Legge Regionale 2 marzo 1974, n. 17
Terre abbandonate.
Art. 1Agli effetti delle norme sulla
concessione delle terre incolte o insufficientemente coltivate, di cui al
decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive
modifiche ed integrazioni, puo ottenere, detta concessione, anche l Ente di
sviluppo agricolo.
L Ente provvede ad assegnare
le predette terre, a coltivatori e lavoratori agricoli, singoli od associati,
per la organizzazione di unita produttive idonee, per condizioni di
produttivita e redditivita, a consentire la formazione di imprese autonome
familiari, plurifamiliari o cooperative, che siano efficienti sotto il profilo
tecnico ed economico.