Legge Regionale 17 agosto 1974, n. 27 Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4.
Art. 1Il rimborso di cui al
primo comma, ultima parte, dell art. 4 della legge 25 febbraio 1972, n. 4, e
elevato a L. 55 a Km.
Art. 2L indennita di cui al
secondo comma dell art. 4 della legge 25 febbraio 1972, n. 4, e elevata a L.
20.000, per viaggi nel territorio nazionale, e a L. 30.000, per viaggi all
estero, ridotta del 10% per i consiglieri, salvo che non siano in missione in
rappresentanza del Presidente del Consiglio. Per periodi inferiori la indennita
e proporzionalmente ridotta.
Art. 3Agli oneri finanziari
derivanti dall applicazione della presente legge si fara fronte, per l
esercizio finanziario 1974 e per i successivi con lo stanziamento previsto al
cap. 1 << Spese per le indennita di carica e di missione spettanti ai
componenti il Consiglio regionale dello stato di previsione della spesa di
Bilancio della Regione.
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