Anno 1974
Numero 2
Data 21/01/1974
Abrogato No
Materia Lavori pubblici;
Note
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Legge Regionale 21 gennaio 1974, n. 2

Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere pubbliche.



Art. 1


L intervento finanziario della Regione per la realizzazione di opere pubbliche di interesse delle province, dei comuni e loro consorzi e delle Comunita Montane, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, anche se non previste dalla legge statale 17- 7- 1890, n. 6972 e successive modificazioni, e degli altri enti, per le materie trasferite ai sensi dell art. 2 del DPR 15- 1- 1972, n. 8, e attuato mediante concessione di contributi costanti, ovvero di contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere.

Sono ammesse a contributo anche le somme occorrenti per eventuali espropriazioni per oneri fiscali, per rilievi geognostici, da valutarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonche per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilita e collaudi, da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali ridotte del 20%, sull ammontare dei lavori e delle espropriazioni.




Art. 2


I contributi costanti vengono concessi nella misura percentuale necessaria a coprire tutte le spese per l ammortamento del mutuo da contrarre per la realizzazione delle opere; al tasso effettivamente praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti per le seguenti opere:

- costruzione completamento, ampliamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonche delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento degli ospedali, convalescenziari, luoghi di cura, ambulatori, edifici destinati all assistenza della prima infanzia, al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti ed in genere a finalita di assistenza e beneficenza pubblica;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di acquedotti e fognature urbane;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento e arredamento di edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di opere igienico - sanitarie di interesse degli enti locali e, particolarmente, mattatoi, lavatoi, bagni pubblici, cimiteri, mercati, ecc.;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento delle strade occorrenti ad allacciare alla rete esistente i comuni e le frazioni isolate, delle strade di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria o alla statale o all autostrada piu vicina, nonche delle strade necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione dei comuni vicini e le frazioni di uno stesso comune;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade provinciali, anche se non ancora classificate;

- sistemazione straordinaria, ampliamento e miglioramento anche con cilindratura e bitumatura delle strade provinciali e comunali interne agli abitati;

- costruzione di linee metropolitane;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento dei porti e approdi di quarta classe, con particolare riguardo per quelli interessanti l attivita peschereccia;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni, le frazioni, le borgate e contrade;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di sedi comunali;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di edifici pubblici e di proprieta dei comuni, delle province e di altri enti locali.




Art. 3


I contributi in conto capitale vengono concessi nella misura dell 80% elevabili fino al 100% della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle seguenti opere:

- costruzione, completamento, ampliamento e sistemazione degli acquedotti, nonche delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento degli ospedali, convalescenziari, luoghi di cura, ambulatori, edifici destinati alla assistenza della prima infanzia, al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti ed in genere a finalita di assistenza e beneficenza pubblica;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento e arredamento di edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle amministrazioni provinciali ai sensi dell art. 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonche di strade provinciali classificate tali prima della entrata in vigore della legge medesima;

- sistemazione generale, comprese varianti, rettifiche e ammodernamento delle strade classificate provinciali ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 12- 2- 1958, n. 126.  




Art. 4


I contributi in annualita sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell ammortamento dei mutui.

I contributi in capitale sono corrisposti agli enti interessati in corso di esecuzione delle opere, limitatamente ai nove decimi dell ammontare complessivo, in base agli stati di avanzamento dei lavori e il saldo e corrisposto dopo l approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 




Art. 5


Nella esecuzione delle opere pubbliche di cui ai precedenti articoli si osservano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le norme in vigore per i lavori pubblici e della legge 2- 2- 1973, n. 14 sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata.

Si intendono sostituiti, nell ambito delle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni, ai sensi del DPR 15- 1- 1972, n. 8, gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le norme delle leggi suddette facciano riferimento a funzioni amministrative degli organi e degli uffici centrali e periferici dello Stato. 




Art. 6


Gli enti beneficiari dei contributi provvedono alla progettazione, all appalto, alla direzione, contabilita e assistenza dei lavori, assumendo ogni conseguente responsabilita di ordine tecnico e amministrativo.

All appalto dei lavori dovra provvedersi secondo le norme vigenti in materia. 




