Anno 1974
Numero 8
Data 25/01/1974
Abrogato No
Materia Servizio farmaceutico e veterinario;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 25 gennaio 1974, n. 8

Interventi per l' adeguamento dei servizi veterinari e per il funzionamento delle condotte veterinarie disagiate.



Art. 1


La Giunta regionale e autorizzata a concedere contributi per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi veterinari comunali e consorziali nonche per il funzionamento delle condotte veterinarie disagiate fino alla ristrutturazione, con legge regionale dei servizi veterinari.



Art. 2


In particolare i contributi possono essere corrisposti sulla spesa:

a) per l acquisto di attrezzature e di materiale igienico - sanitario necessario ad assicurare l idoneo svolgimento dei servizi di profilassi zooiatrica e per la lotta contro le zoonosi;

b) per l acquisto di impianti mobili destinati per la disinfezione e disinfestazione dei ricoveri animali nonche per l acquisto dei materiali disinfettanti e disinfestanti;

c) per il miglioramento ed il potenziamento delle attrezzature dei canili comunali e consorziali;

d) per l acquisto, il potenziamento e l ammodernamento delle attrezzature e dei servizi igienico - sanitari dei macelli pubblici, compresi gli impianti per l incenerimento e la distruzione di materiali patologici o di carni e di altri prodotti di origine animale, non idonei al consumo alimentare;

e) per l impianto e l attrezzatura dei laboratori per le ricerche microbiologiche ed istologiche presso i macelli dei comuni capoluoghi di provincia e dei mattatoi pubblici piu importanti per numero di macellazioni;

f) per l acquisto dello strumentario e del materiale necessario per il prelevamento di campioni da inviare ai laboratori specializzati;

g) per l esecuzione delle campagne profilattiche;

h) per l assicurazione dei veterinari comunali e consorziali e del personale coadiutore contro il rischio degli infortuni professionali ed il rischio di contrarre malattie trasmettibili dagli animali.




Art. 3


Sono esclusi dai contributi di cui alle lettere d) ed e) i comuni o consorzi di comuni che hanno progettato e stanno realizzando nuovi macelli, per i quali hanno ottenuto finanziamenti, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 1 marzo 1968, n. 217, per quanto riguarda anche la realizzazione delle attrezzature dei servizi igienico - sanitari e l impianto dei laboratori.

Sono altresì esclusi dai contributi di cui alle lettere d) ed e) i comuni i cui macelli pubblici sono destinati ad essere chiusi e sostituiti con nuovi impianti, o a motivo  dell’inidoneita della loro ubicazione o perche le loro condizioni generali siano tali che ogni opera di ripristino non sia ritenuta conveniente dall Assessorato regionale alla Sanita.




Art. 4


Le domande per la concessione dei contributi previsti dall art. 2 devono essere presentate con il piano annuale degli interventi dai comuni e consorzi di comuni entro il mese di febbraio di ogni anno.

La Giunta regionale predispone entro il successivo mese di aprile un piano regionale di interventi, da sottoporre al parere della competente Commissione Consiliare, prima della approvazione definitiva da parte della Giunta medesima.




Art. 5


L attuazione del piano di interventi previsto dall articolo precedente e demandata all Assessorato regionale alla Sanita che effettua altresì il controllo delle iniziative e degli acquisti finanziari ai sensi della precedente legge, tramite gli uffici del veterinario provinciale e altri organi tecnici periferici della Regione.  



Art. 6


Per l anno 1973 i termini previsti dal 1° e 2° comma del precedente articolo 4 sono rispettivamente posticipati a 45 e 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione. 



Art. 7


La spesa prevista dalla presente legge per l anno 1973 calcolata in L. 433.000.000, fara carico al Cap. 134 << Sussidi ai Comuni per i servizi veterinari e contributi per le condotte veterinarie disagiate >> del bilancio di previsione dell esercizio finanziario per il 1973.

La attuale dotazione del cap. n. 134 e aumentata di L. 400.000.000, mediante prelevamento di pari importo dal cap. n. 230 del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1973 approvato con legge regionale 5 maggio 1973, n. 10.

La somma di L. 413.000.000 resta impegnata per le finalita di cui alla presente legge e potra essere utilizzata nel corso dell esercizio finanziario per il 1974.




Art. 8


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.


Art. 9


La presente legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.