Legge Regionale 25 gennaio 1974, n. 7 Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese artigiane della Regione Puglia.
Art. 1La Regione, al fine di
incentivare lo sviluppo e l ammodernamento dell artigianato eroga alle imprese
artigiane singole o associate, iscritte negli albi provinciali, di cui alla
legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi a fondo perduto
per:
a) l acquisto, la costruzione,
l ampliamento e l ammodernamento di laboratori;
b) l acquisto di macchinari ed
attrezzature;
c) gli allacciamenti elettrici,
idrici e fognanti;
d) gli impianti per la
depurazione dell acqua, dell aria, dell ambiente;
e) l adozione di misure
antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e l integrita fisica dei
lavoratori.
Art. 2I contributi dell art. 1
sono concessi, entro i limiti dello stanziamento annuale del bilancio, nella
misura massima del 35% della spesa ammissibile e con un massimale di Lire
10.000.000 per ciascuna impresa. La misura percentuale del contributo sulla
spesa ammissibile e elevata al 40% ed il massimale a L. 12.000.000 per le
imprese artigiane residenti nei comprensori montani, o in zone depresse
riconosciute tali a norma di legge.
Art. 3I contributi di cui alla
presente legge sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste da leggi
nazionali o regionali e commutabili con i contributi sugli interessi per i
finanziamenti dell artigiancassa ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Non sono invece commutabili con
altri contributi a fondo perduto ottenuti allo stesso titolo in virtu di altre
leggi.
Art. 4Le domande rivolte ad ottenere
il contributo, corredate da un progetto tecnico, da un piano finanziario, da una
relazione illustrativa, sono dirette al Presidente della Giunta regionale e
presentate alle Commissioni Provinciali competenti per territorio.
Le Commissioni Provinciali per
l artigianato istruiscono le pratiche, esprimono il proprio motivato parere
sull ammissibilita e trasmettono la completa documentazione al competente
assessorato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Nel caso in cui le Commissioni
Provinciali per l artigianato esprimano parere sfavorevole sull ammissibilita
della domanda, deve essere data comunicazione agli interessati da parte del
competente assessorato.
Ad essi e consentito produrre
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione deduzioni ed
eventuale ulteriore documentazione.
La concessione del contributo
in contrasto con il parere espresso dalla Commissione Provinciale per l
artigianato deve essere motivata.
Art. 5La Giunta regionale entro
30 giorni dal completamento dell istruttoria ai sensi del precedente articolo,
su proposta dell assessore competente, delibera la concessione dei contributi e
le modalita di erogazione dei medesimi.
Art. 6Le imprese artigiane che
abbiano fruito del contributo previsto dalla presente legge, possono essere
ammesse al beneficio del successivo contributo alle
condizioni:
a) che siano trascorsi almeno
tre anni dalla data di riscossione del precedente contributo;
b) che l impresa sia in regola
con i pagamenti relativi a quanto ammesso a contributo;
c) le opere, le attrezzature,
gli impianti e quanto previsto dallo art. 1 della presente legge non possono
essere alienate per almeno tre anni dalla data di riscossione del contributo,
pena l obbligo della restituzione da parte del beneficiario alla Regione di
quanto e stato erogato;
d) nel caso che l artigiano
beneficiario di cui alla presente legge, si cancella dall albo provinciale
degli artigiani nei primi tre anni dalla riscossione del contributo e soggetto
alla restituzione dello stesso.
Art. 7L impresa beneficiaria, sotto
comminatoria di revoca, da parte della Giunta regionale, del contributo
concesso, e tenuta:
a) ad applicare nei confronti
dei lavoratori dipendenti a condizioni non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoratori di categoria e della zona;
b) ad utilizzare nell ambito
dell impresa quanto e stato ammesso a contributo.
La revoca del contributo e
disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme
deliberazione della stessa.
Alla vigilanza ed all
attuazione delle iniziative ammesse a contributo provvede l assessore
competente.
Art. 8In sede di prima
applicazione della presente legge sono ammesse al contributo le domande
presentate e giacenti presso le CPA dopo la cessazione di efficacia dell
art.118 del TU 30 giugno 1967, n. 1523.
Art. 9Per la copertura dell onere
finanziario derivante dall attuazione della presente legge, previsto
relativamente all esercizio 1973 in L. 3.373.000.000 sono introdotte nel
bilancio di previsione delle spese per l esercizio finanziario 1973, le
seguenti variazioni:
in
diminuzione:
Cap. 264 - << Sussidi e
premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all ammodernamento
della produzione artigiana ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi
prodotti>>. L. 373.000.000
Cap. 230 - << Fondo a
disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali >>. L.
3.000.000.000
Totale variazioni in
diminuzione L. 3.373.000.000
in
aumento:
Cap. 264/ bis di nuova
istituzione << Contributi a fondo perduto delle imprese artigiane >>
L. 3.373.000.000
Per gli esercizi finanziari
successivi si provvedera mediante stanziamento in apposito capitolo del
bilancio di previsione degli esercizi medesimi.
Le somme stanziate in ciascun
esercizio ed eventualmente non impegnate nell esercizio medesimo a quelle che
si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, sono
utilizzate negli esercizi successivi, in ogni caso non oltre il secondo anno
successivo a quelli in cui fu iscritto lo stanziamento.
Art. 10La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127, 2°comma, della Costituzione e 60 dello Statuto.
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