Legge Regionale 18 luglio 1974, n. 25 Interventi per la tutela del Patrimonio boschivo.
Art. 1La Regione nel
perseguimento della sua politica di difesa del suolo e dell ambiente opera per
la tutela del patrimonio boschivo.
Art. 2I boschi distrutti o
danneggiati dal fuoco non potranno mai avere altra destinazione o qualita di
cultura diversa da quella silvana.
Essi dovranno essere
ricostituiti nel contesto delle disposizioni previste dagli articoli successivi
e dovranno essere chiusi al pascolo per un periodo di anni 10 prorogabile se
necessario fino a quando il nuovo bosco non avra assicurato ai fini della
difesa e della conservazione del suolo una sufficiente copertura
arborea.
Art. 3Le operazioni di spegnimento
degli incendi boschivi costituiscono intervento di pubblico interesse ed
utilita e per la attuazione degli scopi di cui all art. 1 la Regione e
autorizzata a svolgere i seguenti interventi:
a) conferenze e corsi di
insegnamento nelle scuole d obbligo di intesa con le autorita scolastiche
competenti;
b) la istituzione di
associazioni volontarie per la vigilanza e la salvaguardia del patrimonio
boschivo;
c) azione diretta intesa a
prevenire, avvistare ed estinguere gli incendi boschivi, anche mediante l
acquisto di mezzi di trasporto, di mezzi aerei, attrezzature ed
approvvigionamenti necessari, istituzione di centri operativi di pronto
intervento con autoparchi;
d) ricostituzione dei beni
silvo - pastorali danneggiati o distrutti dall incendio.
L impiego di mezzi aerei puo
avvenire in via diretta o mediante convenzione con Enti Pubblici o privati,
Compagnie aeree, Autorita militari ed Aereo Club.
Art. 4L Assessorato alla
Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca e autorizzato ad attuare sul piano
regionale la presente legge ed i programmi di iniziativa concernenti l
assistenza tecnica, la divulgazione e le attivita dimostrative per la difesa
dei beni silvo - pastorali degli incendi.
A tal uopo, anche in
collaborazione con gli istituti Universitari di Ricerca e di Sperimentazione
Forestale, nonche con gli Enti Locali, Enti e Associazioni Ecologiche
interessate, provvedera all attivita di ricerca sulla difesa dei predetti
beni dal fuoco, concedendo anche contributi per la realizzazione di programmi di
ricerca agli Istituti, Enti ed Associazioni predetti.
Art. 5Per le attivita di cui alla
lettera c) del precedente art. 3, la Regione impiega il Corpo Forestale che per
tale opera si avvale dei propri Comandi e del proprio personale oltre che della
mano d opera necessaria da assumere con carattere di temporaneita.
Oltre al personale forestale ed
alla mano d opera di cui innanzi, il Corpo Forestale puo reclutare, in sede di
spegnimento degli incendi, anche altre persone idonee, ai sensi dell articolo
33 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267.
Dette persone e la mano d
opera necessaria si intendono assunte a tutti gli effetti, ai sensi dell art.
19 della legge 29 aprile 1949, numero 264 e saranno remunerate secondo le
tariffe contrattuali vigenti per i lavoratori addetti alle sistemazioni
idraulico - forestali in amministrazione diretta.
I comandi di Stazione Forestale
possono inoltre avvalersi dell opera delle Guardie comunali, venatorie o di
altri Enti, Consorzi od Associazioni e, in modo particolare per i compiti di
avvistamento e segnalazione e sorveglianza, della collaborazione volontaria
degli Enti ed Associazioni naturalistiche o culturali legalmente
costituite.
In caso di infortunio durante
le operazioni di avvistamento, segnalazione e spegnimento o di azioni comunque
ad esse connesse, a tutto il personale che vi prende parte, ai suoi aventi
causa, si applicano le norme in merito previste per gli infortuni sul lavoro
contenute nel DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
I lavoratori assunti o
semplicemente volontari saranno garantiti contro gli infortuni mediante
assicurazione da stipulare con l INAIL.
Nel caso che gli incendi
boschivi minaccino abitati, impianti industriali ed in genere la pubblica
incolumita, il Corpo Forestale dovra richiedere l intervento dei Vigili del
Fuoco.
Se necessario il Corpo
Forestale puo anche chiedere la collaborazione dell Esercito, della Arma dei
Carabinieri, del Corpo delle Guardie di Finanza e del Corpo delle Guardie di
Pubblica Sicurezza.
Art. 6A chiunque scorga in un bosco o
nei terreni limitrofi, l esistenza di un fuoco abbandonato o non controllato
oppure di un incendio, e fatto obbligo di spegnerlo con i mezzi a
disposizione.
