Legge Regionale 20 agosto 1974, n. 31 Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici .
Art. 1La Regione Puglia allo scopo di
agevolare la formazione dei piani regolatori inter - comunali, dei piani
regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l edilizia
economica popolare, l attuazione dei piani di risanamento dei centri storici e
di insediamento della edilizia economica e popolare nei centri storici, nonche
dei piani urbanistici delle comunita montane e degli strumenti urbanistici, ad
eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942 n.
1150 e 18 aprile 1962 n. 167 e dalla legge 22- 10- 71 n. 865 e loro successive
modificazioni ed integrazioni, interviene a favore dei loro Consorzi con
contributi diretti.
Tali contributi sono concessi
sulle spese ritenute ammissibili con provvedimenti della Giunta regionale nella
misura:
a) 100% per la redazione dei
piani regolatori inter - comunali e dei piani regolatori generali, nonche dei
piani di risanamento e di insediamento dell edilizia economica e popolare nei
centri storici e dei piani urbanistici delle comunita
montane.
b) 70% per la redazione degli
altri strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione,
previsti dalle leggi 17 agosto 1942 n. 1150 e 18 aprile 1962 n. 167 e dalla
legge 22- 10- 971 n. 865 e loro successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 2Le domande per la
concessione dei contributi previsti dall art. 1 - corredate da preventivo
economico di spesa - vanno presentate all Assessorato regionale all
Urbanistica e LL.PP. entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge
e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 3La Giunta Regionale, su
proposta dell Assessore all Urbanistica e LLPP, delibera la concessione dei
contributi di cui al precedente articolo e fissa i termini entro i quali
dovranno essere presentati all Assessorato all Urbanistica e LLPP gli
strumenti e progetti urbanistici di cui alla presente legge, redatti da
ingegneri o architetti, e regolarmente adottati dal Consiglio Comunale. Il
termine di cui sopra non sara in ogni caso superiore a due anni.
Ai fini della concessione dei
contributi, dopo l approvazione del piano di ripartizione, il Presidente della
Giunta Regionale stabilisce e comunica all Ente richiedente il termine entro il
quale, pena la revoca di contributi promessi, dovranno essere presentati all
Assessorato all Urbanistica e Lavori Pubblici gli strumenti urbanistici di cui
alle leggi precitate, regolarmente adottati.
Art. 4I contributi sono erogati con
decreto del Presidente della Giunta Regionale.
L erogazione dei contributi ha
luogo in ragione del 40% ad elaborati adottati e regolarmente pervenuti all
Assessorato regionale competente ed in ragione del 60% ad elaborati approvati da
parte del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 5Nel caso in cui da parte
degli Enti beneficiari, ai quali e stata erogata la prima rata di contributo,
non si provveda nel termine fissato alla trasmissione all Assessorato Regionale
all Urbanistica e LLPP dello strumento o progetto urbanistico per il quale e
stato concesso il contributo medesimo, salvo il caso di proroga non superiore a
un anno, concessa su richiesta motivata dell Ente con delibera della Giunta
regionale, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell Assessore
all Urbanistica e LLPP, e sentita la Giunta Regionale, nomina un Commissario
<< ad acta >> per l espletamento degli adempimenti residui
richiesti dalla presente legge e la trasmissione nel termine massimo di un anno
dello strumento o progetto urbanistico all Assessorato Regionale all
Urbanistica e LLPP.
Art. 6In fase di prima applicazione
della presente legge, i contributi di cui al precedente articolo 1 potranno
essere concessi anche agli Enti che hanno gia provveduto, con atto deliberativo
all affidamento degli incarichi per la redazione degli strumenti o progetti
urbanistici previsti dalla presente legge, purche gli stessi non siano stati
ancora approvati.
In tal caso la delibera di
affidamento dell incarico e relativa convenzione va adeguata alle prescrizioni
di cui al successivo articolo 7.
Art. 7L Assessore all
Urbanistica e LLPP, se delegato dal Presidente della Giunta, esercita le
funzioni a questi attribuite con la presente legge.
Art. 8Per le finalita previste dall
art. 1 della presente legge e autorizzata la spesa di L. 300 milioni per
ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.
Nel bilancio regionale per l
esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti
variazioni:
Cap. 324/ 2 - Fondo globale per
il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione. (in diminuzione) L. 300.000.000
Cap. 234/ bis - Contributi per
agevolare la formazione dei piani regolatori inter - comunali, dei piani
regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l edilizia
economica popolare, l attuazione dei piani di risanamento dei centri storici e
di insediamento dell edilizia economica e popolare nei centri storici, nonche
dei piani urbanistici delle comunita
montane e degli strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di
fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962 n.
167 e dalla legge 22- 10- 71, n. 865 e loro successive modificazioni ed
integrazioni. (nuova istituzione - in aumento) L.
300.000.000
Per gli esercizi finanziari
1975 - 1976 - 1977 e 1978 si provvedera con analogo stanziamento negli stati di
previsione della spesa dei bilanci della Regione.
I mezzi di copertura previsti
per il 1974 si estendono agli esercizi futuri.
Art. 9La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell art. 127 della Costituzione
della Repubblica e dell art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in
vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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