Anno 1974
Numero 25
Data 18/07/1974
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
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Legge Regionale 18 luglio 1974, n. 25

Interventi per la tutela del Patrimonio boschivo.



Art. 1


La Regione nel perseguimento della sua politica di difesa del suolo e dell ambiente opera per la tutela del patrimonio boschivo. 


Art. 2


I boschi distrutti o danneggiati dal fuoco non potranno mai avere altra destinazione o qualita di cultura diversa da quella silvana.

Essi dovranno essere ricostituiti nel contesto delle disposizioni previste dagli articoli successivi e dovranno essere chiusi al pascolo per un periodo di anni 10 prorogabile se necessario fino a quando il nuovo bosco non avra assicurato ai fini della difesa e della conservazione del suolo una sufficiente copertura arborea.




Art. 3


Le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi costituiscono intervento di pubblico interesse ed utilita e per la attuazione degli scopi di cui all art. 1 la Regione e autorizzata a svolgere i seguenti interventi:

a) conferenze e corsi di insegnamento nelle scuole d obbligo di intesa con le autorita scolastiche competenti;

b) la istituzione di associazioni volontarie per la vigilanza e la salvaguardia del patrimonio boschivo;

c) azione diretta intesa a prevenire, avvistare ed estinguere gli incendi boschivi, anche mediante l acquisto di mezzi di trasporto, di mezzi aerei, attrezzature ed approvvigionamenti necessari, istituzione di centri operativi di pronto intervento con autoparchi;

d) ricostituzione dei beni silvo - pastorali danneggiati o distrutti dall incendio.

L impiego di mezzi aerei puo avvenire in via diretta o mediante convenzione con Enti Pubblici o privati, Compagnie aeree, Autorita militari ed Aereo Club. 




Art. 4


L Assessorato alla Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca e autorizzato ad attuare sul piano regionale la presente legge ed i programmi di iniziativa concernenti l assistenza tecnica, la divulgazione e le attivita dimostrative per la difesa dei beni silvo - pastorali degli incendi.

A tal uopo, anche in collaborazione con gli istituti Universitari di Ricerca e di Sperimentazione Forestale, nonche con gli Enti Locali, Enti e Associazioni Ecologiche interessate, provvedera all attivita di ricerca sulla difesa dei predetti beni dal fuoco, concedendo anche contributi per la realizzazione di programmi di ricerca agli Istituti, Enti ed Associazioni predetti.




Art. 5


Per le attivita di cui alla lettera c) del precedente art. 3, la Regione impiega il Corpo Forestale che per tale opera si avvale dei propri Comandi e del proprio personale oltre che della mano d opera necessaria da assumere con carattere di temporaneita.

Oltre al personale forestale ed alla mano d opera di cui innanzi, il Corpo Forestale puo reclutare, in sede di spegnimento degli incendi, anche altre persone idonee, ai sensi dell articolo 33 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267.

Dette persone e la mano d opera necessaria si intendono assunte a tutti gli effetti, ai sensi dell art. 19 della legge 29 aprile 1949, numero 264 e saranno remunerate secondo le tariffe contrattuali vigenti per i lavoratori addetti alle sistemazioni idraulico - forestali in amministrazione diretta.

I comandi di Stazione Forestale possono inoltre avvalersi dell opera delle Guardie comunali, venatorie o di altri Enti, Consorzi od Associazioni e, in modo particolare per i compiti di avvistamento e segnalazione e sorveglianza, della collaborazione volontaria degli Enti ed Associazioni naturalistiche o culturali legalmente costituite.

In caso di infortunio durante le operazioni di avvistamento, segnalazione e spegnimento o di azioni comunque ad esse connesse, a tutto il personale che vi prende parte, ai suoi aventi causa, si applicano le norme in merito previste per gli infortuni sul lavoro contenute nel DPR 30 giugno 1965, n. 1124.

I lavoratori assunti o semplicemente volontari saranno garantiti contro gli infortuni mediante assicurazione da stipulare con l INAIL.

Nel caso che gli incendi boschivi minaccino abitati, impianti industriali ed in genere la pubblica incolumita, il Corpo Forestale dovra richiedere l intervento dei Vigili del Fuoco.

Se necessario il Corpo Forestale puo anche chiedere la collaborazione dell Esercito, della Arma dei Carabinieri, del Corpo delle Guardie di Finanza e del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. 




Art. 6


A chiunque scorga in un bosco o nei terreni limitrofi, l esistenza di un fuoco abbandonato o non controllato oppure di un incendio, e fatto obbligo di spegnerlo con i mezzi a disposizione.

