Legge Regionale 7 febbraio 1974, n. 9 Erogazione di contributi straordinari per l' anno 1973 alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori .
Art. 1Alle imprese titolari di
concessioni regionali, che esercitano professionalmente autoservizi di linea
ordinari per viaggiatori, possono essere accordati contributi dalla Regione in
relazione all esercizio svolto nell anno1973.
Tali contributi verranno
erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di
esercizio per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1973 di tutto il complesso di
autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all impresa dallo Stato, dalla
Regione e dai Comuni.
Art. 2I contributi saranno erogati
entro il limite di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima e fissata
in lire 80 per autobus Km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in lire
70 per autobus Km. per le ditte che hanno oltre 50
dipendenti.
Nella graduazione della misura
del contributo si terra conto della proporzione dei viaggiatori pendolari,
lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.
Sono escluse dai contributi le
aziende che, all atto della erogazione degli stessi, abbiano sospeso i servizi
relativi alle autolinee per le quali il contributo stesso e stato richiesto.
Sono altresì escluse dal
contributo le imprese che non abbiano rispettato i contratti di lavoro
nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.
Art. 3Ai fini della
determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative alle linee
concorrenti con i servizi di trasporto ad impianti fissi, nonche le percorrenze
relative a noleggi o prestazioni in sub - appalto. Le condizioni e le modalita
per l assegnazione di contributi saranno stabilite con deliberazione della
Giunta, sentita la 5a Commissione Consiliare Permanente, secondo i criteri sopra
espressi.
Art. 4Per l erogazione dei
contributi e autorizzata la spesa di lire 700 milioni.
All onere di lire 700 milioni
derivanti dall’attuazione della presente
legge, per l anno finanziario 1973, si provvede mediante prelevamento di pari
importo dal cap. 230 dello stato di previsione della spesa di Bilancio per l
anno finanziario medesimo << Fondo a disposizione per interventi economici
e sociali da definire con leggi regionali >> e stanziamento della somma al
cap. 196/ bis che contemporaneamente si istituisce con la denominazione <<
Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per
viaggiatori in concessione >>.
Art. 5La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto..
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