Legge Regionale 7 febbraio 1974, n. 13
Norme transitorie per la programmazione ospedaliera.
Art. 1Fino all entrata in
vigore della legge di approvazione del piano regionale ospedaliero, gli enti
ospedalieri e gli altri enti da cui dipendano ospedali classificati a norma
dell art. 19 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n. 132, non possono
assumere iniziative intese comunque ad innovare o modificare la struttura o l
organizzazione degli ospedali dipendenti, ovvero ad aumentare posti letto,
istituire nuove divisioni, sezioni o servizi o modificare ed ampliare quelli
esistenti.