Legge Regionale 20 dicembre 1973, n. 27 Norme sul referendum abrogativo e consultivo.
Art. 1Possono essere sottoposte a
referendum abrogativo le leggi regionali ovvero singole disposizioni in esse
contenute.
Non e ammesso referendum
popolare per l abrogazione di disposizioni dello Statuto regionale, di leggi
tributarie e di bilancio.
Non è ammesso inoltre il
referendum per le leggi in materia urbanistica approvata con la maggioranza dei
due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
Il referendum abrogativo e
richiesto da almeno cinquantamila cittadini iscritti nelle liste elettorali per
il Consiglio regionale, ovvero da due Consigli provinciali, ovvero da dieci
Consigli comunali.
Art. 2Per la raccolta delle firme
devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla Regione.
Su tali moduli deve essere
indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione
popolare, riportando la seguente formula << volete che sia abrogata
>>, seguita dall indicazione della data, del numero e del titolo della
legge sulla quale il referendum e richiesto.
Qualora si richieda referendum
per l abrogazione parziale di una legge, nella formula indicata al precedente
comma deve essere inserita anche la indicazione del numero dell’articolo o degli articoli sui quali il
referendum sia richiesto.
Qualora si richieda referendum
per l abrogazione di parte di uno o piu articoli di legge, oltre l
indicazione della legge e dell articolo di cui ai precedenti commi, deve essere
inserita l indicazione del comma, e dovra essere altresì integralmente
trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia
proposta l abrogazione.
Ogni richiesta di referendum
deve riguardare un unico oggetto. La normativa di cui si chiede la soppressione
puo essere contenuta in piu leggi.
In calce alla formula prevista
dai commi precedenti, i moduli devono contenere l indicazione dei promotori
designati ad esercitare le funzioni previste dai successivi artt. 4, 5, 8, 12,
15 e 17.
La richiesta di referendum non
puo essere presentata su moduli vidimati da oltre sei
mesi.
Art. 3La richiesta di referendum
viene effettuata dall elettore mediante apposizione della propria firma sui
moduli di cui all articolo precedente.
Accanto alla firma devono
essere indicati per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, ed il
Comune nelle cui liste elettorali e iscritto.
La firma deve essere
autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario
nella cui circoscrizione e compreso il Comune dove e iscritto l elettore,
ovvero dal Giudice conciliatore, dal Sindaco o dal Segretario di detto Comune,
ovvero dal Segretario dell Amministrazione provinciale.
L autenticazione delle firme
deve indicare la data in cui essa avviene; puo essere unica per tutte le firme
contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme
contenute nel modulo.
Il pubblico ufficiale che
procede alle autenticazioni da atto della manifestazione di volonta dell
elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.
Alla proposta devono essere
allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai Sindaci dei Comuni
a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l iscrizione dei medesimi nelle
relative liste elettorali.
Art. 4La richiesta di referendum,
corredata dalla prescritta documentazione, va presentata all Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale da parte di almeno tre promotori designati ai
sensi dell art. 2. Un funzionario dell Ufficio di Presidenza, mediante
processo verbale, dà atto della presentazione della richiesta, della sua data e
del deposito dei documenti.
Nello stesso verbale e altresì
indicato, giusta dichiarazione dei presentatori, il numero delle firme
raccolte.
Art. 5Le spese per l autenticazione
del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i
diritti dovuti per l autentica ai segretari comunali, qualora sia stata
dichiarata la legittimita della richiesta ai sensi del successivo articolo 8.
Per ottenere il rimborso di
tali spese, i presentatori della richiesta devono far domanda scritta, indicando
il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.
La domanda deve essere presentata insieme alla richiesta.
Art. 6La richiesta di referendum da
parte dei Consigli provinciali o comunali a norma dell’art. 1, 3° comma, deve contenere la
indicazione precisa della legge o delle singole disposizioni di cui si propone
l abrogazione.
Le delibere consiliari che
approvano la richiesta sono trasmesse dai Presidenti delle Amministrazioni
provinciali o dai Sindaci dei comuni interessati all Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui essa
e pervenuta all Ufficio di Presidenza da parte dell ultima Amministrazione
provinciale o dell ultimo Comune il cui concorso completi il numero degli enti
richiesti dall art. 1, terzo comma.
La presentazione deve avvenire
entro sei mesi dalla data della delibera del primo Consiglio comunale o
provinciale che ha approvato la proposta.
