Legge Regionale 20 dicembre 1973, n. 28
Concessione dell' indennita' di missione al personale statale proveniente dai servizi centrali e periferici non trasferiti, messo a disposizione della Regione Puglia.
Art. 1Al personale dello Stato
proveniente da servizi centrali e periferici non trasferiti alle Regioni, messo
a disposizione della Regione Puglia ai sensi dei decreti del Presidente della
Repubblica nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972 e nn. 8, 9, 10 e 11 del 15
gennaio 1972, destinato a sede diversa da quella dell Ufficio statale di
provenienza, e corrisposta, con decorrenza dalla data di assunzione del
servizio e fino alla data di inquadramento nel ruolo regionale, l indennita di
missione, con le modalita e i limiti previsti dalla legge 15 aprile1961, n.
291.