Legge Regionale 7 febbraio 1974, n. 10
Interventi della Regione per la diffusione e la promozione culturale.
Art. 1La Regione Puglia al fine
di incentivare l azione di promozione e diffusione della cultura assegna, con
provvedimento del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della
Giunta ed in aderenza all indirizzo di massima concordato con la Commissione
Consiliare Permanente competente per materia, contributi agli Enti culturali e
associazioni che in Puglia perseguono fini culturali, di studio e di ricerca a
tutti i livelli con congressi, convegni, pubblicazioni, mostre e manifestazioni
varie di interesse regionale, prevalentemente nel campo delle attivita previste
dagli artt. 7 e 13 dello Statuto.