Legge Regionale 26 febbraio 1974, n. 16 Istituzione dell' Ente Regionale Pugliese Trasporti.
Art. 1E istituito con sede in Bari,
l Ente Regionale Pugliese Trasport ( ERPT) provvisto di personalita
giuridica.
L Ente esercita le sue
attivita in attuazione delle direttive fissate dal Consiglio regionale ed e
soggetto ai controlli previsti dall’art.
41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive
modificazioni.
Art. 2L ERPT ha i seguenti
compiti:
a) promuove l organizzazione e
lo sviluppo dei sistemi di trasporto in Puglia, tenendo conto della loro
funzione sociale e perseguendo l obiettivo della pubblicizzazione nell ambito
delle direttive di cui all art. 1;
b) sottopone alla Regione piani
di coordinamento tra le aziende di trasporto pubblico operanti nella Regione e
di modifica nella distribuzione dei servizi;
c) promuove la costituzione,
partecipandovi, di consorzi, di societa a prevalente o totale partecipazione
pubblica con la presenza degli Enti locali interessati, per la gestione dei
servizi e degli impianti, nonche per la costituzione di infrastrutture e
servizi comuni;
d) assiste le societa nell
attivita aziendale;
e) promuove ogni idonea
iniziativa in favore dei propri dipendenti e di quelli delle aziende di
trasporti, con particolare riferimento ai servizi sociali;
f) promuove la costituzione,
partecipandovi, di societa o consorzi cui partecipino altre Regioni interessate
per la gestione di servizi relativi a bacini di traffico interregionali;
g) partecipa a consorzi o
societa con altri enti pubblici per la gestione e lo sviluppo dei servizi
portuali ed aeroportuali.
Art. 3L Amministrazione
regionale, tramite l ERPT indira conferenze periodiche regionali ed anche a
carattere zonale, al fine di promuovere la partecipazione della comunita e
delle loro rappresentanze alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed all
aggiornamento dei piani relativi al servizio pubblico dei trasporti nella
Regione.
Art. 4Gli organi dell ERPT
sono il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei
Sindaci.
Art. 5Il Consiglio di Amministrazione
dura in carica cinque anni ed e nominato con decreto del presidente della
Giunta regionale.
E composto
da:
a) tre componenti eletti dal
Consiglio regionale;
b) tre componenti eletti dal
Consiglio regionale, designati da parte dei sindacati regionali degli
autoferrotramvieri piu rappresentativi;
c) tre rappresentanti dei
Comuni e delle Province pugliesi eletti dal Consiglio regionale;
d) due esperti in materia di
trasporti eletti dal Consiglio regionale.
Nell elezione dei
rappresentanti di cui alle lettere a), b), c), ciascun consigliere vota per un
solo nominativo.
In casi di particolare
necessita che rendano carente o impossibile il funzionamento del Consiglio di
Amministrazione la Giunta regionale propone lo scioglimento al Consiglio
regionale.
Il Presidente della Giunta
regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale, dispone con proprio
decreto lo scioglimento.
Con lo stesso decreto vengono
nominati un Commissario e due Vice Commissari.
Il Consiglio di Amministrazione
dovra essere ricostituito entro sei mesi dalla data di
scioglimento.
Art. 6Il Presidente dell ERPT e
eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.
Il Presidente dell ERPT ha la
legale rappresentanza dell Ente, convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione, ne fissa l ordine del giorno e cura l ordinaria
amministrazione dell Ente, vigilando sulla esecuzione delle delibere del
Consiglio di Amministrazione.
Art. 7Il Presidente e il
Consiglio di Amministrazione non possono essere riconfermati per piu di una
volta.
Art. 8Il Collegio dei Sindaci e
composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra docenti di
discipline giuridiche, economiche, aziendali o esperti nelle stesse discipline
iscritti nell albo dei revisori dei conti.
I sindaci durano in carica
cinque anni e sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad un solo
nominativo.
Il Presidente del Collegio dei
Sindaci revisori e eletto fra membri effettivi del Collegio stesso.
Art. 9Entro quaranta giorni dall
approvazione della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale, approva il regolamento di attuazione.
Il ruolo organico dell Ente e
quello fissato nella tabella allegata alla presente legge.
Art. 10L Amministrazione
regionale e autorizzata a costituire il fondo di dotazione dell ERPT mediante
la concessione di lire 1.000.000.000 all Ente stesso.
Art. 11L onere derivante dalla
presente legge fara carico allo stato di previsione della spesa di bilancio
regionale 1972, al cap. 259/ ter di nuova istituzione << Fondo di
dotazione dell Ente Regionale Pugliese Trasporti >>.
Art. 12Per la copertura dell onere
finanziario derivante dalla attuazione della presente legge sono introdotte nel
bilancio di previsione dellanno finanziario 1972 le seguenti
variazioni:
Cap. 308 - << Fondo a
disposizione per interventi economici e sociali da definire, con legge regionale
>> (in diminuzione) L. 700.000.000
Cap. 259 - << Sussidi
integrativi di esercizio di carattere temporaneo a favore di ferrovie, di
tramvie e di servizi di navigazione interna >> (in diminuzione) L.
300.000.000
Totale delle variazioni in
diminuzione L. 1.000.000.000
259/ ter – << Fondo di
dotazione dell Ente Regionale Pugliese dei Trasporti >> (di nuova
istituzione) L. 1.000.000.000
Art. 13NORMA
TRANSITORIA Sino alla data di insediamento
del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di soddisfare le urgenti e
particolari necessita del settore, la Giunta regionale nomina un commissario
straordinario.
Entro quaranta giorni dall
entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale
insediera il Consiglio di Amministrazione dell ERPT. DOTAZIONE ORGANICA DEL
PERSONALE DELL ENTE REGIONALE PUGLIESE
TRASPORTI
DIRETTORE n.
1
DIRIGENTE TECNICO n.
1
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO n.
1
FUNZIONARIO TECNICO n.
1
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