Anno 1974
Numero 16
Data 26/02/1974
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
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Legge Regionale 26 febbraio 1974, n. 16

Istituzione dell' Ente Regionale Pugliese Trasporti.



Art. 1


E istituito con sede in Bari, l Ente Regionale Pugliese Trasport ( ERPT) provvisto di personalita giuridica.

L Ente esercita le sue attivita in attuazione delle direttive fissate dal Consiglio regionale ed e soggetto ai controlli previsti  dall’art. 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni.




Art. 2


L ERPT ha i seguenti compiti:

a) promuove l organizzazione e lo sviluppo dei sistemi di trasporto in Puglia, tenendo conto della loro funzione sociale e perseguendo l obiettivo della pubblicizzazione nell ambito delle direttive di cui all art. 1;

b) sottopone alla Regione piani di coordinamento tra le aziende di trasporto pubblico operanti nella Regione e di modifica nella distribuzione dei servizi;

c) promuove la costituzione, partecipandovi, di consorzi, di societa a prevalente o totale partecipazione pubblica con la presenza degli Enti locali interessati, per la gestione dei servizi e degli impianti, nonche per la costituzione di infrastrutture e servizi comuni;

d) assiste le societa nell attivita aziendale;

e) promuove ogni idonea iniziativa in favore dei propri dipendenti e di quelli delle aziende di trasporti, con particolare riferimento ai servizi sociali;

f) promuove la costituzione, partecipandovi, di societa o consorzi cui partecipino altre Regioni interessate per la gestione di servizi relativi a bacini di traffico interregionali;

g) partecipa a consorzi o societa con altri enti pubblici per la gestione e lo sviluppo dei servizi portuali ed aeroportuali. 




Art. 3


L Amministrazione regionale, tramite l ERPT indira conferenze periodiche regionali ed anche a carattere zonale, al fine di promuovere la partecipazione della comunita e delle loro rappresentanze alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed all aggiornamento dei piani relativi al servizio pubblico dei trasporti nella Regione.



Art. 4


Gli organi dell ERPT sono il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci.


Art. 5


Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed e nominato con decreto del presidente della Giunta regionale.

E composto da:

a) tre componenti eletti dal Consiglio regionale;

b) tre componenti eletti dal Consiglio regionale, designati da parte dei sindacati regionali degli autoferrotramvieri piu rappresentativi;

c) tre rappresentanti dei Comuni e delle Province pugliesi eletti dal Consiglio regionale;

d) due esperti in materia di trasporti eletti dal Consiglio regionale.

Nell elezione dei rappresentanti di cui alle lettere a), b), c), ciascun consigliere vota per un solo nominativo.

In casi di particolare necessita che rendano carente o impossibile il funzionamento del Consiglio di Amministrazione la Giunta regionale propone lo scioglimento al Consiglio regionale.

Il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale, dispone con proprio decreto lo scioglimento.

Con lo stesso decreto vengono nominati un Commissario e due Vice Commissari.

Il Consiglio di Amministrazione dovra essere ricostituito entro sei mesi dalla data di scioglimento.




Art. 6


Il Presidente dell ERPT e eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

Il Presidente dell ERPT ha la legale rappresentanza dell Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l ordine del giorno e cura l ordinaria amministrazione dell Ente, vigilando sulla esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.




Art. 7


Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione non possono essere riconfermati per piu di una volta. 


Art. 8


Il Collegio dei Sindaci e composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra docenti di discipline giuridiche, economiche, aziendali o esperti nelle stesse discipline iscritti nell albo dei revisori dei conti.

I sindaci durano in carica cinque anni e sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad un solo nominativo.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci revisori e eletto fra membri effettivi del Collegio stesso.  




Art. 9


Entro quaranta giorni dall approvazione della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il regolamento di attuazione.

Il ruolo organico dell Ente e quello fissato nella tabella allegata alla presente legge. 




Art. 10


L Amministrazione regionale e autorizzata a costituire il fondo di dotazione dell ERPT mediante la concessione di lire 1.000.000.000 all Ente stesso.


Art. 11


L onere derivante dalla presente legge fara carico allo stato di previsione della spesa di bilancio regionale 1972, al cap. 259/ ter di nuova istituzione << Fondo di dotazione dell Ente Regionale Pugliese Trasporti >>.



Art. 12


Per la copertura dell onere finanziario derivante dalla attuazione della presente legge sono introdotte nel bilancio di previsione dellanno finanziario 1972 le seguenti variazioni:

Cap. 308 - << Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire, con legge regionale >> (in diminuzione) L. 700.000.000

Cap. 259 - << Sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo a favore di ferrovie, di tramvie e di servizi di navigazione interna >> (in diminuzione) L. 300.000.000

Totale delle variazioni in diminuzione L. 1.000.000.000

259/ ter – << Fondo di dotazione dell Ente Regionale Pugliese dei Trasporti >> (di nuova istituzione) L. 1.000.000.000




Art. 13

NORMA TRANSITORIA


Sino alla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di soddisfare le urgenti e particolari necessita del settore, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario.

Entro quaranta giorni dall entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale insediera il Consiglio di Amministrazione dell ERPT.

 

 

 DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELL ENTE  REGIONALE PUGLIESE TRASPORTI

DIRETTORE n. 1

DIRIGENTE TECNICO n. 1

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO n. 1

FUNZIONARIO TECNICO n. 1