
erogati.
Art. 8Per la concessione delle
provvidenze previste dalla presente legge sono autorizzati:
1) per i contributi di cui all
art. 1, lett. a), i seguenti limiti di impegno decennale:
1972 lire 50
milioni
1973 lire 50
milioni
1974 lire 20
milioni
1975 lire 10
milioni
2) per i contributi in conto
capitale di cui all’art. 1, lett. b), la
somma di L. 750 milioni, ripartita in ragione di:
L. 250 milioni nell anno
finanziario 1972
L. 340 milioni nell anno
finanziario 1973
L. 80 milioni nell anno
finanziario 1974
L. 80 milioni nell anno
finanziario 1975
Art. 9Gli oneri derivanti dalla
applicazione della presente legge, per la spesa di cui al punto 1) del
precedente articolo, ammontanti a complessive L. 1.300 milioni, saranno a carico
degli esercizi dal 1972 al 1984, come segue:
- esercizio 1972: al titolo 2°
- sez. VI - rubrica IV - e istituito il
Cap. 329/ bis << Contributi nel pagamento dellimporto di mutui decennali
contratti per la realizzazione di attrezzature per il << diporto nautico
>> con uno stanziamento di L. 50.000.000 al quale di provvede mediante
prelevamento di pari importo dal cap. 308 << Fondo a disposizione per
interventi economici e sociali da definire con leggi regionali >> del
1972;
- esercizio 1973: al titolo 2°
- sez. VI - rubrica IV e istituito il capitolo 268/ bis << Contributi nel
pagamento dell importo dei mutui decennali contratti per la realizzazione di
attrezzature per il diporto nautico >> con uno stanziamento di L.
100.000.000 al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap.
230 << Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire
con leggi regionali >> del bilancio regionale per l esercizio
1973;
- esercizio 1974: con uno
stanziamento di L. 120.000.000
- esercizi dal 1975 al
1981: con uno stanziamento di
L.130.000.000 in ciascun esercizio, per una spesa complessiva di L.
910.000.000
- esercizio 1982: con uno
stanziamento di L. 80.000.000
- esercizio 1983: con uno
stanziamento di L. 30.000.000
- esercizio 1984: con uno
stanziamento di L. 10.000.000
Gli oneri derivanti dall
applicazione della legge, per la spesa di cui al punto 2) del precedente
articolo, ammontanti a complessive Lire 750.000.000, saranno a carico degli
esercizi dal 1972 al 1975, come segue:
- esercizio 1972: al titolo 2°
- sez. VI - rubrica IV - e istituito il capitolo 329/ ter << Contributi
in conto capitale per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico
>>, con uno stanziamento di L. 250.000.000 al quale si provvede mediante
prelevamento di pari importo dal cap. 308 << Fondo a disposizione per
interventi economici e sociali da definire con leggi regionali >>, del
bilancio regionale per l esercizio1972;
- esercizio 1973: al titolo 2°
- sez. VI - rubrica IV e istituito il cap. 268/ ter << Contributi in
conto capitale per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico
>> con uno stanziamento di L. 340.000.000 al quale si provvede mediante
prelevamento di pari importo da cap. 230 << Fondo a disposizione per
interventi economici e sociali da definire con leggi regionali >> per l
esercizio 1973.
- esercizio 1974: con uno
stanziamento di L. 80.000.000
- esercizio 1975: con uno
stanziamento di L. 80.000.000
Gli stanziamenti previsti a
carico degli esercizi dal 1974 al 1984 per la spesa di cui al punto 1) del
precedente articolo e quelli previsti a carico degli esercizi 1974 e 1975 per la
spesa di cui al punto 2) dello stesso articolo, saranno iscritti in appositi
capitoli dei relativi bilanci di previsione. Alla copertura del relativo onere
si fara fronte con le maggiori entrate spettanti alla Regione per proventi per
pene pecuniarie, per la normale espansione del gettito dei tributi propri e per
l incremento naturale delle entrate a titolo di compartecipazione sulla tassa
di circolazione autoveicoli.
Le somme stanziate in ciascun
esercizio e non utilizzate nell esercizio medesimo, e quelle che si rendano
disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, saranno
trasferiti negli esercizi successivi.
Art. 10La presente legge
regionale e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto.
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