Legge Regionale 25 gennaio 1974, n. 6 Provvidenze a favore delle Cooperative artigiane di garanzia.
Art. 1La Regione Puglia
concorre alla costituzione ed allo sviluppo delle Cooperative artigiane di
garanzia, nei limiti risultanti dalle somme annualmente stanziate a tal fine in
bilancio, mediante:
a)
contributi straordinari a fondo perduto a titolo di concorso nelle spese di
primo impianto;
b)
contributi in conto capitale ad integrazione del patrimonio
sociale;
c)
contributi sugli interessi dei mutui garantiti dalle
Cooperative.
Art. 2Sono ammesse a
beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1 le Cooperative
artigiane di garanzia costituite a norma del DM 12 febbraio 1959, pubblicato
sulla GU 23 aprile 1959, n. 97, sempreche ricorrano le condizioni di cui al
successivo art. 3.
Le Cooperative devono,
inoltre, provvedere ad uniformare il loro Statuto alle norme di cui all art. 10
per poter beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1.
Il contributo sara
accordato anche alle Cooperative artigiane di garanzia che si costituiscono con
uno Statuto diverso da quello di cui ai commi precedenti nel caso che lo Statuto
stesso venga approvato dalla Regione.
Art. 3Per beneficiare delle
provvidenze di cui alla presente legge regionale le Cooperative artigiane di
garanzia devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere costituite fra artigiani operanti nel territorio
regionale ed avere sede nella Regione;
b) un numero di soci non inferiore a 50.
Art. 4Il contributo a fondo
perduto di cui alla lettera a) dell art. 1 e concesso per le spese di
costituzione e di primo impianto e funzionamento.
Il contributo medesimo
e commisurato al numero dei soci, in ragione di L. 1.000 (mille) per ciascun
socio, nonche al capitale sociale, in ragione del 10% del capitale
versato.
Le Cooperative
artigiane di garanzia possono fruire del contributo di cui al presente articolo
entro tre anni dalla costituzione. Le
domande, per essere ammesse al beneficiario, devono essere presentate all
assessorato regionale competente dalle Cooperative interessate entro il mese di
febbraio di ciascun anno, corredate dei seguenti documenti:
a) atto costitutivo e Statuto in
vigore;
b) elenco dei soci con l indicazione delle quote di
capitale sociale versato;
c) dichiarazione dell Istituto di Credito presso il quale
sono state depositate le quote sociali, dalla quale risulti l ammontare delle
quote stesse alla data del 31 dicembre dell anno precedente e copia della
convenzione stipulata tra l Istituto di Credito e le Cooperative.
Art. 5Il contributo in conto
capitale di cui alla lettera b) dell art. 1 e concesso:
a) nella misura doppia delle quote sociali sottoscritte e
versate, alle Cooperative aventi un numero di soci fino a
300;
b) nella misura di due volte e mezza delle quote sociali
sottoscritte e versate, alle cooperative aventi un numero di soci da 301 fino a
500;
c) nella misura tripla delle quote sociali sottoscritte e
versate, alle Cooperative aventi un numero di soci superiore a
500.
La concessione del
contributo avviene su domanda della Cooperativa interessata da presentarsi all
assessorato regionale competente, corredata dei medesimi documenti di cui all
ultimo comma dell art. 4.
Art. 6Ai soci della
Cooperativa per le operazioni di esercizio dalla stessa garantite, il contributo
in conto interessi di cui alla lettera c) dell art. 1 e concesso in misura
tale, per cui la percentuale interessi, nelle operazioni stesse, a loro carico
non superi il 3%.
Qualora gli artigiani
beneficino di analogo contributo, quello della Regione e concesso ad
integrazione fino alla concorrenza della misura percentuale prevista dal
precedente comma.
Il contributo di cui
al presente articolo e versato direttamente all Istituto di Credito che ha
concesso il prestito, secondo le modalita stabilite da apposita convenzione da
stipularsi tra la Regione, la Cooperativa artigiana di garanzia e l istituto di
credito.
