Legge Regionale 21 gennaio 1974, n. 2 Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere pubbliche.
Art. 1L intervento finanziario della
Regione per la realizzazione di opere pubbliche di interesse delle province, dei
comuni e loro consorzi e delle Comunita Montane, delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza e loro consorzi, anche se non previste dalla legge
statale 17- 7- 1890, n. 6972 e successive modificazioni, e degli altri enti, per
le materie trasferite ai sensi dell art. 2 del DPR 15- 1- 1972, n. 8, e
attuato mediante concessione di contributi costanti, ovvero di contributi in
conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle
opere.
Sono ammesse a contributo anche
le somme occorrenti per eventuali espropriazioni per oneri fiscali, per rilievi
geognostici, da valutarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonche per
competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilita e
collaudi, da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali ridotte del
20%, sull ammontare dei lavori e delle espropriazioni.
Art. 2I contributi costanti vengono
concessi nella misura percentuale necessaria a coprire tutte le spese per l
ammortamento del mutuo da contrarre per la realizzazione delle opere; al tasso
effettivamente praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti per le seguenti opere:
- costruzione completamento,
ampliamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore
generale degli acquedotti, nonche delle fognature occorrenti per lo smaltimento
delle acque reflue;
- costruzione, completamento,
ampliamento, sistemazione e miglioramento degli ospedali, convalescenziari,
luoghi di cura, ambulatori, edifici destinati all assistenza della prima
infanzia, al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti ed in genere a finalita
di assistenza e beneficenza pubblica;
- costruzione, completamento,
ampliamento, sistemazione e miglioramento di acquedotti e fognature
urbane;
- costruzione, completamento,
ampliamento, sistemazione, miglioramento e arredamento di edifici destinati alle
scuole materne, elementari, secondarie e artistiche;
- costruzione, completamento,
ampliamento, sistemazione e miglioramento di opere igienico - sanitarie di
interesse degli enti locali e, particolarmente, mattatoi, lavatoi, bagni
pubblici, cimiteri, mercati, ecc.;
- costruzione, completamento,
ampliamento, sistemazione e miglioramento delle strade occorrenti ad allacciare
alla rete esistente i comuni e le frazioni isolate, delle strade di accesso dal
capoluogo alla stazione ferroviaria o alla statale o all autostrada piu
vicina, nonche delle strade necessarie per porre in comunicazione il maggior
centro di popolazione dei comuni vicini e le frazioni di uno stesso comune;
- costruzione, completamento,
ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade provinciali, anche se non
ancora classificate;
- sistemazione straordinaria,
ampliamento e miglioramento anche con cilindratura e bitumatura delle strade
provinciali e comunali interne agli abitati;
- costruzione di linee
metropolitane;
- costruzione, completamento,
ampliamento, sistemazione e miglioramento dei porti e approdi di quarta classe,
con particolare riguardo per quelli interessanti l attivita
peschereccia;
- costruzione, completamento,
ampliamento, sistemazione e miglioramento delle opere occorrenti per fornire di
energia elettrica i comuni, le frazioni, le borgate e contrade;
- costruzione, completamento,
ampliamento, sistemazione e miglioramento di sedi comunali;
- costruzione, completamento,
ampliamento, sistemazione e miglioramento di edifici pubblici e di proprieta
dei comuni, delle province e di altri enti locali.
Art. 3I contributi in conto capitale
vengono concessi nella misura dell 80% elevabili fino al 100% della spesa
riconosciuta necessaria per la realizzazione delle seguenti opere:
- costruzione, completamento,
ampliamento e sistemazione degli acquedotti, nonche delle fognature occorrenti
per lo smaltimento delle acque reflue;
- costruzione, completamento,
ampliamento, sistemazione e miglioramento degli ospedali, convalescenziari,
luoghi di cura, ambulatori, edifici destinati alla assistenza della prima
infanzia, al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti ed in genere a finalita
di assistenza e beneficenza pubblica;
- costruzione, completamento,
ampliamento, sistemazione, miglioramento e arredamento di edifici destinati alle
scuole materne, elementari, secondarie e artistiche;
- costruzione, completamento,
ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade comunali non comprese nei
piani predisposti dalle amministrazioni provinciali ai sensi dell art. 16 della
legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonche di strade provinciali classificate tali
prima della entrata in vigore della legge medesima;
- sistemazione generale,
comprese varianti, rettifiche e ammodernamento delle strade classificate
provinciali ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 12- 2- 1958, n. 126.
Art. 4I contributi in annualita sono
corrisposti direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di
inizio dell ammortamento dei mutui.
I contributi in capitale sono
corrisposti agli enti interessati in corso di esecuzione delle opere,
limitatamente ai nove decimi dell ammontare complessivo, in base agli stati di
avanzamento dei lavori e il saldo e corrisposto dopo l approvazione del
collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 5Nella esecuzione delle opere
pubbliche di cui ai precedenti articoli si osservano, per quanto non in
contrasto con la presente legge, le norme in vigore per i lavori pubblici e
della legge 2- 2- 1973, n. 14 sui procedimenti di gara negli appalti di opere
pubbliche mediante licitazione privata.