Ove cio non fosse possibile,
l incendio deve essere segnalato, col mezzo piu rapido disponibile, al piu
vicino comando del Corpo Forestale, o dei Vigili del Fuoco, o dei Carabinieri o
di altri Corpi di Polizia.
Art. 7Ai fini della presente legge il
Corpo Forestale cura la realizzazione di quanto segue:
a) viali e sbarramenti
spezzafuoco di qualsiasi tipo;
b) strade forestali e piste di
attraversamento dei beni silvo - pastorali;
c) torri e posti di
avvistamento; apparecchi di segnalazione, comunicazione e di
ricetrasmissione;
d) eventuali canalizzazioni e
condutture fisse o mobili, relativi serbatoi, uso di estinguenti e ritardanti di
ogni tipo;
e) mezzi di trasporto specie
quelli addetti a percorrere strade e piste di montagna o comunque piste fuori
strada;
f) tutti i medicinali necessari
al pronto soccorso;
g) viveri ed altri
approvvigionamenti ed attrezzature necessarie per il personale adibito alle
operazioni di cui alla presente legge, che deve operare lontano dai centri
abitati;
h) ogni altro intervento ed
opera suggerita anche da nuove tecniche.
Il Corpo Forestale puo
organizzare con il proprio personale e durante i periodi di maggiore
pericolosita reparti di pronto impiego dotandoli delle necessarie attrezzature
ed equipaggiamento.
Art. 8Nell applicazione delle leggi
che dispongono finanziamenti di lavori di rimboschimento ed opere necessarie o
comunque miglioramenti del patrimonio silvo-pastorali degli Enti, la
ricostituzione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, dovra essere
considerata azione prioritaria.
Per i beni silvo-pastorali dei
privati la opera di ricostituzione deve essere svolta dal proprietario, il quale
puo chiedere allo scopo la concessione di contributi ai sensi e nella misura
prevista dalle leggi che comunque prevedono contributi per l impianto e la
ricostituzione dei beni silvo-pastorali.
La Regione puo altresì
concedere contributi agli Enti territoriali, Enti pubblici, Consorzi,
Cooperative, ecc. per iniziative relative alla ricostituzione dei beni silvo -
pastorali danneggiati e distrutti dal fuoco.
I progetti di rimboschimento o
di ricostituzione dei beni sopra citati debbono prevedere anche la esecuzione e
la manutenzione delle opere necessarie alla prevenzione degli incendi nei
boschi.
Tali previsioni devono essere
indicate anche nei progetti di rimboschimento o di ricostituzione dei boschi, da
attuarsi a carico dello Stato o delle Regioni ai sensi delle leggi
costituzionali che ne dispongono comunque il
finanziamento.
Quando il danno causato da un
incendio interessa beni silvo - pastorali dei Comuni ovvero assume proporzioni
rilevanti, la spesa di cui sopra e a totale carico della Regione ed in tal caso
i lavori vengono eseguiti direttamente a mezzo del Corpo Forestale, il quale
assume la temporanea occupazione dei terreni interessati ai lavori medesimi, a
chiunque appartengano, qualunque ne sia la proprieta, senza corresponsione di
alcuna indennita e dandone soltanto preventiva comunicazione ai
proprietari.
Qualora il proprietario non
provveda ad iniziare l opera di ricostituzione del bene danneggiato o distrutto
dal fuoco secondo le norme emanate in merito, entro la fine della stagione
silvana successiva a quella in cui si e verificato il danno, tale opera verra
eseguita dal Corpo Forestale che si sostituisce al proprietario fino alla
completa ricostituzione dello stato primitivo del bene danneggiato o distrutto
dal fuoco, eseguendo i lavori ritenuti necessari con i fondi messi a
disposizione della Regione e utilizzando le provvidenze dello
Stato.
Art. 9Per l attuazione delle
attivita di cui all art. 3, lettere a), b) e c) della presente legge e
prevista la spesa di lire 170.000.000 gia imputata al capitolo 192 del bilancio
per l esercizio 1974 - spesa per l assistenza, consulenza e propaganda per gli
interventi diretti alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.
Per le finalita di cui alla
lettera d) dell articolo 3 viene istituito per l esercizio 1974 il capitolo
192 bis con lo stanziamento di lire 100.000.000 << Spese e contributi per
la ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dagli incendi >>
mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo 324 dello stato di
previsione della spesa di bilancio 1974.
Per le finalita di cui alla
presente legge sara istituito negli stati di previsione della spesa dei futuri
esercizi apposito capitolo con lo stanziamento di lire 270.000.000.
Le somme eventualmente non
utilizzate nel corso di ciascun esercizio, saranno portate in aumento alla
disponibilita dell esercizio successivo.
Art. 10La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
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