Il primo Consiglio che ha
approvato la proposta e considerato promotore agli effetti di quanto previsto
dai successivi artt. 8, 12, 15 e 17.
Art. 7Entro dieci giorni dalla
presentazione della richiesta di referendum, lo Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale delibera alla unanimita sull ammissibilita della
richiesta stessa con riferimento alla osservanza di quanto disposto dall art.
1, primo e secondo comma, della presente legge.
Qualora manchi l unanimita,
delibera il Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione
dell Ufficio di Presidenza.
Art. 8La richiesta, qualora sia
ritenuta ammissibile, e trasmessa immediatamente dall Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale al Presidente della Corte di Appello di Bari.
Entro i due giorni successivi a
tale trasmissione, il Presidente designa una sezione della Corte che assume le
funzioni di Ufficio centrale per il referendum popolare abrogativo di leggi
regionali della Puglia .
Appena costituito, l Ufficio
centrale procede all esame della richiesta presentata, con riferimento all
osservanza delle norme contenute negli articoli 1 (3# comma), 2, 3, 4 e 6.
Le operazioni di verifica e di
computo delle firme devono essere completate dall Ufficio centrale entro i
venti giorni successivi al suo insediamento. Di tutte le operazioni e redatto
verbale.
Alle operazioni dell Ufficio
centrale possono assistere, su loro richiesta, i promotori del referendum o loro
rappresentanti.
Qualora risultino osservate le
norme di cui agli artt. 1 (3° comma), 2, 3, 4 e 6 della presente legge, l
Ufficio centrale da atto con ordinanza della legittimita della richiesta
presentata.
L ordinanza e immediatamente
comunicata all Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e al Presidente
della Giunta regionale.
Qualora non risulti osservata
la normativa citata nel comma precedente, lo Ufficio centrale da atto di tale
mancata osservanza con ordinanza che e affissa nell albo della Corte d
Appello e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
Art. 9Entro dieci giorni dall
emanazione dell ordinanza di cui al quinto comma dell articolo precedente, il
Presidente della Giunta regionale, sentito l Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, indice con decreto il referendum.
La data di effettuazione del
referendum deve essere fissata in una domenica compresa tra il trentesimo ed il
quarantacinquesimo giorno successivo alla data del decreto.
I referendum abrogativi possono
effettuarsi due volte all anno rispettivamente nei periodi dal 1° marzo al 30
giugno e dal 1° settembre al 31 ottobre. I giorni non compresi in questi due
periodi non sono da computare agli effetti del termine previsto nella seconda
parte del comma precedente. I referendum abrogativi non possono aver luogo nell
anno di cessazione della legislatura.
Art. 10La votazione per il referendum
si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
L elettorato attivo, la tenuta
e la revisione delle liste elettorali, sono disciplinate dalle disposizioni del
testo unico delle leggi per la disciplina dell elettorato attivo e per la
tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. La ripartizione dei comuni in
sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle
disposizioni della legge del testo unico delle leggi sulla composizione e l
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.
Art. 11I certificati di iscrizione
nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori entro il ventesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il
referendum.
I certificati non recapitati al
domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l
Ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal venticinquesimo giorno
successivo alla pubblicazione del decreto.
Art. 12In ciascuna sezione e
costituito un Ufficio elettorale, composto di un presidente, di tre scrutatori e
di un segretario, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive
modificazioni.
Alle operazioni di voto e di
scrutinio presso i seggi, nonche alle operazioni degli Uffici provinciali e
dell Ufficio centrale per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano,
un rappresentante di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in
Consiglio regionale e dei promotori del referendum.
Alle designazioni dei predetti
rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona
munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del Presidente o dal
segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei
promotori del referendum; per l Ufficio centrale, persona munita di mandato,
autenticato da notaio, da parte del Presidente o del segretario regionale del
partito o del gruppo politico, oppure da parte dei promotori del
referendum.
Art. 13Le schede per il referendum, di
carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta
regionale con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle
A e B allegate alla presente legge.
Esse contengono il quesito
formulato a termini dell art. 2, letteralmente riprodotto a caratteri
chiaramente leggibili.
L elettore vota tracciando con
la matita un segno sulla risposta da lui prescelta, o comunque nel rettangolo
che la contiene.
Qualora nello stesso giorno
debbano svolgersi piu referendum, all elettore vengono consegnate piu schede
di colore diverso.
