Legge Regionale 17 agosto 1974, n. 28 Disciplina degli organi consultivi operanti nel settore sanitario.
Art. 1Per la nomina degli
organi consultivi operanti nel settore sanitario si osservano le norme della
presente legge.
Art. 2Le attribuzioni che le
vigenti leggi demandano al Consiglio Provinciale di Sanita sono esercitate dal
Comitato Consultivo Provinciale di Sanita e dal Comitato Consultivo Regionale
di Sanita secondo la rispettiva competenza.
TITOLO 1COMITATI CONSULTIVI PROVINCIALI DI SANITA
Art. 3Il Comitato Consultivo
Provinciale di Sanita e istituito nel capoluogo di ogni Provincia della
Regione ed ha sede presso l Ufficio del Medico Provinciale.
Art. 4Il Comitato Consultivo
Provinciale di Sanita e presieduto dall Assessore Regionale alla Sanita o da
un membro del Comitato suo delegato ed e composto:
a) dal Presidente dell
Amministrazione Provinciale o suo delegato;
b) da tre Sindaci di Comuni
della Provincia, o loro delegati, designati dalla Giunta Regionale su proposta
dell Assessore competente;
c) dal Medico Provinciale;
d) dal Veterinario
Provinciale;
e) dall ingegnere Capo del
Genio Civile;
f) da un esperto in materie
amministrative designato dalla Giunta Regionale su proposta dell Assessore
Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria e Ospedaliera;
g) dal Presidente di un
Ospedale designato dalla Giunta Regionale su proposta dell Assessore Regionale
alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed
Ospedaliera;
h) dall Ufficiale Sanitario
del Comune capoluogo di Provincia;
i) dal Direttore Sanitario di
un Ente Ospedaliero designato dalla Giunta Regionale su proposta dell Assessore
Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed
Ospedaliera;
l) dal Presidente dell Ordine
dei Medici;
m) dal Presidente dell Ordine
dei Veterinari;
n) dal Presidente dell Ordine
dei Farmacisti;
p) dal Direttore della Sezione
medico - micrografica del Laboratorio Provinciale di Igiene e
Profilassi.
Le funzioni di Segretario sono
esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della
Regione.
Ogni componente puo farsi
rappresentare per non piu di due sedute consecutive a mezzo delega
scritta.
Art. 5Il Comitato Consultivo
Provinciale di Sanita:
1) prende in esame tutti i
fatti riguardanti l igiene e la pubblica salute della Provincia;
2) propone le indagini, le
ricerche ed i provvedimenti che ritiene opportuni;
3) propone i piani di
profilassi delle malattie infettive;
4) propone la regolamentazione
relativa alla medicina scolastica, all educazione fisica, alla medicina
sportiva e delle opere scolastiche nel quadro delle attivita provinciali;
5) propone la regolamentazione
circa la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro;
6) designa il componente della
Commissione Provinciale per la licenza ad esercizi pubblici;
7) provvede alla compilazione
dell elenco per la nomina dei sanitari che debbono far parte delle Commissioni
compartimentali arbitrali per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro in agricoltura;
8) propone il regolamento per
la difesa dagli inquinamenti atmosferici e, in particolare, dalle radiazioni
ionizzanti;
9) propone l organizzazione ed
il regolamento dei servizi trasfusionali;
10) propone il piano regolatore
delle opere di risanamento igienico connesse con quelle di provvista di
acqua;
11) propone il piano regolatore
delle opere di provvista di acqua alle abitazioni rurali;
12) propone la composizione
della Commissione per la scelta del suolo edificatorio dei pubblici macelli e ne
designa i membri;
13) propone la composizione
della Commissione per la scelta di suoli edificatori, di ogni altra opera
igienica non contemplata da apposita legge o regolamento e ne designa i
membri.
