Legge Regionale 18 luglio 1974, n. 24 Regolamentazione Accensione stoppie.
Art. 1Per il territorio della
Regione Puglia il tempo e le condizioni nel rispetto delle quali e possibile
dar fuoco alle stoppie sono disciplinati dalla presente legge.
Art. 2Le operazioni di
accensione delle stoppie nei campi non potranno aver luogo prima del 15 luglio
nei territori agrari siti ad un livello altimetrico fino a 300 metri e prima del
31 luglio in tutti gli altri territori siti ad un livello
superiore.
Art. 3Le operazioni di accensione
delle stoppie devono essere effettuate adottando tutte le cautele necessarie a
difesa della proprieta altrui, nel rispetto delle disposizioni di Pubblica
Sicurezza vigenti in materia e delle modalita prescritte dagli artt. 71, 73, e
237 della legge sulle Opere pubbliche 20 Marzo 1865 n. 2248 allegato
F.
In ogni caso chi accende il
fuoco deve assistere di persona alle operazioni fino a quando il fuoco sia
spento con il numero occorrente di operatori impegnati a seguire, battendo con
frasche verdi e flabelli metallici, lo sviluppo delle piante e a impedire una
eventuale propagazione del fuoco con l impiego, di badili, di pale e di ogni
altro mezzo all uopo necessario.
Art. 4In prossimita di zone boscose
e vietato bruciare le stoppie, gli sterpi e il seccume nelle giornate di
vento.
In condizioni atmosferiche
normali l accensione delle stoppie in prossimita di zone boscose va comunque
effettuata ad una distanza non inferiore a metri 100 dal ciglio dei boschi e
deve essere preceduta:
a) dalla creazione di una
fascia di sicurezza priva di vegetazione per tutta l estensione direttamente
confinante con i boschi per una larghezza non inferiore a metri 10 e comunque
tale da assicurare che il fuoco non si propaghi al bosco;
b) dalla creazione di altra
fascia rispetto, al margine della zona da bruciare, di terreno arato per una
larghezza non inferiore a metri 10 e comunque tale da assicurare che il fuoco
non si propaghi.
Art. 5La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell art. 127, 2° comma, della
Costituzione e dell art. 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
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