Anno 1973
Numero 28
Data 20/12/1973
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 20 dicembre 1973, n. 28

Concessione dell' indennita' di missione al personale statale proveniente dai servizi centrali e periferici non trasferiti, messo a disposizione della Regione Puglia.



Art. 1


Al personale dello Stato proveniente da servizi centrali e periferici non trasferiti alle Regioni, messo a disposizione della Regione Puglia ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972 e nn. 8, 9, 10 e 11 del 15 gennaio 1972, destinato a sede diversa da quella dell Ufficio statale di provenienza, e corrisposta, con decorrenza dalla data di assunzione del servizio e fino alla data di inquadramento nel ruolo regionale, l indennita di missione, con le modalita e i limiti previsti dalla legge 15 aprile1961, n. 291.



Art. 2


All onere derivante dall applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l esercizio 1972 e per l esercizio 1973.

Alla copertura degli eventuali oneri per gli anni finanziari dal 1974 in poi si provvedera con normale stanziamento da riportare nel bilancio regionale.




Art. 3


La presente legge regionale sara pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Essa e dichiarata urgente ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.