Anno 1974
Numero 28
Data 17/08/1974
Abrogato No
Materia Sanità;
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Legge Regionale 17 agosto 1974, n. 28

Disciplina degli organi consultivi operanti nel settore sanitario.



Art. 1


Per la nomina degli organi consultivi operanti nel settore sanitario si osservano le norme della presente legge.


Art. 2


Le attribuzioni che le vigenti leggi demandano al Consiglio Provinciale di Sanita sono esercitate dal Comitato Consultivo Provinciale di Sanita e dal Comitato Consultivo Regionale di Sanita secondo la rispettiva competenza. 



TITOLO 1

COMITATI CONSULTIVI PROVINCIALI DI SANITA





Art. 3


Il Comitato Consultivo Provinciale di Sanita e istituito nel capoluogo di ogni Provincia della Regione ed ha sede presso l Ufficio del Medico Provinciale.



Art. 4


Il Comitato Consultivo Provinciale di Sanita e presieduto dall Assessore Regionale alla Sanita o da un membro del Comitato suo delegato ed e composto:

a) dal Presidente dell Amministrazione Provinciale o suo delegato;

b) da tre Sindaci di Comuni della Provincia, o loro delegati, designati dalla Giunta Regionale su proposta dell Assessore competente;

c) dal Medico Provinciale;

d) dal Veterinario Provinciale;

e) dall ingegnere Capo del Genio Civile;

f) da un esperto in materie amministrative designato dalla Giunta Regionale su proposta dell Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria e Ospedaliera;

g) dal Presidente di un Ospedale designato dalla Giunta Regionale su proposta dell Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera;

h) dall Ufficiale Sanitario del Comune capoluogo di Provincia;

i) dal Direttore Sanitario di un Ente Ospedaliero designato dalla Giunta Regionale su proposta dell Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera;

l) dal Presidente dell Ordine dei Medici;

m) dal Presidente dell Ordine dei Veterinari;

n) dal Presidente dell Ordine dei Farmacisti;

p) dal Direttore della Sezione medico - micrografica del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione.

Ogni componente puo farsi rappresentare per non piu di due sedute consecutive a mezzo delega scritta.




Art. 5


Il Comitato Consultivo Provinciale di Sanita:

1) prende in esame tutti i fatti riguardanti l igiene e la pubblica salute della Provincia;

2) propone le indagini, le ricerche ed i provvedimenti che ritiene opportuni;

3) propone i piani di profilassi delle malattie infettive;

4) propone la regolamentazione relativa alla medicina scolastica, all educazione fisica, alla medicina sportiva e delle opere scolastiche nel quadro delle attivita provinciali;

5) propone la regolamentazione circa la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro;

6) designa il componente della Commissione Provinciale per la licenza ad esercizi pubblici;

7) provvede alla compilazione dell elenco per la nomina dei sanitari che debbono far parte delle Commissioni compartimentali arbitrali per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

8) propone il regolamento per la difesa dagli inquinamenti atmosferici e, in particolare, dalle radiazioni ionizzanti;

9) propone l organizzazione ed il regolamento dei servizi trasfusionali;

10) propone il piano regolatore delle opere di risanamento igienico connesse con quelle di provvista di acqua;

11) propone il piano regolatore delle opere di provvista di acqua alle abitazioni rurali;

12) propone la composizione della Commissione per la scelta del suolo edificatorio dei pubblici macelli e ne designa i membri;

13) propone la composizione della Commissione per la scelta di suoli edificatori, di ogni altra opera igienica non contemplata da apposita legge o regolamento e ne designa i membri.




Art. 6


Il voto del Comitato Consultivo Provinciale di Sanita e obbligatorio:

1) sui regolamenti locali di igiene e sanita;

2) sui regolamenti riguardanti l edilizia pubblica e privata, urbana e rurale, sull edilizia popolare e sulle opere di risanamento in genere del suolo e degli abitanti;

3) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili;

4) sul regolamento comunale del servizio veterinario;

5) sui regolamenti per l assistenza sanitaria nei Comuni;

6) sui regolamenti di servizio dei laboratori provinciali di igiene e profilassi;

7) sulla costituzione coattiva e volontaria dei Consorzi per la provvista di acqua potabile e sulla esecuzione d ufficio di opere di tale natura;

8) sui problemi di reclutamento, sull apprestamento degli alloggi, sulla alimentazione e sull assistenza ai lavoratori impiegati in lavori agricoli stagionali;

9) sulle piante organiche delle farmacie;

10) sui contratti di concessione dei servizi di nettezza urbana;

11) su ogni altro regolamento a scopo igienico;

12) sullo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;

13) sulla istituzione, organizzazione e soppressione delle condotte sanitarie, nonche sulla costituzione, organizzazione e soppressione dei relativi consorzi sanitari;

14) sulla istituzione in pianta organica dei posti di ufficiale sanitario e veterinario comunale nonche sulla soppressione degli stessi;

15) sulla costituzione, organizzazione e soppressione dei consorzi di vigilanza igienica e profilassi;

16) in tutti i casi nei quali ne e fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale.

E in facolta del Presidente del Comitato Consultivo Provinciale di Sanita di richiedere il parere del suddetto consesso in tutti i casi nei quali lo ritenga opportuno.  




TITOLO 2

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE DI SANITA





Art. 7


Il Comitato Consultivo Regionale di Sanita e istituito presso l Ente Regione Puglia ed ha sede presso l Assessorato Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria e Ospedaliera.



Art. 8


Il Comitato Consultivo Regionale di Sanita e presieduto dall Assessore al ramo ed e così composto:

a) dal Presidente e dai vice - presidenti della competente Commissione del Consiglio Regionale;

b) dal Direttore dell Istituto d Igiene dell Universita di Bari;

c) da un funzionario medico dei ruoli della Regione;

d) da un funzionario veterinario dei ruoli della Regione;

e) dal Provveditore alle Opere Pubbliche della Regione;

f) da un esperto in materie amministrative designato dall Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera;

g) da un esperto in ecologia designato dalla Giunta Regionale su proposta dell Assessore competente.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione.

Il Comitato Consultivo Regionale di Sanita prende in esame le questioni sanitarie di piu alta rilevanza che l Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera ritiene di dover sottoporre allesame di detto organo per gli indirizzi univoci da conferire agli organi operanti sull intero territorio regionale.

E chiamato anche ad esprimere parere sugli affari che non e stato possibile sottoporre alla trattazione dei singoli organi consultivi provinciali sanitari per essere andate deserte per due volte consecutive le relative sedute. 




Disposizioni finali


DISPOSIZIONI FINALI



Art. 9


E in facolta del Presidente del Comitato Consultivo Regionale e Provinciale di Sanita far intervenire alle sedute uno o piu esperti.

Per il funzionamento del Comitato Consultivo Regionale Provinciale si applicano le norme contenute nel DPR 11 febbraio 1961 n. 257.

La convocazione del Comitato di cui ai precedenti commi deve contenere l ordine del giorno degli argomenti da trattare e deve essere notificata almeno tre giorni prima della riunione.




Art. 10


Il Comitato Consultivo Regionale di Sanita e i Comitati Consultivi Provinciali di Sanita sono costituiti con decreto del Presidente della Regione su proposta dell Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera.

Tali Organi consultivi durano in carica cinque anni e i loro membri possono essere riconfermati.  




Art. 11


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, 2° comma della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.