Anno 1974
Numero 21
Data 04/07/1974
Abrogato No
Materia Lavori pubblici;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 4 luglio 1974, n. 21

Norme in materia di viabilita' minore.



Art. 1


Ai fini dell applicazione della presente legge sono dichiarate, a richiesta dei Comuni, strade di interesse comunale extra urbane  quelle strade di uso pubblico che rispondono ad uno dei seguenti requisiti:

a) diretto e importante collegamento tra strade gia classificate comunali;

b) necessarie per la valorizzazione e l esercizio di attivita agricole, estrattive, industriali e turistiche;

c) collegamento tra il comune capoluogo e le frazioni con importanti insediamenti abitativi;

d) miglioramento delle comunicazioni del territorio comunale.




Art. 2


La dichiarazione di strada di interesse comunale extra - urbana viene formulata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione del Consiglio comunale nel cui territorio rientra la strada.



Art. 3


Entro il 30 giugno di ogni anno i Comuni con apposita deliberazione del Consiglio comunale provvederanno a compilare l elenco delle strade con i requisiti di cui all art. 1 per le quali richiedono la dichiarazione del Presidente della Giunta Regionale di interesse comunale extra - urbane.



Art. 4


Per le strade dichiarate di interesse comunale extra - urbane sono aboliti i contributi dovuti dagli utenti di cui alla legge 20 marzo 1865 n. 2248 e al DL Lgt. 1- 9- 1918 n. 1446, convertito in legge 13 aprile 1925 n. 473. 



Art. 5


Con legge regionale verra determinato il contributo annuo da corrispondere ai Comuni per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse << comunale extra urbane >> dall art. 1 della presente legge.

Con la stessa legge regionale saranno stabiliti i criteri e le modalita per la determinazione e l erogazione del suddetto contributo, nonche la misura del contributo per la sistemazione, la manutenzione e l adeguamento delle strade medesime, tenuto conto dell effettivo costo degli interventi in relazione alle caratteristiche della strada e alla morfologia del territorio.

In ogni caso il contributo di cui ai precedenti commi non potra superare il 70% della spesa necessaria.  




Art. 6


Per la sistemazione, manutenzione e ammodernamento delle strade di interesse comunali extra urbane, i Comuni possono costituirsi in Consorzi.

In tal caso essi provvederanno, con deliberazione consiliare, alla nomina del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, di cui saranno chiamati a far parte anche rappresentanti della minoranza delle Amministrazioni comunali interessate.




Art. 7


I Comuni e loro Consorzi potranno assumere tra il personale da destinare al servizio della manutenzione delle strade quello in servizio di ruolo per posti in organico esistenti alla data del 31- 12- 1972 e quello attualmente in servizio con una anzianita di almeno 5 anni di servizio ininterrotto presso i Consorzi strade vicinali esistenti all entrata in vigore della presente legge.

La relativa spesa per oneri diretti e riflessi sara ammessa al contributo di cui al comma 3° dell art. 5 nella misura del 70%. 




Art. 8


Fino alla emanazione della legge regionale di cui all articolo 5 e limitatamente all anno 1974 la Giunta Regionale eroghera contributi straordinari ai Comuni nella misura massima di L. 100.000 per ogni Km. di strada classificata di interesse comunale extra - urbana con le modalita previste dalla presente legge.

Agli oneri derivanti dall applicazione di quanto disposto dal 1° comma si fara fronte mediante l introduzione nel Bilancio della Regione per il 1974 delle seguenti variazioni:

Cap. 324 - art. 2 - Fondo per fronteggiare agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione (in diminuzione) L. 1.000.000.000

Totale delle variazioni in diminuzione L. 1.000.000.000

Cap. 306 bis - Contributi straordinari ai Comuni per la manutenzione ordinaria di strade di interesse comunale extra urbane (nuova istituzione) (in aumento) L. 1.000.000.000

Totale delle variazioni in aumento L. 1.000.000.000