Anno 1973
Numero 26
Data 20/12/1973
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note
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Legge Regionale 20 dicembre 1973, n. 26

Norme in materia di circoscrizioni comunali.



Art. 1

(Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni)


La costituzione di nuovi comuni, la fusione di piu Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune si effettuano, ai sensi dell art. 63 dello Statuto, con legge regionale. 



Art. 2

(Costituzione di nuovi comuni)


Le frazioni aventi almeno n. 2.000 abitanti residenti, singole o associate - salvo casi speciali - appartenenti ad uno o piu Comuni, purche contermini, quando presentano, per le condizioni dei luoghi, dell aggregato umano, dello sviluppo socio - economico, propri caratteri di autosufficienza, di individualita e di omogeneita e abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono, possono essere costituite in Comune autonomo, sempre che la parte residua del Comune, da cui la frazione o le frazioni si distaccano, conservi le condizioni di autosufficienza necessaria per l espletamento dei servizi.

Il provvedimento della Regione deve essere preceduto dalla consultazione della popolazione interessata nonche dal parere favorevole espresso dal Consiglio comunale con maggioranza dei 3/ 4 dei consiglieri a questo assegnati.




Art. 3

(Distacco di frazioni)


Una frazione puo essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad un altro Comune contermine, quando sia presentata domanda da parte di almeno un terzo dei cittadini elettori residenti nella stessa frazione, sia eseguita la consultazione degli stessi e concorra il voto favorevole del Consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregarsi e di quello dal quale intende distaccarsi, espresso con la maggioranza dei 3/ 4 dei consiglieri a questi assegnati, sempre che la parte residua del Comune da cui la frazione si distacca, conservi la autosufficienza necessaria per l espletamento dei servizi.



Art. 4

(Riunioni di comuni contermini)


Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o piu Comuni possono essere aggregati ad un altro Comune, quando i rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d accordo le condizioni.

La Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo ha l obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.




Art. 5

(Modifica della circoscrizione territoriale)


I Comuni il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all impianto, all incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all espansione degli abitanti e degli insediamenti industriali o alle esigenze dello sviluppo economico in generale, possono richiedere l ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei Comuni contermini.

La Regione provvede con legge, previa consultazione delle popolazioni interessate. 




Art. 6

(Determinazione dei confini)


Qualora il confine fra due o piu Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i Consigli comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la rettifica fissandone d accordo le condizioni.

La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

In caso di mancato accordo, la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.




Art. 7

(Regolamento dei rapporti patrimoniali ed economico - finanziari)


I rapporti patrimoniali ed economico - finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai Comuni interessati.

In caso di mancato accordo provvede d ufficio la Giunta regionale sentita la Commissione Consiliare competente.

In ogni caso, nel provvedimento legislativo regionale che attiene a modifiche di circoscrizioni comunali, sono sempre stabiliti i rapporti patrimoniali tra gli enti interessati alle modifiche stesse.




Art. 8


Le modalita ed i termini della consultazione popolare di cui agli articoli precedenti sono determinati con legge regionale. 


Art. 9


La presente legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.