Nel caso previsto dal
precedente comma, l Ufficio di sezione per il referendum osserva per gli
scrutini, l ordine di presentazione delle richieste di
referendum.
Art. 14Per le operazioni
preelettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel DPR 16 maggio
1960, n. 570 e successive modificazioni.
Art. 15Presso il Tribunale la cui
circoscrizione comprende il capoluogo della provincia, e costituito l Ufficio
provinciale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal
Presidente del Tribunale entro venti giorni dalla data del decreto che indice il
referendum.
Dei tre magistrati il piu
anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati
supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.
Le funzioni di segretario sono
esercitate da un cancelliere del Tribunale, designato dal Presidente del
Tribunale medesimo.
Sulla base dei verbali di
scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni
della provincia, l Ufficio provinciale per il referendum da atto del numero
degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver
provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non
assegnati.
Di tutte le operazioni e
redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la
cancelleria del Tribunale, uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale,
all ufficio centrale per il referendum, unitamente ai verbali di votazione e di
scrutinio degli Uffici di sezione e ai documenti annessi, e uno viene trasmesso
alla prefettura della provincia.
I promotori della richiesta di
referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia
dell esemplare dei verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.
Art. 16L Ufficio centrale per il
referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i
relativi allegati, e comunque non oltre i venti giorni dallo svolgimento del
referendum, procede in pubblica adunanza facendosi assistere per l esecuzione
materiale dei calcoli da esperti nominati dal Presidente della Corte d Appello,
all accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei
votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli
e di quelli contrari alla proposta sottoposta a
referendum.
Le funzioni di segretario sono
esercitate da un cancelliere della Corte d Appello, designato dal Presidente
della Corte medesima.
Di tutte le operazioni e
redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali e depositato presso la
cancelleria della Corte d Appello unitamente ai verbali e agli atti gia
trasmessi dagli Uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono
trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, al Presidente
del Consiglio regionale e al Commissario di
Governo.
L Ufficio centrale conclude le
operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum. La
proposta sottoposta a referendum e approvata se ha partecipato alla votazione
la maggioranza degli aventi diritto e se e raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
Art. 17Sulle proteste e sui
reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli
Uffici provinciali o all Ufficio centrale per il referendum, decide quest
ultimo, nella pubblica adunanza di cui all articolo precedente, prima di
procedere alle operazioni ivi previste.
Art. 18Il Presidente della Giunta
regionale, non appena ricevuto il verbale previsto dall art. 16, qualora
risulti che la richiesta sottoposta a referendum e stata approvata, provvede
con proprio decreto all abrogazione della legge o delle singole disposizioni in
essa contenute.
L abrogazione ha effetto a
decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui
al comma precedente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 19Qualora i risultati del
referendum siano contrari all abrogazione, il Presidente della Giunta regionale
ordina la pubblicazione di esso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In questo caso non potra
essere ripresentata richiesta di referendum abrogativo sulla medesima legge o
disposizioni di legge, prima che si siano svolte le elezioni per il Consiglio
regionale, e in ogni caso non prima di tre anni.
Art. 20Se, prima della data di
svolgimento del referendum, sia intervenuta l abrogazione della legge regionale
o delle singole disposizioni di legge su cui il referendum e richiesto, l
Ufficio centrale per il referendum dichiara con ordinanza che le operazioni
relative non hanno piu corso.
Art. 21Sono sottoposte a referendum
consultivo delle popolazioni interessate le proposte di leggi concernenti la
istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle
denominazioni comunali.
Il Presidente della Giunta
regionale indice con decreto il referendum consultivo, in seguito alla
trasmissione della delibera consiliare o della proposta di legge, di cui ai
commi precedenti, da parte dell Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale.
La data di effettuazione e
fissata a norma della seconda parte del 1° comma e del 2° comma del precedente
art. 9.
Art. 22Al referendum consultivo
partecipano gli elettori dei Comuni interessati, iscritti nelle liste valide per
le elezioni del Consiglio regionale.
Per lo svolgimento del
referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute
negli artt. 10, 11, 12 della presente legge. I referendum consultivi non possono
aver luogo nell anno di cessazione della legislatura.
Per le operazioni preelettorali
e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nel DPR 16 maggio 1960, n. 570 e
successive modificazioni.
