Anno 1974
Numero 17
Data 02/03/1974
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 2 marzo 1974, n. 17

Terre abbandonate.



Art. 1


Agli effetti delle norme sulla concessione delle terre incolte o insufficientemente coltivate, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modifiche ed integrazioni, puo ottenere, detta concessione, anche l Ente di sviluppo agricolo.

L Ente provvede ad assegnare le predette terre, a coltivatori e lavoratori agricoli, singoli od associati, per la organizzazione di unita produttive idonee, per condizioni di produttivita e redditivita, a consentire la formazione di imprese autonome familiari, plurifamiliari o cooperative, che siano efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.




Art. 2


La presente legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.