Anno 1974
Numero 10
Data 07/02/1974
Abrogato No
Materia Cultura;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 7 febbraio 1974, n. 10

Interventi della Regione per la diffusione e la promozione culturale.



Art. 1


La Regione Puglia al fine di incentivare l azione di promozione e diffusione della cultura assegna, con provvedimento del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta ed in aderenza all indirizzo di massima concordato con la Commissione Consiliare Permanente competente per materia, contributi agli Enti culturali e associazioni che in Puglia perseguono fini culturali, di studio e di ricerca a tutti i livelli con congressi, convegni, pubblicazioni, mostre e manifestazioni varie di interesse regionale, prevalentemente nel campo delle attivita previste dagli artt. 7 e 13 dello Statuto.



Art. 2


La spesa di L. 78.000.000 da erogarsi  nell’esercizio 1972 viene stanziata nel Cap. 84/ bis << Contributi a Societa ed Enti culturali per la promozione e la diffusione della cultura >> che e istituito con la presente legge, mediante prelevamento di pari importo dal Cap. 308 << Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali >>. 



Art. 3


Per l esercizio 1973 la Giunta regionale e autorizzata ad istituire nel relativo bilancio di previsione apposito capitolo con denominazione ed importo uguali a quelli stabiliti nel precedente art. 2, con prelevamento della somma di L. 78.000.000 dal Cap. 230 << Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali >>.

Per gli anni finanziari successivi la spesa di L. 78.000.000 gravera sui corrispondenti capitoli di bilancio.




Art. 4


I criteri per la determinazione e l assegnazione dei contributi da parte della Giunta sono stabiliti da apposito regolamento. 


Art. 5


La presente legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.