Legge Regionale 3 settembre 1974, n. 32 Nomina dei componenti i Consigli di Amministrazione degli istituti professionali statali. Norme provvisorie per lo svolgimento delle funzioni di cui all' art. 4 del DPR 15- 1- 1972, n. 10 e sull' assistenza scolastica a favore degli allievi degli istituti professionali statali in applicazione del DPR 14- 1- 1972, n. 3.
Art. 1La nomina dei componenti i
Consigli di Amministrazione degli Istituti Professionali di Stato, nel rispetto
della composizione stabilita dai decreti presidenziali istitutivi, e disposta
con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 2Non oltre i cinque mesi
precedenti la data di scadenza del Consiglio di Amministrazione, l Assessore
regionale alla Pubblica Istruzione e Cultura richiede alle Amministrazioni e
agli Enti interessati la designazione dei membri di rispettiva competenza, con
l avvertenza che la scelta cada su persone esperte in relazione all indirizzo
degli Istituti.
Le designazioni devono
pervenire, non oltre i 30 giorni precedenti la scadenza del Consiglio di
Amministrazione, all Assessore competente il quale, accertatane la regolarita,
le presenta al Presidente della Giunta Regionale per il decreto di
nomina.
Qualora gli Enti interessati
non provvedano alle designazioni in tempo utile, l Assessore regionale
competente, nel caso di rinnovo del Consiglio, propone al Presidente della
Giunta per la conferma temporanea le persone che hanno rappresentato gli Enti
nel precedente Consiglio. Il Presidente della Giunta provvedera alla loro
surrogazione al momento in cui perverranno nuove e diverse
proposte.
Art. 3I membri gia designati dagli
organi dello Stato sono sostituiti alla loro scadenza, nella misura indicata nei
decreti istitutivi dei singoli Istituti, da membri designati dalla Giunta
Regionale, che designa altresì, fra di essi, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, su proposta dell Assessore alla PI e Cultura.
Il Vice Presidente, che
sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, viene eletto dal
Consiglio nella prima riunione fra i propri membri.
Le funzioni di segretario del
Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Capo d Istituto, che ha anche voto
deliberativo.
Art. 4Il decreto di nomina
e pubblicato nel <<
Bollettino Ufficiale >> della Regione e comunicato al Presidente del
Consiglio di Amministrazione uscente, il quale, entro i quindici giorni
successivi al ricevimento della comunicazione, convoca il nuovo
Consiglio.
In caso di impossibilita o di
inadempienza provvede il Presidente del Consiglio subentrante entro gli
ulteriori quindici giorni.
Art. 5In caso di dimissioni o di
cessazione della carica per qualunque altra causa di un componente il Consiglio
di Amministrazione, il Presidente o il Vice Presidente, in assenza o per
legittimo impedimento del Presidente, promuove gli atti necessari per la sua
sostituzione con le modalita stabilite dalla legge.
I Consiglieri subentranti
durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Art. 6Qualora ne sia riconosciuta la
necessita, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell Assessore
alla Pubblica Istruzione e Cultura, sentita la competente Commissione Consiliare
e su delibera della Giunta stessa, dispone lo scioglimento del Consiglio di
Amministrazione, nonche la nomina di un Commissario straordinario per il tempo
necessario alla ricostituzione dell Amministrazione ordinaria e, comunque, per
un periodo non superiore a sei mesi.
Analoga procedura viene seguita
per la nomina temporanea di un Commissario nel caso di Istituti di nuova
costituzione.
Art. 7I provvedimenti di cui all
art. 4, lettere b), c) e d) del DPR 15- 1- 1972, n. 10, sono adottati dalla
Giunta Regionale, su proposta dell Assessore alla Pubblica Istruzione e
Cultura, previo parere della competente Commissione Consiliare. I provvedimenti
di cui alla indicata lettera b), relativi a piani di attivita che mantengano
immutata la situazione in atto senza maggiorazione dell onere assunto dallo
Stato, possono essere adottati dall Assessore alla Pubblica Istruzione e
Cultura per delega della Giunta Regionale.
I pareri dei Consorzi
Provinciali per l istruzione Tecnica sono facoltativi.
Art. 8Le funzioni
amministrative in materia di assistenza scolastica a favore degli allievi degli
Istituti Professionali trasferite alle Regioni ai sensi del DPR 14- 1- 1972, n.
3, in attesa che la materia sia organicamente disciplinata dalla legislazione
regionale, sono esercitate dalla Giunta Regionale, o per sua delega, dall
Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura.
Art. 9La Giunta Regionale, o,
per sua delega, l Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, stabilisce la
ripartizione degli stanziamenti previsti in bilancio, ai fini dell assistenza
scolastica a favore degli allievi degli Istituti Professionali, detta istruzioni
per una regolare e ordinata gestione amministrativa e contabile dei contributi
erogati agli Istituti professionali, impartisce direttive agli Istituti medesimi
ai fini del necessario indirizzo e coordinamento degli interventi in materia di
assistenza scolastica.
Art. 10Il presidente della
Giunta Regionale o, se delegato, l Assessore alla Pubblica Istruzione e
Cultura, cura l esecuzione dei provvedimenti adottati a norma della presente
legge, adotta altresì i provvedimenti necessari per la vigilanza sugli Istituti
Professionali per il rispetto delle norme previste dagli articoli precedenti,
firma gli atti della Regione relativi all esercizio delle funzioni di cui alla
presente legge.
Art. 11La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi dell art. 127 della Costituzione e dell art. 60
dello Statuto. Essa entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
|