Anno 1974
Numero 31
Data 20/08/1974
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note
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Legge Regionale 20 agosto 1974, n. 31

Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici .



Art. 1


La Regione Puglia allo scopo di agevolare la formazione dei piani regolatori inter - comunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l edilizia economica popolare, l attuazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento della edilizia economica e popolare nei centri storici, nonche dei piani urbanistici delle comunita montane e degli strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942 n. 1150 e 18 aprile 1962 n. 167 e dalla legge 22- 10- 71 n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni, interviene a favore dei loro Consorzi con contributi diretti.

Tali contributi sono concessi sulle spese ritenute ammissibili con provvedimenti della Giunta regionale nella misura:

a) 100% per la redazione dei piani regolatori inter - comunali e dei piani regolatori generali, nonche dei piani di risanamento e di insediamento dell edilizia economica e popolare nei centri storici e dei piani urbanistici delle comunita montane.

b) 70% per la redazione degli altri strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942 n. 1150 e 18 aprile 1962 n. 167 e dalla legge 22- 10- 971 n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni.




Art. 2


Le domande per la concessione dei contributi previsti dall art. 1 - corredate da preventivo economico di spesa - vanno presentate all Assessorato regionale all Urbanistica e LL.PP. entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.



Art. 3


La Giunta Regionale, su proposta dell Assessore all Urbanistica e LLPP, delibera la concessione dei contributi di cui al precedente articolo e fissa i termini entro i quali dovranno essere presentati all Assessorato all Urbanistica e LLPP gli strumenti e progetti urbanistici di cui alla presente legge, redatti da ingegneri o architetti, e regolarmente adottati dal Consiglio Comunale. Il termine di cui sopra non sara in ogni caso superiore a due anni.

Ai fini della concessione dei contributi, dopo l approvazione del piano di ripartizione, il Presidente della Giunta Regionale stabilisce e comunica all Ente richiedente il termine entro il quale, pena la revoca di contributi promessi, dovranno essere presentati all Assessorato all Urbanistica e Lavori Pubblici gli strumenti urbanistici di cui alle leggi precitate, regolarmente adottati. 




Art. 4


I contributi sono erogati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

L erogazione dei contributi ha luogo in ragione del 40% ad elaborati adottati e regolarmente pervenuti all Assessorato regionale competente ed in ragione del 60% ad elaborati approvati da parte del Presidente della Giunta Regionale.




Art. 5


Nel caso in cui da parte degli Enti beneficiari, ai quali e stata erogata la prima rata di contributo, non si provveda nel termine fissato alla trasmissione all Assessorato Regionale all Urbanistica e LLPP dello strumento o progetto urbanistico per il quale e stato concesso il contributo medesimo, salvo il caso di proroga non superiore a un anno, concessa su richiesta motivata dell Ente con delibera della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell Assessore all Urbanistica e LLPP, e sentita la Giunta Regionale, nomina un Commissario << ad acta >> per l espletamento degli adempimenti residui richiesti dalla presente legge e la trasmissione nel termine massimo di un anno dello strumento o progetto urbanistico all Assessorato Regionale all Urbanistica e LLPP. 



Art. 6


In fase di prima applicazione della presente legge, i contributi di cui al precedente articolo 1 potranno essere concessi anche agli Enti che hanno gia provveduto, con atto deliberativo all affidamento degli incarichi per la redazione degli strumenti o progetti urbanistici previsti dalla presente legge, purche gli stessi non siano stati ancora approvati.

In tal caso la delibera di affidamento dell incarico e relativa convenzione va adeguata alle prescrizioni di cui al successivo articolo 7. 




Art. 7


L Assessore all Urbanistica e LLPP, se delegato dal Presidente della Giunta, esercita le funzioni a questi attribuite con la presente legge. 


Art. 8


Per le finalita previste dall art. 1 della presente legge e autorizzata la spesa di L. 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

Nel bilancio regionale per l esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 324/ 2 - Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. (in diminuzione) L. 300.000.000

Cap. 234/ bis - Contributi per agevolare la formazione dei piani regolatori inter - comunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l edilizia economica popolare, l attuazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento dell edilizia economica e popolare nei centri storici, nonche dei piani urbanistici delle comunita  montane e degli strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962 n. 167 e dalla legge 22- 10- 71, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni. (nuova istituzione - in aumento) L. 300.000.000

Per gli esercizi finanziari 1975 - 1976 - 1977 e 1978 si provvedera con analogo stanziamento negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione.

I mezzi di copertura previsti per il 1974 si estendono agli esercizi futuri. 




Art. 9


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell art. 127 della Costituzione della Repubblica e dell art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.