Anno 1974
Numero 13
Data 07/02/1974
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 7 febbraio 1974, n. 13

Norme transitorie per la programmazione ospedaliera.



Art. 1


Fino all entrata in vigore della legge di approvazione del piano regionale ospedaliero, gli enti ospedalieri e gli altri enti da cui dipendano ospedali classificati a norma dell art. 19 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n. 132, non possono assumere iniziative intese comunque ad innovare o modificare la struttura o l organizzazione degli ospedali dipendenti, ovvero ad aumentare posti letto, istituire nuove divisioni, sezioni o servizi o modificare ed ampliare quelli esistenti.



Art. 2


Gli enti di cui all articolo precedente ai quali siano stati concessi contributi per la costruzione di nuovi ospedali o per l ampliamento di quelli esistenti, possono procedere alla esecuzione delle opere esclusivamente nel caso in cui il relativo finanziamento copra totalmente la spesa per la realizzazione delle strutture murarie e la dotazione degli impianti tecnologici e delle attrezzature necessarie per il funzionamento, previa notifica all Assessorato competente del progetto, dei dati relativi al finanziamento e dei tempi di attuazione.  



Art. 3


La Giunta Regionale, previo parere della Competente Commissione Consiliare, concede l autorizzazione per l istituzione o l ampliamento dei servizi ospedalieri, l inizio di nuove opere anche parzialmente finanziate o l esecuzione di stralci di opere finanziate in relazione a indifferibili ed urgenti necessita assistenziali connesse alla realizzazione delle opere in progetto.

A tal fine le amministrazioni interessate rivolgono motivata richiesta alla Giunta Regionale.




Art. 4


Entro un anno dall entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale presentera al Consiglio una proposta di legge relativa all assetto organico dei servizi ospedalieri della Regione.


Art. 5


La presente legge sara pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.