Per beneficiare del
contributo di cui al presente articolo, le cooperative artigiane di garanzia
devono produrre all assessorato regionale competente apposita domanda corredata
dai seguenti documenti:
a) estratto delle deliberazioni dei Consigli di
Amministrazione da cui risulti la concessione della garanzia a favore dei soci
interessati;
b) copia della concessione da parte dell Istituto di
Credito e dei relativi affidamenti;
c) copia del provvedimento dal quale risulti la misura dei
contributi in conto interessi eventualmente concessi da altri Enti.
Art. 7A favore delle Cooperative artigiane di garanzia
operanti nelle Comunita Montane la misura del contributo a fondo perduto dal
secondo comma del precedente art. 4 e elevato come segue: da L. 1.000 a L.
2.000 per ciascun socio e dal 10% al 20% per il capitale
versato.
Art. 8I contributi di cui
alla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su
proposta dell assessore competente.
L Assessore
competente puo richiedere alle cooperative tutta la documentazione dei
requisiti richiesti per la concessione dei contributi.
Art. 9Ai Consorzi delle
Cooperative artigiane di garanzia che hanno lo scopo di sviluppare ed assistere
tecnicamente e socialmente il movimento
cooperativistico, e concesso un contributo annuale nella misura di L. 2.000
(duemila) per ciascun socio delle cooperative consorziate.
Il contributo di cui
al presente articolo e concesso con deliberazione della Giunta regionale su
proposta dell assessore competente.
La domanda per
ottenere il contributo di cui ai commi precedenti e inoltrata entro il 30
aprile documentando l attivita svolta nell anno precedente alla Giunta
regionale.
Art. 10Le cooperative
artigiane di garanzia gia costituite all atto dell entrata in vigore della
presente legge, per fruire delle provvidenze di cui agli articoli precedenti,
dovranno, in sostituzione delle norme previste dagli artt. 31, 2° comma, 35, 2°
comma, lett. b), 38, 1° comma, 46, 2° comma e 52 dello Statuto - tipo approvato
con DM 12 febbraio 1959, uniformare i propri statuti, nel termine di sei mesi
dall entrata in vigore della presente legge, alle seguenti
disposizioni:
a) del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa
artigiana di garanzia, fanno parte di diritto due membri nominati dal Consiglio
regionale;
b) la Giunta regionale autorizza il Consiglio di
Amministrazione della Cooperativa artigiana di garanzia di accettare contributi,
da parte di Enti pubblici o privati, ove questa comporti la modifica di norme
dello Statuto;
c) la Giunta regionale nomina il Presidente del Collegio
Sindacale delle Cooperative artigiane di garanzia;
d) in caso di scioglimento della Societa, i fondi che
risultino disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte
le passivita, dovranno essere devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in
misura non superiore all importo versato, a favore di iniziative predisposte da
enti pubblici allo scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di
maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti.
La Giunta regionale, alla quale i liquidatori dovranno in
ogni caso notificare i motivi e le cause dello scioglimento, sentita la
Commissione competente, avra facolta di disporre la destinazione della somma
predetta;
e) le eventuali modifiche allo Statuto devono essere
preventivamente approvate dalla Giunta regionale.
Art. 11Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente dei
collegi sindacali delle cooperative artigiane di garanzia, di nomina del
Ministero dell Industria, Commercio ed Artigianato, decadono.
Art. 12All onere derivante
dall attuazione della presente legge, ammontante per l esercizio 1973 a L. 170
milioni si provvede mediante imputazione al cap. 187/ bis istituito con la
denominazione << Provvidenze a favore delle Cooperative artigiane di
garanzia >> con provvedimento legislativo del 18- 12-
1973.
Per gli esercizi
finanziari successivi si provvedera mediante stanziamento in apposito capitolo
del bilancio di previsione degli esercizi medesimi.
Le somme stanziate in
ciascun esercizio e non impegnate nell esercizio medesimo sono utilizzate negli
esercizi successivi, in ogni caso non oltre il secondo anno successivo a quello
in cui fu iscritto lo stanziamento.
Art. 13La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2° comma, della
Costituzione e 60 dello Statuto.
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