Ove cio non fosse possibile, l incendio deve essere segnalato, col mezzo piu rapido disponibile, al piu vicino comando del Corpo Forestale, o dei Vigili del Fuoco, o dei Carabinieri o di altri Corpi di Polizia.




Art. 7


Ai fini della presente legge il Corpo Forestale cura la realizzazione di quanto segue:

a) viali e sbarramenti spezzafuoco di qualsiasi tipo;

b) strade forestali e piste di attraversamento dei beni silvo - pastorali;

c) torri e posti di avvistamento; apparecchi di segnalazione, comunicazione e di ricetrasmissione;

d) eventuali canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi, uso di estinguenti e ritardanti di ogni tipo;

e) mezzi di trasporto specie quelli addetti a percorrere strade e piste di montagna o comunque piste fuori strada;

f) tutti i medicinali necessari al pronto soccorso;

g) viveri ed altri approvvigionamenti ed attrezzature necessarie per il personale adibito alle operazioni di cui alla presente legge, che deve operare lontano dai centri abitati;

h) ogni altro intervento ed opera suggerita anche da nuove tecniche.

Il Corpo Forestale puo organizzare con il proprio personale e durante i periodi di maggiore pericolosita reparti di pronto impiego dotandoli delle necessarie attrezzature ed equipaggiamento.




Art. 8


Nell applicazione delle leggi che dispongono finanziamenti di lavori di rimboschimento ed opere necessarie o comunque miglioramenti del patrimonio silvo-pastorali degli Enti, la ricostituzione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, dovra essere considerata azione prioritaria.

Per i beni silvo-pastorali dei privati la opera di ricostituzione deve essere svolta dal proprietario, il quale puo chiedere allo scopo la concessione di contributi ai sensi e nella misura prevista dalle leggi che comunque prevedono contributi per l impianto e la ricostituzione dei beni silvo-pastorali.

La Regione puo altresì concedere contributi agli Enti territoriali, Enti pubblici, Consorzi, Cooperative, ecc. per iniziative relative alla ricostituzione dei beni silvo - pastorali danneggiati e distrutti dal fuoco.

I progetti di rimboschimento o di ricostituzione dei beni sopra citati debbono prevedere anche la esecuzione e la manutenzione delle opere necessarie alla prevenzione degli incendi nei boschi.

Tali previsioni devono essere indicate anche nei progetti di rimboschimento o di ricostituzione dei boschi, da attuarsi a carico dello Stato o delle Regioni ai sensi delle leggi costituzionali che ne dispongono comunque il finanziamento.

Quando il danno causato da un incendio interessa beni silvo - pastorali dei Comuni ovvero assume proporzioni rilevanti, la spesa di cui sopra e a totale carico della Regione ed in tal caso i lavori vengono eseguiti direttamente a mezzo del Corpo Forestale, il quale assume la temporanea occupazione dei terreni interessati ai lavori medesimi, a chiunque appartengano, qualunque ne sia la proprieta, senza corresponsione di alcuna indennita e dandone soltanto preventiva comunicazione ai proprietari.

Qualora il proprietario non provveda ad iniziare l opera di ricostituzione del bene danneggiato o distrutto dal fuoco secondo le norme emanate in merito, entro la fine della stagione silvana successiva a quella in cui si e verificato il danno, tale opera verra eseguita dal Corpo Forestale che si sostituisce al proprietario fino alla completa ricostituzione dello stato primitivo del bene danneggiato o distrutto dal fuoco, eseguendo i lavori ritenuti necessari con i fondi messi a disposizione della Regione e utilizzando le provvidenze dello Stato.




Art. 9


Per l attuazione delle attivita di cui all art. 3, lettere a), b) e c) della presente legge e prevista la spesa di lire 170.000.000 gia imputata al capitolo 192 del bilancio per l esercizio 1974 - spesa per l assistenza, consulenza e propaganda per gli interventi diretti alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Per le finalita di cui alla lettera d) dell articolo 3 viene istituito per l esercizio 1974 il capitolo 192 bis con lo stanziamento di lire 100.000.000 << Spese e contributi per la ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dagli incendi >> mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo 324 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1974.

Per le finalita di cui alla presente legge sara istituito negli stati di previsione della spesa dei futuri esercizi apposito capitolo con lo stanziamento di lire 270.000.000.

Le somme eventualmente non utilizzate nel corso di ciascun esercizio, saranno portate in aumento alla disponibilita dell esercizio successivo. 




Art. 10


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.