Le schede per i referendum
consultivi, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono
fornite dalla Giunta regionale. In esse e formulato il quesito da sottoporre
alla consultazione popolare ed e riportato integralmente il testo del
provvedimento o della proposta di legge sottoposta a
referendum.
L elettore vota tracciando con
la matita un segno sulla riposta da lui prescelta, o comunque sullo spazio in
cui essa e contenuta.
Art. 23Il Presidente della Corte d
Appello di Bari, entro venti giorni dalla data del decreto che indice il
referendum, designa una sezione della Corte che assume le funzioni di <<
Ufficio centrale per il referendum popolare consultivo
>>.
I verbali di scrutinio ed i
relativi allegati sono trasmessi direttamente all Ufficio centrale per il
referendum dagli Uffici di sezione dei Comuni interessati. L Ufficio centrale
per il referendum, appena pervenuti i verbali di cui al comma precedente, o
comunque non oltre i dieci giorni dallo svolgimento del referendum, si riunisce
in pubblica adunanza, facendosi assistere, per l esecuzione materiale dei
calcoli, da esperti nominati dal Presidente della Corte d Appello.
Le funzioni di segretario sono
esercitate da un cancelliere della Corte d Appello.
Di tutte le operazioni e
redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali e depositato presso la
cancelleria della Corte d Appello, unitamente ai verbali e agli atti trasmessi
dagli Uffici di sezione per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi
rispettivamente al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del
Consiglio regionale.
Art. 24Sulla base dei verbali di
scrutinio ad esso trasmessi, l Ufficio centrale per il referendum consultivo,
dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non
assegnati, procede all accertamento del numero complessivo degli elettori
aventi diritto, del numero complessivo dei votanti e alla somma dei voti
favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.
L Ufficio centrale conclude le
operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.
Art. 25Sulle proteste e sui
reclami, relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, eventualmente
presentati all Ufficio centrale per il referendum consultivo, decide quest
ultimo, prima di procedere alle operazioni previste dall’articolo precedente.
Art. 26Il Presidente della
Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di cui all ultimo comma dell
articolo 23, ordina la pubblicazione dei risultati sul referendum consultivo sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 27Per tutto cio che non e
disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni del testo unico delle leggi per l elezione della Camera dei
Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361.
Art. 28Le disposizioni penali
contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della
Camera dei Deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della
presente legge.
Le sanzioni previste dagli
artt. 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti
negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di
referendum, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati
dalla presente legge.
Le sanzioni previste dagli
artt. 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti
negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di
referendum, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati
dalla presente legge.
La sanzioni previste dall art.
103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell
articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all oggetto del
referendum.
Art. 29La propaganda relativa allo
svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge e consentita dal
trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Ad essa si applicano le
disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212.
Le facolta riconosciute dalle
disposizioni della presente legge ai partiti o gruppi politici che partecipano
direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o
gruppi politici che siano rappresentati in Consiglio e ai promotori del
referendum, questi ultimi considerati in unico complesso.
In ogni caso deve essere
rivolta istanza alla Giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno
antecedente alla data della votazione per l assegnazione dei prescritti spazi.
Art. 30Le spese per lo svolgimento dei
referendum di cui alla presente legge sono a carico della
Regione.
Le spese relative agli
adempimenti di spettanza dei comuni, nonche quelle per le competenze dovute ai
componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla
Regione.
Art. 31Nel bilancio di previsione
della Regione Puglia per l anno finanziario 1973 e iscritto per memoria il
capitolo 226/ bis << Spese per lo svolgimento dei referendum abrogativi di
leggi ed altri atti della Regione >>, che contemporaneamente viene
dichiarato << spesa obbligatoria >> ai sensi e per gli effetti dell
art. 3 della legge regionale 5 maggio 1973, n. 10.
Per gli anni finanziari
successivi la previsione di spesa fara carico al corrispondente capitolo di
bilancio.
Art. 32La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto.
Tabella A (Scheda di votazione per il
referendum previstro dagli articoli 63 e 72 dello Statuto)
REFERENDUM
POPOLARE
per________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Approvate__________________________________________________________
__________________________________________________________________
Tabella B (Retro della Scheda di cui alla
Tabella A)
REFERENDUM POPOLARE
_________________________________________________________
(data)
Provincia di
_______________________________________________
SCHEDA PER LA VOTAZIONE
FIRMA DELLO
SCRUTATORE
__________________________________
Timbro
|