Anno 1974
Numero 6
Data 25/01/1974
Abrogato No
Materia Artigianato;
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Legge Regionale 25 gennaio 1974, n. 6

Provvidenze a favore delle Cooperative artigiane di garanzia.



Art. 1


La Regione Puglia concorre alla costituzione ed allo sviluppo delle Cooperative artigiane di garanzia, nei limiti risultanti dalle somme annualmente stanziate a tal fine in bilancio, mediante:

a) contributi straordinari a fondo perduto a titolo di concorso nelle spese di primo impianto;

b) contributi in conto capitale ad integrazione del patrimonio sociale;

c) contributi sugli interessi dei mutui garantiti dalle Cooperative.




Art. 2


Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1 le Cooperative artigiane di garanzia costituite a norma del DM 12 febbraio 1959, pubblicato sulla GU 23 aprile 1959, n. 97, sempreche ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 3.

Le Cooperative devono, inoltre, provvedere ad uniformare il loro Statuto alle norme di cui all art. 10 per poter beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1.

Il contributo sara accordato anche alle Cooperative artigiane di garanzia che si costituiscono con uno Statuto diverso da quello di cui ai commi precedenti nel caso che lo Statuto stesso venga approvato dalla Regione.




Art. 3


Per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge regionale le Cooperative artigiane di garanzia devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite fra artigiani operanti nel territorio regionale ed avere sede nella Regione;

b) un numero di soci non inferiore a 50.




Art. 4


Il contributo a fondo perduto di cui alla lettera a) dell art. 1 e concesso per le spese di costituzione e di primo impianto e funzionamento.

Il contributo medesimo e commisurato al numero dei soci, in ragione di L. 1.000 (mille) per ciascun socio, nonche al capitale sociale, in ragione del 10% del capitale versato.

Le Cooperative artigiane di garanzia possono fruire del contributo di cui al presente articolo entro tre anni dalla costituzione.  Le domande, per essere ammesse al beneficiario, devono essere presentate all assessorato regionale competente dalle Cooperative interessate entro il mese di febbraio di ciascun anno, corredate dei seguenti documenti:

a) atto costitutivo e Statuto in vigore;

b) elenco dei soci con l indicazione delle quote di capitale sociale versato;

c) dichiarazione dell Istituto di Credito presso il quale sono state depositate le quote sociali, dalla quale risulti l ammontare delle quote stesse alla data del 31 dicembre dell anno precedente e copia della convenzione stipulata tra l Istituto di Credito e le Cooperative.  




Art. 5


Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) dell art. 1 e concesso:

a) nella misura doppia delle quote sociali sottoscritte e versate, alle Cooperative aventi un numero di soci fino a 300;

b) nella misura di due volte e mezza delle quote sociali sottoscritte e versate, alle cooperative aventi un numero di soci da 301 fino a 500;

c) nella misura tripla delle quote sociali sottoscritte e versate, alle Cooperative aventi un numero di soci superiore a 500.

La concessione del contributo avviene su domanda della Cooperativa interessata da presentarsi all assessorato regionale competente, corredata dei medesimi documenti di cui all ultimo comma dell art. 4. 




Art. 6


Ai soci della Cooperativa per le operazioni di esercizio dalla stessa garantite, il contributo in conto interessi di cui alla lettera c) dell art. 1 e concesso in misura tale, per cui la percentuale interessi, nelle operazioni stesse, a loro carico non superi il 3%.

Qualora gli artigiani beneficino di analogo contributo, quello della Regione e concesso ad integrazione fino alla concorrenza della misura percentuale prevista dal precedente comma.

Il contributo di cui al presente articolo e versato direttamente all Istituto di Credito che ha concesso il prestito, secondo le modalita stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, la Cooperativa artigiana di garanzia e l istituto di credito.

Per beneficiare del contributo di cui al presente articolo, le cooperative artigiane di garanzia devono produrre all assessorato regionale competente apposita domanda corredata dai seguenti documenti:

a) estratto delle deliberazioni dei Consigli di Amministrazione da cui risulti la concessione della garanzia a favore dei soci interessati;

b) copia della concessione da parte dell Istituto di Credito e dei relativi affidamenti;

c) copia del provvedimento dal quale risulti la misura dei contributi in conto interessi eventualmente concessi da altri Enti.  




Art. 7


A favore delle Cooperative artigiane di garanzia operanti nelle Comunita Montane la misura del contributo a fondo perduto dal secondo comma del precedente art. 4 e elevato come segue: da L. 1.000 a L. 2.000 per ciascun socio e dal 10% al 20% per il capitale versato.



Art. 8


I contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell assessore competente.

L Assessore competente puo richiedere alle cooperative tutta la documentazione dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi. 




Art. 9


Ai Consorzi delle Cooperative artigiane di garanzia che hanno lo scopo di sviluppare ed assistere tecnicamente e socialmente il  movimento cooperativistico, e concesso un contributo annuale nella misura di L. 2.000 (duemila) per ciascun socio delle cooperative consorziate.

Il contributo di cui al presente articolo e concesso con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell assessore competente.

La domanda per ottenere il contributo di cui ai commi precedenti e inoltrata entro il 30 aprile documentando l attivita svolta nell anno precedente alla Giunta regionale.




Art. 10


Le cooperative artigiane di garanzia gia costituite all atto dell entrata in vigore della presente legge, per fruire delle provvidenze di cui agli articoli precedenti, dovranno, in sostituzione delle norme previste dagli artt. 31, 2° comma, 35, 2° comma, lett. b), 38, 1° comma, 46, 2° comma e 52 dello Statuto - tipo approvato con DM 12 febbraio 1959, uniformare i propri statuti, nel termine di sei mesi dall entrata in vigore della presente legge, alle seguenti disposizioni:

a) del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa artigiana di garanzia, fanno parte di diritto due membri nominati dal Consiglio regionale;

b) la Giunta regionale autorizza il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa artigiana di garanzia di accettare contributi, da parte di Enti pubblici o privati, ove questa comporti la modifica di norme dello Statuto;

c) la Giunta regionale nomina il Presidente del Collegio Sindacale delle Cooperative artigiane di garanzia;

d) in caso di scioglimento della Societa, i fondi che risultino disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passivita, dovranno essere devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici allo scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti.

La Giunta regionale, alla quale i liquidatori dovranno in ogni caso notificare i motivi e le cause dello scioglimento, sentita la Commissione competente, avra facolta di disporre la destinazione della somma predetta;

e) le eventuali modifiche allo Statuto devono essere preventivamente approvate dalla Giunta regionale.




Art. 11


Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente dei collegi sindacali delle cooperative artigiane di garanzia, di nomina del Ministero dell Industria, Commercio ed Artigianato, decadono.



Art. 12


All onere derivante dall attuazione della presente legge, ammontante per l esercizio 1973 a L. 170 milioni si provvede mediante imputazione al cap. 187/ bis istituito con la denominazione << Provvidenze a favore delle Cooperative artigiane di garanzia >> con provvedimento legislativo del 18- 12- 1973.

Per gli esercizi finanziari successivi si provvedera mediante stanziamento in apposito capitolo del bilancio di previsione degli esercizi medesimi.

Le somme stanziate in ciascun esercizio e non impegnate nell esercizio medesimo sono utilizzate negli esercizi successivi, in ogni caso non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento. 




Art. 13


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto.