Anno 1974
Numero 24
Data 18/07/1974
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 18 luglio 1974, n. 24

Regolamentazione Accensione stoppie.



Art. 1


Per il territorio della Regione Puglia il tempo e le condizioni nel rispetto delle quali e possibile dar fuoco alle stoppie sono disciplinati dalla presente legge.


Art. 2


Le operazioni di accensione delle stoppie nei campi non potranno aver luogo prima del 15 luglio nei territori agrari siti ad un livello altimetrico fino a 300 metri e prima del 31 luglio in tutti gli altri territori siti ad un livello superiore.



Art. 3


Le operazioni di accensione delle stoppie devono essere effettuate adottando tutte le cautele necessarie a difesa della proprieta altrui, nel rispetto delle disposizioni di Pubblica Sicurezza vigenti in materia e delle modalita prescritte dagli artt. 71, 73, e 237 della legge sulle Opere pubbliche 20 Marzo 1865 n. 2248 allegato F.

In ogni caso chi accende il fuoco deve assistere di persona alle operazioni fino a quando il fuoco sia spento con il numero occorrente di operatori impegnati a seguire, battendo con frasche verdi e flabelli metallici, lo sviluppo delle piante e a impedire una eventuale propagazione del fuoco con l impiego, di badili, di pale e di ogni altro mezzo all uopo necessario.




Art. 4


In prossimita di zone boscose e vietato bruciare le stoppie, gli sterpi e il seccume nelle giornate di vento.

In condizioni atmosferiche normali l accensione delle stoppie in prossimita di zone boscose va comunque effettuata ad una distanza non inferiore a metri 100 dal ciglio dei boschi e deve essere preceduta:

a) dalla creazione di una fascia di sicurezza priva di vegetazione per tutta l estensione direttamente confinante con i boschi per una larghezza non inferiore a metri 10 e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi al bosco;

b) dalla creazione di altra fascia rispetto, al margine della zona da bruciare, di terreno arato per una larghezza non inferiore a metri 10 e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi. 




Art. 5


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell art. 127, 2° comma, della Costituzione e dell art. 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.