Legge Regionale 4 luglio 1974, n. 21 Norme in materia di viabilita' minore.
Art. 1Ai fini dell applicazione
della presente legge sono dichiarate, a richiesta dei Comuni, strade di
interesse comunale extra urbane quelle
strade di uso pubblico che rispondono ad uno dei seguenti
requisiti:
a) diretto e importante
collegamento tra strade gia classificate comunali;
b) necessarie per la
valorizzazione e l esercizio di attivita agricole, estrattive, industriali e
turistiche;
c) collegamento tra il comune
capoluogo e le frazioni con importanti insediamenti abitativi;
d) miglioramento delle
comunicazioni del territorio comunale.
Art. 2La dichiarazione di
strada di interesse comunale extra - urbana viene formulata con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione del Consiglio
comunale nel cui territorio rientra la strada.
Art. 3Entro il 30 giugno di
ogni anno i Comuni con apposita deliberazione del Consiglio comunale
provvederanno a compilare l elenco delle strade con i requisiti di cui all
art. 1 per le quali richiedono la dichiarazione del Presidente della Giunta
Regionale di interesse comunale extra - urbane.
Art. 4Per le strade dichiarate
di interesse comunale extra - urbane sono aboliti i contributi dovuti dagli
utenti di cui alla legge 20 marzo 1865 n. 2248 e al DL Lgt. 1- 9- 1918 n. 1446,
convertito in legge 13 aprile 1925 n. 473.
Art. 5Con legge regionale verra
determinato il contributo annuo da corrispondere ai Comuni per la manutenzione
ordinaria delle strade dichiarate di interesse << comunale extra urbane
>> dall art. 1 della presente legge.
Con la stessa legge regionale
saranno stabiliti i criteri e le modalita per la determinazione e l erogazione
del suddetto contributo, nonche la misura del contributo per la sistemazione,
la manutenzione e l adeguamento delle strade medesime, tenuto conto dell
effettivo costo degli interventi in relazione alle caratteristiche della strada
e alla morfologia del territorio.
In ogni caso il contributo di
cui ai precedenti commi non potra superare il 70% della spesa necessaria.
Art. 6Per la sistemazione,
manutenzione e ammodernamento delle strade di interesse comunali extra urbane, i
Comuni possono costituirsi in Consorzi.
In tal caso essi provvederanno,
con deliberazione consiliare, alla nomina del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio, di cui saranno chiamati a far parte anche rappresentanti della
minoranza delle Amministrazioni comunali interessate.
Art. 7I Comuni e loro Consorzi
potranno assumere tra il personale da destinare al servizio della manutenzione
delle strade quello in servizio di ruolo per posti in organico esistenti alla
data del 31- 12- 1972 e quello attualmente in servizio con una anzianita di
almeno 5 anni di servizio ininterrotto presso i Consorzi strade vicinali
esistenti all entrata in vigore della presente legge.
La relativa spesa per oneri
diretti e riflessi sara ammessa al contributo di cui al comma 3° dell art. 5
nella misura del 70%.
Art. 8Fino alla emanazione della
legge regionale di cui all articolo 5 e limitatamente all anno 1974 la Giunta
Regionale eroghera contributi straordinari ai Comuni nella misura massima di L.
100.000 per ogni Km. di strada classificata di interesse comunale extra - urbana
con le modalita previste dalla presente legge.
Agli oneri derivanti dall
applicazione di quanto disposto dal 1° comma si fara fronte mediante l
introduzione nel Bilancio della Regione per il 1974 delle seguenti variazioni:
Cap. 324 - art. 2 - Fondo per
fronteggiare agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di
approvazione (in diminuzione) L. 1.000.000.000
Totale delle variazioni in
diminuzione L. 1.000.000.000
Cap. 306 bis - Contributi
straordinari ai Comuni per la manutenzione ordinaria di strade di interesse
comunale extra urbane (nuova istituzione) (in aumento) L. 1.000.000.000
Totale delle variazioni in
aumento L. 1.000.000.000
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