Art. 6Il voto del Comitato Consultivo
Provinciale di Sanita e obbligatorio:
1) sui regolamenti locali di
igiene e sanita;
2) sui regolamenti riguardanti
l edilizia pubblica e privata, urbana e rurale, sull edilizia popolare e sulle
opere di risanamento in genere del suolo e degli abitanti;
3) sui regolamenti speciali per
la macerazione delle piante tessili;
4) sul regolamento comunale del
servizio veterinario;
5) sui regolamenti per l
assistenza sanitaria nei Comuni;
6) sui regolamenti di servizio
dei laboratori provinciali di igiene e profilassi;
7) sulla costituzione coattiva
e volontaria dei Consorzi per la provvista di acqua potabile e sulla esecuzione
d ufficio di opere di tale natura;
8) sui problemi di
reclutamento, sull apprestamento degli alloggi, sulla alimentazione e sull
assistenza ai lavoratori impiegati in lavori agricoli
stagionali;
9) sulle piante organiche delle
farmacie;
10) sui contratti di
concessione dei servizi di nettezza urbana;
11) su ogni altro regolamento a
scopo igienico;
12) sullo smaltimento dei
rifiuti solidi e liquidi;
13) sulla istituzione,
organizzazione e soppressione delle condotte sanitarie, nonche sulla
costituzione, organizzazione e soppressione dei relativi consorzi
sanitari;
14) sulla istituzione in pianta
organica dei posti di ufficiale sanitario e veterinario comunale nonche sulla
soppressione degli stessi;
15) sulla costituzione,
organizzazione e soppressione dei consorzi di vigilanza igienica e
profilassi;
16) in tutti i casi nei quali
ne e fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento
generale.
E in facolta del Presidente
del Comitato Consultivo Provinciale di Sanita di richiedere il parere del
suddetto consesso in tutti i casi nei quali lo ritenga opportuno.
TITOLO 2COMITATO CONSULTIVO REGIONALE DI SANITA
Art. 7Il Comitato Consultivo
Regionale di Sanita e istituito presso l Ente Regione Puglia ed ha sede
presso l Assessorato Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria e
Ospedaliera.
Art. 8Il Comitato Consultivo
Regionale di Sanita e presieduto dall Assessore al ramo ed e così
composto:
a) dal Presidente e dai vice -
presidenti della competente Commissione del Consiglio
Regionale;
b) dal Direttore dell Istituto
d Igiene dell Universita di Bari;
c) da un funzionario medico dei
ruoli della Regione;
d) da un funzionario
veterinario dei ruoli della Regione;
e) dal Provveditore alle Opere
Pubbliche della Regione;
f) da un esperto in materie
amministrative designato dall Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale,
Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera;
g) da un esperto in ecologia
designato dalla Giunta Regionale su proposta dell Assessore
competente.
Esercita le funzioni di
segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa della
Regione.
Il Comitato Consultivo
Regionale di Sanita prende in esame le questioni sanitarie di piu alta
rilevanza che l Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza
Sanitaria ed Ospedaliera ritiene di dover sottoporre allesame di detto organo
per gli indirizzi univoci da conferire agli organi operanti sull intero
territorio regionale.
E chiamato anche ad esprimere
parere sugli affari che non e stato possibile sottoporre alla trattazione dei
singoli organi consultivi provinciali sanitari per essere andate deserte per due
volte consecutive le relative sedute.
Disposizioni finali DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 9E in facolta del Presidente
del Comitato Consultivo Regionale e Provinciale di Sanita far intervenire alle
sedute uno o piu esperti.
Per il funzionamento del
Comitato Consultivo Regionale Provinciale si applicano le norme contenute nel
DPR 11 febbraio 1961 n. 257.
La convocazione del Comitato di
cui ai precedenti commi deve contenere l ordine del giorno degli argomenti da
trattare e deve essere notificata almeno tre giorni prima della
riunione.
Art. 10Il Comitato Consultivo
Regionale di Sanita e i Comitati Consultivi Provinciali di Sanita sono
costituiti con decreto del Presidente della Regione su proposta dell Assessore
Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed
Ospedaliera.
Tali Organi consultivi durano
in carica cinque anni e i loro membri possono essere riconfermati.
Art. 11La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, 2° comma della
Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.
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