Art. 7


Il Consiglio regionale approva ed aggiorna annualmente entro il 30 giugno il piano generale ed i piani settoriali dei lavori pubblici nonche i piani di interventi straordinari predisposti dalla Giunta.

Sulla base di tali piani e delle priorita in essi contenute, la Giunta regionale attua annualmente il programma degli interventi, tenuto conto dei contributi concessi nei precedenti esercizi e dello stato di attuazione delle opere gia finanziate.

Le richieste di cui al precedente comma devono essere inviate, per il tramite degli uffici periferici regionali, agli Assessorati competenti entro il 31 marzo di ciascun anno, corredate di preventivi sommari di spesa e di apposita deliberazione contenente la indicazione dell ordine di priorita che si intende attribuire a ciascuna delle opere per le quali viene chiesto il finanziamento. 




Art. 8


Il Presidente della Giunta formula le promesse di contributo sulla base del programma annuale di cui al precedente articolo, indicando i termini entro i quali gli Enti interessati devono presentare i progetti esecutivi e la documentazione tecnico - amministrativa. Tali termini sono prorogabili per giustificati motivi.

Il Presidente della Giunta, puo autorizzare a richiesta degli Enti interessati a devolvere le promesse di contributo per opere diverse da quelle programmate e revoca le promesse di contributo qualora gli elaborati progettuali non vengano presentati entro i termini prescritti. 




Art. 9


Gli enti interessati, per ottenere la formale concessione del contributo, devono presentare per il tramite dei competenti uffici periferici regionali, entro i termini indicati nella promessa di cui al precedente articolo, domanda agli Assessorati competenti, corredata del progetto esecutivo dell opera e di deliberazione consiliare, divenuta esecutiva, con la quale si conferma la domanda di contributo, si approva il progetto esecutivo e si indica con quali mezzi si intende far fronte alla eventuale spesa a proprio carico, nel caso in cui l istituto mutuante sia diverso dalla Cassa depositi e prestiti ovvero qualora l importo del progetto superi quello ammesso a contributo.

Nel caso di finanziamento mediante contributo costante alla documentazione di cui sopra deve essere unita l adesione preliminare dell istituto mutuante.




Art. 10


I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale e possono essere stesi ai maggiori lavori riconosciuti indispensabili in corso di esecuzione al fine di assicurare la completa funzionalita dell opera programmata, alle maggiori spese conseguenti a gare d appalto autorizzate dall Assessore competente con accettazione di offerte in aumento, a revisione dei prezzi contrattuali, a riconoscimento di maggiori compensi spettanti alle imprese.

Con il medesimo decreto viene approvato il progetto esecutivo, sentiti gli organi consultivi competenti.

L approvazione dei progetti delle opere pubbliche previste dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilita, nonche urgenza e indifferibilita.

Il Presidente della Giunta provvede, alla nomina dei collaudatori e approva i certificati di collaudo o di regolare esecuzione.




Art. 11


L Assessore competente, delegato dal Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite con la presente legge. 


Art. 12


L Assessore competente, sentiti ove occorra gli organi consultivi competenti, adotta i provvedimenti inerenti alla gestione amministrativa delle opere ammesse a contributo.

Gli uffici tecnici provinciali sovrintendono alla esecuzione delle opere, accertando lo stato dei lavori e verificando che gli stessi siano eseguiti in conformita dei progetti approvati e secondo le norme richiamate dall art. 5 della presente legge.




Art. 13


Al finanziamento della spesa derivante dall’applicazione della presente legge si fara fronte con i fondi iscritti negli appositi capitoli di bilancio dell esercizio finanziario 1973 e nei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi finanziari.

Le somme stanziate in bilancio, se non impegnate nell anno di riferimento, possono essere utilizzate negli esercizi successivi. 




Art. 14


Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in materia prima dell entrata in vigore della presente legge.


Art. 15


Il primo piano generale e i primi piani settoriali, di cui al primo comma dell art. 7, dovranno essere approvati dal Consiglio regionale entro il 30- 6- 1974.

In attesa, gli interventi, sono approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto dei contributi concessi nei precedenti esercizi e dello stato di attuazione delle opere gia finanziate.




Art. 16


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.