Legge Regionale 17 agosto 1974, n. 26
Modifica alla legge regionale 5 settembre 1972, n. 11.
Art. 1L art. 1 della legge regionale
5 settembre 1972 e integrato dal seguente comma:
<< La disponibilita di
locale idoneo e della attrezzatura necessaria per il funzionamento e altresì
assicurata agli Uffici costituiti, ai
sensi del IV comma dell art. 8 del Regolamento, dai Consiglieri
partecipanti al Gruppo misto e rappresentanti di un partito politico in
Consiglio >>.