Anno 1974
Numero 27
Data 17/08/1974
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 17 agosto 1974, n. 27

Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4.



Art. 1


Il rimborso di cui al primo comma, ultima parte, dell art. 4 della legge 25 febbraio 1972, n. 4, e elevato a L. 55 a Km. 


Art. 2


L indennita di cui al secondo comma dell art. 4 della legge 25 febbraio 1972, n. 4, e elevata a L. 20.000, per viaggi nel territorio nazionale, e a L. 30.000, per viaggi all estero, ridotta del 10% per i consiglieri, salvo che non siano in missione in rappresentanza del Presidente del Consiglio. Per periodi inferiori la indennita e proporzionalmente ridotta.



Art. 3


Agli oneri finanziari derivanti dall applicazione della presente legge si fara fronte, per l esercizio finanziario 1974 e per i successivi con lo stanziamento previsto al cap. 1 << Spese per le indennita di carica e di missione spettanti ai componenti il Consiglio regionale dello stato di previsione della spesa di Bilancio della Regione.