Anno 1974
Numero 29
Data 17/08/1974
Abrogato No
Materia Artigianato;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 17 agosto 1974, n. 29

Compensi ai componenti il Comitato Tecnico Regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.



Art. 1


A far tempo dal 29 luglio 1972 ai componenti ed al segretario del Comitato tecnico Regionale della Puglia della Cassa per il credito alle imprese artigiane e attribuito un gettone di presenza nella misura di L. 10.000 per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero, e per un massimo di due sedute mensili.



Art. 2


Ai componenti del Comitato stesso residenti fuori sede verra corrisposto, nei termini di cui all art. 1, il rimborso delle spese di vitto e alloggio nella misura di L. 15.000 per ogni giornata di partecipazione alle sedute.
Nei casi previsti dal precedente comma e dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio nella misura seguente:
a) viaggi compiuti con automezzo proprio L. 55 al Km.;
b) viaggi compiuti con altri mezzi, rimborso delle spese.



Art. 3


Gli oneri conseguenti all applicazione della presente legge graveranno per l esercizio finanziario 1974 sul Cap. 30 << Spese per il funzionamento dei Consigli, Comitati e Commissioni (art. 1 legge 7- 8- 1971 n. 685) >>.
Gli oneri successivi si faranno gravare sugli appositi capitoli del bilancio regionale. 



Art. 4


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, 2° comma della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia