Legge Regionale 25 gennaio 1974, n. 8 Interventi per l' adeguamento dei servizi veterinari e per il funzionamento delle condotte veterinarie disagiate.
Art. 1La Giunta regionale e
autorizzata a concedere contributi per il miglioramento ed il potenziamento dei
servizi veterinari comunali e consorziali nonche per il funzionamento delle
condotte veterinarie disagiate fino alla ristrutturazione, con legge regionale
dei servizi veterinari.
Art. 2In particolare i contributi
possono essere corrisposti sulla spesa:
a) per l acquisto di
attrezzature e di materiale igienico - sanitario necessario ad assicurare l
idoneo svolgimento dei servizi di profilassi zooiatrica e per la lotta contro le
zoonosi;
b) per l acquisto di impianti
mobili destinati per la disinfezione e disinfestazione dei ricoveri animali
nonche per l acquisto dei materiali disinfettanti e disinfestanti;
c) per il miglioramento ed il
potenziamento delle attrezzature dei canili comunali e
consorziali;
d) per l acquisto, il
potenziamento e l ammodernamento delle attrezzature e dei servizi igienico -
sanitari dei macelli pubblici, compresi gli impianti per l incenerimento e la
distruzione di materiali patologici o di carni e di altri prodotti di origine
animale, non idonei al consumo alimentare;
e) per l impianto e l
attrezzatura dei laboratori per le ricerche microbiologiche ed istologiche
presso i macelli dei comuni capoluoghi di provincia e dei mattatoi pubblici piu
importanti per numero di macellazioni;
f) per l acquisto dello
strumentario e del materiale necessario per il prelevamento di campioni da
inviare ai laboratori specializzati;
g) per l esecuzione delle
campagne profilattiche;
h) per l assicurazione dei
veterinari comunali e consorziali e del personale coadiutore contro il rischio
degli infortuni professionali ed il rischio di contrarre malattie trasmettibili
dagli animali.
Art. 3Sono esclusi dai contributi di
cui alle lettere d) ed e) i comuni o consorzi di comuni che hanno progettato e
stanno realizzando nuovi macelli, per i quali hanno ottenuto finanziamenti, ai
sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 1 marzo 1968, n. 217, per
quanto riguarda anche la realizzazione delle attrezzature dei servizi igienico -
sanitari e l impianto dei laboratori.
Sono altresì esclusi dai
contributi di cui alle lettere d) ed e) i comuni i cui macelli pubblici sono
destinati ad essere chiusi e sostituiti con nuovi impianti, o a motivo dell’inidoneita della loro ubicazione o
perche le loro condizioni generali siano tali che ogni opera di ripristino non
sia ritenuta conveniente dall Assessorato regionale alla
Sanita.
Art. 4Le domande per la concessione
dei contributi previsti dall art. 2 devono essere presentate con il piano
annuale degli interventi dai comuni e consorzi di comuni entro il mese di
febbraio di ogni anno.
La Giunta regionale predispone
entro il successivo mese di aprile un piano regionale di interventi, da
sottoporre al parere della competente Commissione Consiliare, prima della
approvazione definitiva da parte della Giunta medesima.
Art. 5L attuazione del piano
di interventi previsto dall articolo precedente e demandata all Assessorato
regionale alla Sanita che effettua altresì il controllo delle iniziative e
degli acquisti finanziari ai sensi della precedente legge, tramite gli uffici
del veterinario provinciale e altri organi tecnici periferici della Regione.
Art. 6Per l anno 1973 i
termini previsti dal 1° e 2° comma del precedente articolo 4 sono
rispettivamente posticipati a 45 e 90 giorni dalla pubblicazione della presente
legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 7La spesa prevista dalla
presente legge per l anno 1973 calcolata in L. 433.000.000, fara carico al
Cap. 134 << Sussidi ai Comuni per i servizi veterinari e contributi per le
condotte veterinarie disagiate >> del bilancio di previsione dell
esercizio finanziario per il 1973.
La attuale dotazione del cap.
n. 134 e aumentata di L. 400.000.000, mediante prelevamento di pari importo dal
cap. n. 230 del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1973
approvato con legge regionale 5 maggio 1973, n. 10.
La somma di L. 413.000.000
resta impegnata per le finalita di cui alla presente legge e potra essere
utilizzata nel corso dell esercizio finanziario per il 1974.
Art. 8La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto.
Art. 9La presente legge sara
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrera in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
|