Legge Regionale 7 febbraio 1974, n. 15 Istituzione del Fondo di solidarieta' regionale per gli interventi straordinari in agricoltura.
Art. 1(Istituzione del Fondo di
solidarieta regionale) La Regione Puglia istituisce un
<< Fondo di solidarieta regionale >> per consentire in casi di
eccezionali calamita naturali o di eccezionali avversita atmosferiche, l
attuazione di tempestivi interventi previsti dall art. 1 della legge 25 maggio
1970, n. 364.
A tal fine presso la Tesoreria
regionale e aperto un conto corrente fruttifero denominato << Fondo di
solidarieta regionale >> ed intestato alla Regione Puglia al quale verra
fatta affluire la somma di L. 3 miliardi da imputare al cap. 263/ bis del
Bilancio regionale 1973 che si istituisce mediante prelevamento di pari importo
dal cap. 230 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1973.
Il Presidente della Giunta
regionale e autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Fino a quando non sara
istituito il servizio di Tesoreria regionale il conto corrente di cui al
precedente comma sara aperto, con decisione della Giunta regionale, presso un
Istituto bancario di diritto pubblico.
Gli interessi attivi del conto
corrente sono versati annualmente al bilancio regionale.
Art. 2(Procedure
finanziarie) Le somme occorrenti, ad
integrazione di quelle stanziate dal Ministero dell Agricoltura e Foreste per
gli interventi di cui al precedente articolo, saranno prelevate dal predetto
conto corrente con deliberazione della Giunta regionale.
A decorrere dall anno 1974 le
somme prelevate dal << Fondo >> fino al 30 agosto di ciascun anno
precedente, saranno reintegrate allo stesso << Fondo >> a carico di
apposito capitolo da iscrivere annualmente nello stato di previsione del
bilancio regionale fino a raggiungere la dotazione di 3 miliardi di
lire.
Art. 3(Procedure di
attuazione) La Giunta regionale, su
proposta dell assessore competente, con propri provvedimenti indichera gli
specifici interventi da adottare nell ambito delle provvidenze previste dalla
legge 25 maggio 1970, n. 364, e stabilira l entita della somma da prelevarsi
dal << Fondo >> da destinare rispettivamente ai contributi in conto
capitale ed ai concorsi per le agevolazioni creditizie.
Art. 4(Interventi) L assessore competente al
verificarsi di eccezionali avversita atmosferiche, previa deliberazione della
Giunta regionale, dopo l emanazione dei relativi decreti di riconoscimento e
delimitazione che prevedono la concessione delle provvidenze di cui all art. 5
della legge 25 maggio 1970, n. 364, puo autorizzare gli Istituti ed Enti
esercenti il credito agrario, con apposita convenzione, ad anticipare agli
aventi diritto il contributo dello Stato in conto capitale previsto dal quinto
comma dell art. 2 del decreto - legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella
legge 21 ottobre 1968, n. 1088.
L importo del contributo sara
graduato in rapporto al danno subito e comunque non potra superare le 500.000
lire per azienda.
E a carico della Regione l
intero interesse della somma anticipata per il periodo compreso tra l
emanazione dei decreti interministeriali e l effettiva erogazione del
contributo da parte dello Stato.
Tale periodo comunque non puo
superare i 24 mesi.
Art. 5(Modalita per la concessione e
la liquidazione delle agevolazioni contributive e
creditizie) Per la concessione e
liquidazione delle provvidenze regionali, che non possono cumularsi a quelle
statali, si applicano le stesse norme e procedure stabilite dalla legge 25
maggio 1970, n. 364.
Gli Ispettorati provinciali
dell Agricoltura nel cui territorio ricadono le aziende provvedono sotto la
direzione, il coordinamento e il controllo dell assessore competente alla
concessione e alla liquidazione delle agevolazioni contributive o creditizie
previste dagli articoli 4, 5 e 7 della suddetta legge n. 364 sulle aperture di
credito disposte in loro favore, dall assessore competente previa deliberazione
della Giunta regionale.
Art. 6(Fondo interbancario di
garanzia) Le operazioni di prestiti
o di mutuo a tasso agevolato di cui alla presente legge sono assistite dalla
garanzia sussidiaria del Fondo interbancario, istituito con l art. 36 della
legge 2 giugno 1961, n. 454, nei modi e nei termini previsti dall art. 10 della
legge 25 maggio 1970, n. 364.
Art. 7(Pubblicita degli
interventi) Gli elenchi nominativi dei
beneficiari nonche l entita dei contributi o dei prestiti agevolati concessi
nei termini della presente legge, saranno obbligatoriamente esposti per la
durata di 15 giorni nell Albo pretorio del Comune nel cui territorio ricade l
azienda.
La Regione informera della
esposizione degli elenchi i cittadini dei comuni interessati a mezzo di
manifesti.
Art. 8La presente legge sara
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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