Si intendono sostituiti, nell
ambito delle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni, ai sensi del DPR 15-
1- 1972, n. 8, gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della
Regione in tutti i casi in cui le norme delle leggi suddette facciano
riferimento a funzioni amministrative degli organi e degli uffici centrali e
periferici dello Stato.
Art. 6Gli enti beneficiari dei
contributi provvedono alla progettazione, all appalto, alla direzione,
contabilita e assistenza dei lavori, assumendo ogni conseguente responsabilita
di ordine tecnico e amministrativo.
All appalto dei lavori dovra
provvedersi secondo le norme vigenti in materia.
Art. 7Il Consiglio regionale approva
ed aggiorna annualmente entro il 30 giugno il piano generale ed i piani
settoriali dei lavori pubblici nonche i piani di interventi straordinari
predisposti dalla Giunta.
Sulla base di tali piani e
delle priorita in essi contenute, la Giunta regionale attua annualmente il
programma degli interventi, tenuto conto dei contributi concessi nei precedenti
esercizi e dello stato di attuazione delle opere gia
finanziate.
Le richieste di cui al
precedente comma devono essere inviate, per il tramite degli uffici periferici
regionali, agli Assessorati competenti entro il 31 marzo di ciascun anno,
corredate di preventivi sommari di spesa e di apposita deliberazione contenente
la indicazione dell ordine di priorita che si intende attribuire a ciascuna
delle opere per le quali viene chiesto il finanziamento.
Art. 8Il Presidente della Giunta
formula le promesse di contributo sulla base del programma annuale di cui al
precedente articolo, indicando i termini entro i quali gli Enti interessati
devono presentare i progetti esecutivi e la documentazione tecnico -
amministrativa. Tali termini sono prorogabili per giustificati
motivi.
Il Presidente della Giunta,
puo autorizzare a richiesta degli Enti interessati a devolvere le promesse di
contributo per opere diverse da quelle programmate e revoca le promesse di
contributo qualora gli elaborati progettuali non vengano presentati entro i
termini prescritti.
Art. 9Gli enti interessati, per
ottenere la formale concessione del contributo, devono presentare per il tramite
dei competenti uffici periferici regionali, entro i termini indicati nella
promessa di cui al precedente articolo, domanda agli Assessorati competenti,
corredata del progetto esecutivo dell opera e di deliberazione consiliare,
divenuta esecutiva, con la quale si conferma la domanda di contributo, si
approva il progetto esecutivo e si indica con quali mezzi si intende far fronte
alla eventuale spesa a proprio carico, nel caso in cui l istituto mutuante sia
diverso dalla Cassa depositi e prestiti ovvero qualora l importo del progetto
superi quello ammesso a contributo.
Nel caso di finanziamento
mediante contributo costante alla documentazione di cui sopra deve essere unita
l adesione preliminare dell istituto mutuante.
Art. 10I contributi sono concessi con
decreto del Presidente della Giunta regionale e possono essere stesi ai maggiori
lavori riconosciuti indispensabili in corso di esecuzione al fine di assicurare
la completa funzionalita dell opera programmata, alle maggiori spese
conseguenti a gare d appalto autorizzate dall Assessore competente con
accettazione di offerte in aumento, a revisione dei prezzi contrattuali, a
riconoscimento di maggiori compensi spettanti alle imprese.
Con il medesimo decreto viene
approvato il progetto esecutivo, sentiti gli organi consultivi competenti.
L approvazione dei progetti
delle opere pubbliche previste dalla presente legge equivale a dichiarazione di
pubblica utilita, nonche urgenza e indifferibilita.
Il Presidente della Giunta
provvede, alla nomina dei collaudatori e approva i certificati di collaudo o di
regolare esecuzione.
Art. 11L Assessore competente,
delegato dal Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a questi
attribuite con la presente legge.
Art. 12L Assessore competente,
sentiti ove occorra gli organi consultivi competenti, adotta i provvedimenti
inerenti alla gestione amministrativa delle opere ammesse a
contributo.
Gli uffici tecnici provinciali
sovrintendono alla esecuzione delle opere, accertando lo stato dei lavori e
verificando che gli stessi siano eseguiti in conformita dei progetti approvati
e secondo le norme richiamate dall art. 5 della presente legge.
Art. 13Al finanziamento della spesa
derivante dall’applicazione della presente legge si fara fronte con i fondi
iscritti negli appositi capitoli di bilancio dell esercizio finanziario 1973 e
nei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi
finanziari.
Le somme stanziate in bilancio,
se non impegnate nell anno di riferimento, possono essere utilizzate negli
esercizi successivi.
Art. 14Sono fatti salvi i
provvedimenti adottati in materia prima dell entrata in vigore della presente
legge.
Art. 15Il primo piano generale e i
primi piani settoriali, di cui al primo comma dell art. 7, dovranno essere
approvati dal Consiglio regionale entro il 30- 6- 1974.
In attesa, gli interventi, sono
approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto dei contributi concessi nei
precedenti esercizi e dello stato di attuazione delle opere gia
finanziate.
Art. 16La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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