Legge Regionale 20 dicembre 1973, n. 26 Norme in materia di circoscrizioni comunali.
Art. 1(Modificazione del territorio,
della denominazione e del capoluogo dei comuni) La costituzione di nuovi
comuni, la fusione di piu Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni
comunali, del capoluogo e della denominazione del comune si effettuano, ai sensi
dell art. 63 dello Statuto, con legge regionale.
Art. 2(Costituzione di nuovi
comuni) Le frazioni aventi almeno n.
2.000 abitanti residenti, singole o associate - salvo casi speciali -
appartenenti ad uno o piu Comuni, purche contermini, quando presentano, per le
condizioni dei luoghi, dell aggregato umano, dello sviluppo socio - economico,
propri caratteri di autosufficienza, di individualita e di omogeneita e
abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono, possono
essere costituite in Comune autonomo, sempre che la parte residua del Comune, da
cui la frazione o le frazioni si distaccano, conservi le condizioni di
autosufficienza necessaria per l espletamento dei
servizi.
Il provvedimento della Regione
deve essere preceduto dalla consultazione della popolazione interessata nonche
dal parere favorevole espresso dal Consiglio comunale con maggioranza dei 3/ 4
dei consiglieri a questo assegnati.
Art. 3(Distacco di
frazioni) Una frazione puo essere
distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad un altro Comune
contermine, quando sia presentata domanda da parte di almeno un terzo dei
cittadini elettori residenti nella stessa frazione, sia eseguita la
consultazione degli stessi e concorra il voto favorevole del Consiglio del
Comune al quale la frazione intende aggregarsi e di quello dal quale intende
distaccarsi, espresso con la maggioranza dei 3/ 4 dei consiglieri a questi
assegnati, sempre che la parte residua del Comune da cui la frazione si
distacca, conservi la autosufficienza necessaria per l espletamento dei
servizi.
Art. 4(Riunioni di comuni
contermini) Comuni contermini possono
essere riuniti tra loro e uno o piu Comuni possono essere aggregati ad un altro
Comune, quando i rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino
d accordo le condizioni.
La Regione, prima di adottare
il relativo provvedimento costitutivo ha l obbligo di sentire le popolazioni
interessate mediante consultazione elettorale.
Art. 5(Modifica della circoscrizione
territoriale) I Comuni il cui territorio
risulti insufficiente in rapporto all impianto, all incremento o al
miglioramento dei pubblici servizi, all espansione degli abitanti e degli
insediamenti industriali o alle esigenze dello sviluppo economico in generale,
possono richiedere l ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei
Comuni contermini.
La Regione provvede con legge,
previa consultazione delle popolazioni interessate.
Art. 6(Determinazione dei
confini) Qualora il confine fra due o
piu Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o
comunque dia luogo ad incertezze, i Consigli comunali possono deliberarne la
determinazione e, se del caso, la rettifica fissandone d accordo le condizioni.
La determinazione e la
rettifica dei confini sono disposte con decreto del Presidente della Giunta
regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
In caso di mancato accordo, la
determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti
patrimoniali, sono disposti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione
Consiliare competente.
Art. 7(Regolamento dei rapporti
patrimoniali ed economico - finanziari) I rapporti patrimoniali ed
economico - finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali
sono regolati dai Comuni interessati.
In caso di mancato accordo
provvede d ufficio la Giunta regionale sentita la Commissione Consiliare
competente.
In ogni caso, nel provvedimento
legislativo regionale che attiene a modifiche di circoscrizioni comunali, sono
sempre stabiliti i rapporti patrimoniali tra gli enti interessati alle modifiche
stesse.
Art. 8Le modalita ed i termini
della consultazione popolare di cui agli articoli precedenti sono determinati
con legge regionale.
Art. 9La presente legge sara
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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