Anno 1974
Numero 15
Data 07/02/1974
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Legge Regionale 7 febbraio 1974, n. 15

Istituzione del Fondo di solidarieta' regionale per gli interventi straordinari in agricoltura.



Art. 1

(Istituzione del Fondo di solidarieta regionale)


La Regione Puglia istituisce un << Fondo di solidarieta regionale >> per consentire in casi di eccezionali calamita naturali o di eccezionali avversita atmosferiche, l attuazione di tempestivi interventi previsti dall art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

A tal fine presso la Tesoreria regionale e aperto un conto corrente fruttifero denominato << Fondo di solidarieta regionale >> ed intestato alla Regione Puglia al quale verra fatta affluire la somma di L. 3 miliardi da imputare al cap. 263/ bis del Bilancio regionale 1973 che si istituisce mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1973.

Il Presidente della Giunta regionale e autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fino a quando non sara istituito il servizio di Tesoreria regionale il conto corrente di cui al precedente comma sara aperto, con decisione della Giunta regionale, presso un Istituto bancario di diritto pubblico.

Gli interessi attivi del conto corrente sono versati annualmente al bilancio regionale.




Art. 2

(Procedure finanziarie)


Le somme occorrenti, ad integrazione di quelle stanziate dal Ministero dell Agricoltura e Foreste per gli interventi di cui al precedente articolo, saranno prelevate dal predetto conto corrente con deliberazione della Giunta regionale.

A decorrere dall anno 1974 le somme prelevate dal << Fondo >> fino al 30 agosto di ciascun anno precedente, saranno reintegrate allo stesso << Fondo >> a carico di apposito capitolo da iscrivere annualmente nello stato di previsione del bilancio regionale fino a raggiungere la dotazione di 3 miliardi di lire.




Art. 3

(Procedure di attuazione)


La Giunta regionale, su proposta dell assessore competente, con propri provvedimenti indichera gli specifici interventi da adottare nell ambito delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, e stabilira l entita della somma da prelevarsi dal << Fondo >> da destinare rispettivamente ai contributi in conto capitale ed ai concorsi per le agevolazioni creditizie.



Art. 4

(Interventi)


L assessore competente al verificarsi di eccezionali avversita atmosferiche, previa deliberazione della Giunta regionale, dopo l emanazione dei relativi decreti di riconoscimento e delimitazione che prevedono la concessione delle provvidenze di cui all art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, puo autorizzare gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, con apposita convenzione, ad anticipare agli aventi diritto il contributo dello Stato in conto capitale previsto dal quinto comma dell art. 2 del decreto - legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

L importo del contributo sara graduato in rapporto al danno subito e comunque non potra superare le 500.000 lire per azienda.

E a carico della Regione l intero interesse della somma anticipata per il periodo compreso tra l emanazione dei decreti interministeriali e l effettiva erogazione del contributo da parte dello Stato.

Tale periodo comunque non puo superare i 24 mesi.




Art. 5

(Modalita per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni contributive e creditizie)


Per la concessione e liquidazione delle provvidenze regionali, che non possono cumularsi a quelle statali, si applicano le stesse norme e procedure stabilite dalla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Gli Ispettorati provinciali dell Agricoltura nel cui territorio ricadono le aziende provvedono sotto la direzione, il coordinamento e il controllo dell assessore competente alla concessione e alla liquidazione delle agevolazioni contributive o creditizie previste dagli articoli 4, 5 e 7 della suddetta legge n. 364 sulle aperture di credito disposte in loro favore, dall assessore competente previa deliberazione della Giunta regionale. 




Art. 6

(Fondo interbancario di garanzia)


Le operazioni di prestiti o di mutuo a tasso agevolato di cui alla presente legge sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario, istituito con l art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nei modi e nei termini previsti dall art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364.



Art. 7

(Pubblicita degli interventi)


Gli elenchi nominativi dei beneficiari nonche l entita dei contributi o dei prestiti agevolati concessi nei termini della presente legge, saranno obbligatoriamente esposti per la durata di 15 giorni nell Albo pretorio del Comune nel cui territorio ricade l azienda.

La Regione informera della esposizione degli elenchi i cittadini dei comuni interessati a mezzo di manifesti.




Art. 8


La presente legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.